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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 376/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Rita Carosella Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 376/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 255/2022 pubblicata il 30/09/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 408/2016 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
(Cod Fis. ); Parte_3 C.F._3
(Cod Fis. ), Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. ANTONILLI MARIELLA, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY 93 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/24, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO si riporta al proprio atto di appello e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze, con attribuzione. per l'appellato, l'avv. ANTONILLI MARIELLA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia l' Ecc.ma Corte adita rigettare l'avverso appello, con integrale conferma della
Pag. 1 a 4 sentenza ex adverso impugnata e con condanna degli appellanti alle spese del II grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 7/4/16 conveniva in giudizio i Controparte_1 convenuti , , , dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Isernia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda, previo accertamento incidentale del fatto di reato di cui all'art. 368 c.p. a carico dei convenuti, condannare i convenuti medesimi al risarcimento in favore del i tutti i danni non patrimoniali, scaturenti dal ripetuto fatto di reato, quantificati in € CP_1 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data del 28.10.13 e sino al soddisfo, ovvero voglia condannare i medesimi convenuti al pagamento, in favore dell'attore e per le stesse causali, di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre maggiorata di interessi e rivalutazione a far data dal 18.10.13”. Il sig. chiedeva il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito di una denuncia – querela presentata dai convenuti in qualità rispettivamente di capogruppo e componenti di minoranza del , per fatti, ritenuti Controparte_2 di rilevanza penale, posti in essere dall'attore, sig. , in qualità di Responsabile Controparte_1 dell'Ufficio Tecnico del , dai quali si evinceva la sussistenza di anomalie sia Parte_5 nella fase della procedura di vendita di un lotto del bosco “Pricinisco” di proprietà dell'
[...] (aggiudicata alla ), sia nelle fasi successive;
a seguito dell'inadempimento Pt_6 CP_3 della ditta aggiudicataria, veniva effettuata una procedura di vendita con modalità diretta, applicando un prezzo diverso da quello inizialmente stabilito e sulla scorta di quantificazione del legname residuo diversa da quella originariamente eseguita;
denunciavano che il in CP_1 qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, assegnava la vendita del bosco residuo, in maniera diretta, giusta determina euro a quintale, mente prima lo stesso legname era stato venduto ad euro 3,65 a quintale;
In data 19.09.2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia presentava richiesta di archiviazione al GIP, non rilevando profili di responsabilità penale in capo al i convenuti presentavano opposizione all'archiviazione, con atto depositato CP_1 il 28.10.2013 e con decreto il GIP fissava l'udienza per decidere sull'opposizione; tale decreto veniva notificato al n qualità di indagato per il reato di cui all'art.323 cp;
iI CP_1 CP_1 nominava un proprio difensore per esercitare il proprio diritto di difesa;
iI GIP con provvedimento del 3/6/14 rigettava l'opposizione rilevando la mancanza di responsabilità penale a carico del l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai convenuti si fondava su CP_1 argomentazioni calunniose, in particolare sull'affermazione che il vrebbe CP_1 credito> alla , quando questa si era resa inadempiente al pagamento del Controparte_4 corrispettivo del legname già tagliato.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la pretesa attorea, eccependo l'inammissibilità delle avverse richieste, non ricorrendo gli estremi della calunnia, in assenza dell'elemento soggettivo del dolo.
Istruita la causa con acquisizione documentale e prove testimoniali, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 255/2022 pubblicata il 30/09/2022 in accoglimento della domanda per quanto di ragione condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €15.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
compensava le spese per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico dei convenuti.
, , e proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso tale pronuncia con citazione notificata il 13/12/22 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo che fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attore con condanna dello stesso ex art. 96 cpc e con vittoria di spese di doppio grado con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva hiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese Controparte_1 di grado di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19/12/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'errata ricostruzione del fatto
Pag. 2 a 4 deducendo che non era stata provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo;
le anomalie procedurali nelle gare di appalto erano state provate e documentate;
l'espressione contenuta nella frase sub punto 15 della denuncia, nella quale veniva dichiarato: “Va accertato, tuttavia, che nel 2012 ha usato un altro metro di misura con ciò, di fatto, abbonando il credito alla ditta .” CP_3 Era riferita al fatto che il non si era attivato per il recupero del credito;
degli avvenuti Pt_5 pagamenti dedotti dall'attore di cui ai punti c) e d) (il comune avrebbe incassato l'ulteriore somma di € 16,492,00 a seguito dell'azione monitoria intrapresa tramite il proprio legale di fiducia e la somma di € 5.500 per la polizza fideiussoria), non vi era prova documentale;
era sussistente un residuo non incassato dal di € 18.744,29, di cui la Parte_5 Controparte_4 era ancora debitrice;
vi era ancora “un debito “scoperto” a carico della ditta pari Controparte_4 ad € 8.012,69, somma mai richiesta dal . Parte_5
3. Con il secondo motivo si contesta che l'attore non aveva fornito alcuna dimostrazione che i convenuti avevano sporto la denuncia con la consapevolezza della falsità dei fatti affermati e dell'innocenza del denunciato.
