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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 315/2020
CORTE D'APPELLO Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA consigliera dott.ssa ACACIA IVANA consigliera ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 315/2020 vertente
TRA
(CF: , n.q. di titolare della omonima Ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pasquale P.IVA_1
NZ (C.F.: - pec: e NA RA C.F._2 Email_1
(C.F.: ) - pec: -appellante C.F._3 Email_2
CONTRO
(C.F.: ), n.q. di titolare della Ditta individuale “ CP_1 C.F._4 [...]
” (P. IVA: ), rappresentata e difesa dell'avv. Angela Maria Controparte_2 P.IVA_2
RG (C.F.: ) – pec: C.F._5 Email_3
-appellato-
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo. Appello avverso la Sentenza n. 280/2020 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 28/02/2020, proc. N. RGN 2800/2014.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 567/14, emesso in data 27-29.05.2014 e notificato il 09.07.2014 su istanza di , il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva ad il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 11.480,31, oltre interessi, in forza di n.9 effetti cambiari. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.08.2014, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, formulando opposizione avverso il CP_1 predetto decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse accertata e dichiarata: -la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia del d.i. opposto;
-l'inesistenza del credito, per inesistenza del titolo e di ogni legame contrattuale tra le parti;
-la falsità delle cambiali poste a base del provvedimento monitorio.
A conclusione del processo di primo grado, con le sentenza n. n. 280/2020 il Tribunale ha statuito:
<<… definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta individuale avverso il D.I. n. 567/14(R.G. N°521/14), emesso in data
27/29.05.2014, dal Tribunale di Reggio Calabria, in favore di ogni diversa istanza CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'opposizione proposta da in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale;
– revoca il d.i. opposto, per le causali di cui in narrativa;
– accertato il diritto di credito di quale titolare della Ditta individuale CP_1 [...]
”, per le causali di cui in narrativa, condanna l'opponente, Controparte_2 [...]
di titolare della omonima ditta individuale, a corrispondere in favore della ditta Parte_2 opposta la somma di € 11.200,00, oltre interessi di legge, dal dovuto al soddisfo;
– condanna parte opponente, in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, CP_1 quale titolare della Ditta individuale ”,che si liquidano nella Controparte_2 misura di € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
– pone definitivamente a carico di in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale le spese di CTU….>>
Con citazione in appello notificato il 08/06/2020 ha impugnato detta sentenza Parte_1
n. 280/2020, chiedendone la riforma.
Costituita parte appellata, dopo alcuni differimenti d'ufficio, l'avv. Angela Maria RG con note di trattazione depositate per l'udienza del 13/01/2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato la morte del proprio assistito, , avvenuta in data CP_1
08/07/2023.
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 17/02/2025 e comunicata in pari data a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 300 c.p.c.;
Con istanza depositata in data 22/10/2025 il difensore di parte appellata chiedeva l'estinzione del presente processo di appello attesa la mancata riassunzione del procedimento nel termine ex lege previsto.
Quindi con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24/11/2025 solo parte appellata depositava note insistendo per l'estinzione del giudizio;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da n.q. di l.r.p.t. della omonima ditta individuale contro Parte_1 CP_1
n.q. di l.r.p.t. della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 280/2020 del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 28/02/2020, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO Di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa CUSOLITO VIVIANA consigliera dott.ssa ACACIA IVANA consigliera ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 315/2020 vertente
TRA
(CF: , n.q. di titolare della omonima Ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pasquale P.IVA_1
NZ (C.F.: - pec: e NA RA C.F._2 Email_1
(C.F.: ) - pec: -appellante C.F._3 Email_2
CONTRO
(C.F.: ), n.q. di titolare della Ditta individuale “ CP_1 C.F._4 [...]
” (P. IVA: ), rappresentata e difesa dell'avv. Angela Maria Controparte_2 P.IVA_2
RG (C.F.: ) – pec: C.F._5 Email_3
-appellato-
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo. Appello avverso la Sentenza n. 280/2020 del
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 28/02/2020, proc. N. RGN 2800/2014.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 567/14, emesso in data 27-29.05.2014 e notificato il 09.07.2014 su istanza di , il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva ad il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di € 11.480,31, oltre interessi, in forza di n.9 effetti cambiari. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 14.08.2014, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, formulando opposizione avverso il CP_1 predetto decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse accertata e dichiarata: -la nullità, l'inesistenza e/o l'inefficacia del d.i. opposto;
-l'inesistenza del credito, per inesistenza del titolo e di ogni legame contrattuale tra le parti;
-la falsità delle cambiali poste a base del provvedimento monitorio.
A conclusione del processo di primo grado, con le sentenza n. n. 280/2020 il Tribunale ha statuito:
<<… definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da in qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta individuale avverso il D.I. n. 567/14(R.G. N°521/14), emesso in data
27/29.05.2014, dal Tribunale di Reggio Calabria, in favore di ogni diversa istanza CP_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'opposizione proposta da in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale;
– revoca il d.i. opposto, per le causali di cui in narrativa;
– accertato il diritto di credito di quale titolare della Ditta individuale CP_1 [...]
”, per le causali di cui in narrativa, condanna l'opponente, Controparte_2 [...]
di titolare della omonima ditta individuale, a corrispondere in favore della ditta Parte_2 opposta la somma di € 11.200,00, oltre interessi di legge, dal dovuto al soddisfo;
– condanna parte opponente, in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, CP_1 quale titolare della Ditta individuale ”,che si liquidano nella Controparte_2 misura di € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
– pone definitivamente a carico di in qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale le spese di CTU….>>
Con citazione in appello notificato il 08/06/2020 ha impugnato detta sentenza Parte_1
n. 280/2020, chiedendone la riforma.
Costituita parte appellata, dopo alcuni differimenti d'ufficio, l'avv. Angela Maria RG con note di trattazione depositate per l'udienza del 13/01/2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha dichiarato la morte del proprio assistito, , avvenuta in data CP_1
08/07/2023.
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 17/02/2025 e comunicata in pari data a tutte le parti, la Corte di Appello dichiarava interrotto il giudizio ex articolo 300 c.p.c.;
Con istanza depositata in data 22/10/2025 il difensore di parte appellata chiedeva l'estinzione del presente processo di appello attesa la mancata riassunzione del procedimento nel termine ex lege previsto.
Quindi con decreto presidenziale del 31/10/2025 la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24/11/2025 sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso, e rilevato: che all'udienza del 24/11/2025 solo parte appellata depositava note insistendo per l'estinzione del giudizio;
che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.; che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da n.q. di l.r.p.t. della omonima ditta individuale contro Parte_1 CP_1
n.q. di l.r.p.t. della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 280/2020 del
[...]
Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il 28/02/2020, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25.11.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito