Articolo 96 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 95Articolo 97
Versione
15 marzo 1973
Art. 96.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1973, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973