I motivi che precedono, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
In primo luogo, va rilevato che per lo stesso tenore letterale della frase oggetto di indagine non si può ritenere che la dichiarazione di aver “abbonato” fosse riferita al come Pt_5 sostenuto in appello;
la stessa dichiarazione era espressamente riferita al enuto conto CP_1 proprio del fatto che l'opposizione all'archiviazione è stata effettuata proprio in relazione al procedimento nei suoi confronti.
Del tutto irrilevanti sono le dedotte e non meglio precisate anomalie procedurali nelle gare di appalto, venendo in considerazione nella fattispecie l'accusa specifica rivolta al i aver CP_1
“abbonato” un credito del opponendosi all'archiviazione del procedimento per il reato Pt_5 di cui all'art. 323 cp contestato al tesso. CP_1
Il Tribunale con motivazione che deve essere pienamente condivisa ha rilevato che dalla documentazione prodotta emergeva che i convenuti nel verbale di sommarie informazioni del 5 luglio 2013 avevano dichiarato che il Comune di aveva dato mandato al proprio legale Parte_5 di fiducia per recuperare il credito vantato nei confronti della , quantificato Controparte_4 in euro 27000,00; se il aveva adito le vie legali per recuperare il credito Pt_5 Parte_5 nei confronti della , inadempiente, nessun debito era stato “abbonato” dal CP_3 CP_1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico del , e di tale circostanza i convenuti Parte_5 erano consapevoli;
nell'opposizione all'archiviazione proposta in data 28.10.2013, ossia in data successiva al 5 luglio 2013, i convenuti avevano affermato che il veva “abbonato” il CP_1 credito del alla , mentre erano perfettamente consapevoli Pt_5 Controparte_4 dell'iniziativa posta in essere dal di recupero del credito;
tale comportamento integrava Pt_5 il reato di calunnia, ricorrendo l'elemento soggettivo del dolo;
il GIP nel provvedimento che aveva rigettato l'opposizione all'archiviazione, oltre a ritenere non sussistente una responsabilità penale de! aveva chiaramente rilevato che il si era attivato per il CP_1 Parte_5 recupero di quanto dovuto dalla , così riconoscendo che nulla aveva “abbonato” il CP_3
CP_1
Avverso la motivazione del Tribunale sopra riportata gli appellanti non hanno effettuato alcuna specifica contestazione;
resta confermato che gli stessi appellanti nel verbale di sommarie informazioni avevano dichiarato che il comune aveva dato mandato al legale di fiducia per il recupero del credito nei confronti della;
con la frase : “Va accertato, tuttavia, che nel CP_3
2012 ha usato un altro metro di misura con ciò, di fatto, abbonando il credito alla ditta .” CP_3 gli appellanti hanno attribuito specificamente al (“il tecnico” di cui al punto 14) che CP_1 precede il punto 15) dell'opposizione all'archiviazione datata 15/10/13) una condotta astrattamente costituente il reato di cui all'art. 323 cp (titolo del reato per il quale era indagato il il fatto dedotto in appello che il sarebbe creditore di ulteriori somme è del CP_1 Pt_5 tutto irrilevante, tenuto conto del fatto che nell'opporsi alla archiviazione, gli appellanti non hanno dedotto che era il non avrebbe riscosso le somme, ma hanno dedotto la Pt_5 responsabilità dolosa del er la mancata riscossione, nonostante le indagini effettuate CP_1 dal PM e dalla PG non avevano riscontrato alcun comportamento illecito posto in essere
Pag. 3 a 4 dall'indagato; la sussistenza della consapevolezza della falsità dei fatti affermati è riscontrata proprio dall'avvenuta dichiarazione degli stessi appellanti in data 5/7/13 (nel verbale di sommarie informazioni rese alla PG Carabinieri della procura della repubblica presso il tribunale di Isernia) che il aveva dato mandato all'avv. Antonilli per il recupero del credito di € 27.000,00 del Pt_5 nei confronti della , mentre con la dichiarazione resa nell'opposizione Pt_5 CP_3 all'archiviazione avevano attribuito il mancato recupero del credito al comportamento tenuto dal responsabile dell'ufficio tecnico, con accusa poi ritenuta infondata dal GIP che ha rigettato l'opposizione all'archiviazione.
4. La domanda formulata dagli appellanti di condanna dell'appellato ex art. 96 cpc, va rigettata, in conseguenza del rigetto dei motivi di appello che precedono.
5. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati in solido a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , , avverso la sentenza n. 255/2022 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pubblicata il 30/09/2022 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna , , , , in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dichiara che a carico degli appellanti in solido sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/10/2025.
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Rita Carosella Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 376/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 255/2022 pubblicata il 30/09/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 408/2016 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(Cod. Fis. ); Parte_2 C.F._2
(Cod Fis. ); Parte_3 C.F._3
(Cod Fis. ), Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. ANTONILLI MARIELLA, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY 93 86170 ISERNIA presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/12/24, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO si riporta al proprio atto di appello e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze, con attribuzione. per l'appellato, l'avv. ANTONILLI MARIELLA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“Voglia l' Ecc.ma Corte adita rigettare l'avverso appello, con integrale conferma della
Pag. 1 a 4 sentenza ex adverso impugnata e con condanna degli appellanti alle spese del II grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 7/4/16 conveniva in giudizio i Controparte_1 convenuti , , , dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Isernia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia, l'adito Tribunale, in accoglimento della domanda, previo accertamento incidentale del fatto di reato di cui all'art. 368 c.p. a carico dei convenuti, condannare i convenuti medesimi al risarcimento in favore del i tutti i danni non patrimoniali, scaturenti dal ripetuto fatto di reato, quantificati in € CP_1 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione a far data del 28.10.13 e sino al soddisfo, ovvero voglia condannare i medesimi convenuti al pagamento, in favore dell'attore e per le stesse causali, di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sempre maggiorata di interessi e rivalutazione a far data dal 18.10.13”. Il sig. chiedeva il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito di una denuncia – querela presentata dai convenuti in qualità rispettivamente di capogruppo e componenti di minoranza del , per fatti, ritenuti Controparte_2 di rilevanza penale, posti in essere dall'attore, sig. , in qualità di Responsabile Controparte_1 dell'Ufficio Tecnico del , dai quali si evinceva la sussistenza di anomalie sia Parte_5 nella fase della procedura di vendita di un lotto del bosco “Pricinisco” di proprietà dell'
[...] (aggiudicata alla ), sia nelle fasi successive;
a seguito dell'inadempimento Pt_6 CP_3 della ditta aggiudicataria, veniva effettuata una procedura di vendita con modalità diretta, applicando un prezzo diverso da quello inizialmente stabilito e sulla scorta di quantificazione del legname residuo diversa da quella originariamente eseguita;
denunciavano che il in CP_1 qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, assegnava la vendita del bosco residuo, in maniera diretta, giusta determina euro a quintale, mente prima lo stesso legname era stato venduto ad euro 3,65 a quintale;
In data 19.09.2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia presentava richiesta di archiviazione al GIP, non rilevando profili di responsabilità penale in capo al i convenuti presentavano opposizione all'archiviazione, con atto depositato CP_1 il 28.10.2013 e con decreto il GIP fissava l'udienza per decidere sull'opposizione; tale decreto veniva notificato al n qualità di indagato per il reato di cui all'art.323 cp;
iI CP_1 CP_1 nominava un proprio difensore per esercitare il proprio diritto di difesa;
iI GIP con provvedimento del 3/6/14 rigettava l'opposizione rilevando la mancanza di responsabilità penale a carico del l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai convenuti si fondava su CP_1 argomentazioni calunniose, in particolare sull'affermazione che il vrebbe CP_1 credito> alla , quando questa si era resa inadempiente al pagamento del Controparte_4 corrispettivo del legname già tagliato.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la pretesa attorea, eccependo l'inammissibilità delle avverse richieste, non ricorrendo gli estremi della calunnia, in assenza dell'elemento soggettivo del dolo.
Istruita la causa con acquisizione documentale e prove testimoniali, il Tribunale di Isernia con sentenza n. 255/2022 pubblicata il 30/09/2022 in accoglimento della domanda per quanto di ragione condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di €15.000,00 oltre interessi dalla domanda giudiziale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
compensava le spese per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico dei convenuti.
, , e proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso tale pronuncia con citazione notificata il 13/12/22 e iscritta a ruolo in pari data, chiedendo che fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'attore con condanna dello stesso ex art. 96 cpc e con vittoria di spese di doppio grado con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva hiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese Controparte_1 di grado di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con ordinanza del 19/12/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'errata ricostruzione del fatto
Pag. 2 a 4 deducendo che non era stata provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo;
le anomalie procedurali nelle gare di appalto erano state provate e documentate;
l'espressione contenuta nella frase sub punto 15 della denuncia, nella quale veniva dichiarato: “Va accertato, tuttavia, che nel 2012 ha usato un altro metro di misura con ciò, di fatto, abbonando il credito alla ditta .” CP_3 Era riferita al fatto che il non si era attivato per il recupero del credito;
degli avvenuti Pt_5 pagamenti dedotti dall'attore di cui ai punti c) e d) (il comune avrebbe incassato l'ulteriore somma di € 16,492,00 a seguito dell'azione monitoria intrapresa tramite il proprio legale di fiducia e la somma di € 5.500 per la polizza fideiussoria), non vi era prova documentale;
era sussistente un residuo non incassato dal di € 18.744,29, di cui la Parte_5 Controparte_4 era ancora debitrice;
vi era ancora “un debito “scoperto” a carico della ditta pari Controparte_4 ad € 8.012,69, somma mai richiesta dal . Parte_5
3. Con il secondo motivo si contesta che l'attore non aveva fornito alcuna dimostrazione che i convenuti avevano sporto la denuncia con la consapevolezza della falsità dei fatti affermati e dell'innocenza del denunciato.
I motivi che precedono, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
In primo luogo, va rilevato che per lo stesso tenore letterale della frase oggetto di indagine non si può ritenere che la dichiarazione di aver “abbonato” fosse riferita al come Pt_5 sostenuto in appello;
la stessa dichiarazione era espressamente riferita al enuto conto CP_1 proprio del fatto che l'opposizione all'archiviazione è stata effettuata proprio in relazione al procedimento nei suoi confronti.
Del tutto irrilevanti sono le dedotte e non meglio precisate anomalie procedurali nelle gare di appalto, venendo in considerazione nella fattispecie l'accusa specifica rivolta al i aver CP_1
“abbonato” un credito del opponendosi all'archiviazione del procedimento per il reato Pt_5 di cui all'art. 323 cp contestato al tesso. CP_1
Il Tribunale con motivazione che deve essere pienamente condivisa ha rilevato che dalla documentazione prodotta emergeva che i convenuti nel verbale di sommarie informazioni del 5 luglio 2013 avevano dichiarato che il Comune di aveva dato mandato al proprio legale Parte_5 di fiducia per recuperare il credito vantato nei confronti della , quantificato Controparte_4 in euro 27000,00; se il aveva adito le vie legali per recuperare il credito Pt_5 Parte_5 nei confronti della , inadempiente, nessun debito era stato “abbonato” dal CP_3 CP_1 Responsabile dell'Ufficio Tecnico del , e di tale circostanza i convenuti Parte_5 erano consapevoli;
nell'opposizione all'archiviazione proposta in data 28.10.2013, ossia in data successiva al 5 luglio 2013, i convenuti avevano affermato che il veva “abbonato” il CP_1 credito del alla , mentre erano perfettamente consapevoli Pt_5 Controparte_4 dell'iniziativa posta in essere dal di recupero del credito;
tale comportamento integrava Pt_5 il reato di calunnia, ricorrendo l'elemento soggettivo del dolo;
il GIP nel provvedimento che aveva rigettato l'opposizione all'archiviazione, oltre a ritenere non sussistente una responsabilità penale de! aveva chiaramente rilevato che il si era attivato per il CP_1 Parte_5 recupero di quanto dovuto dalla , così riconoscendo che nulla aveva “abbonato” il CP_3
CP_1
Avverso la motivazione del Tribunale sopra riportata gli appellanti non hanno effettuato alcuna specifica contestazione;
resta confermato che gli stessi appellanti nel verbale di sommarie informazioni avevano dichiarato che il comune aveva dato mandato al legale di fiducia per il recupero del credito nei confronti della;
con la frase : “Va accertato, tuttavia, che nel CP_3
2012 ha usato un altro metro di misura con ciò, di fatto, abbonando il credito alla ditta .” CP_3 gli appellanti hanno attribuito specificamente al (“il tecnico” di cui al punto 14) che CP_1 precede il punto 15) dell'opposizione all'archiviazione datata 15/10/13) una condotta astrattamente costituente il reato di cui all'art. 323 cp (titolo del reato per il quale era indagato il il fatto dedotto in appello che il sarebbe creditore di ulteriori somme è del CP_1 Pt_5 tutto irrilevante, tenuto conto del fatto che nell'opporsi alla archiviazione, gli appellanti non hanno dedotto che era il non avrebbe riscosso le somme, ma hanno dedotto la Pt_5 responsabilità dolosa del er la mancata riscossione, nonostante le indagini effettuate CP_1 dal PM e dalla PG non avevano riscontrato alcun comportamento illecito posto in essere
Pag. 3 a 4 dall'indagato; la sussistenza della consapevolezza della falsità dei fatti affermati è riscontrata proprio dall'avvenuta dichiarazione degli stessi appellanti in data 5/7/13 (nel verbale di sommarie informazioni rese alla PG Carabinieri della procura della repubblica presso il tribunale di Isernia) che il aveva dato mandato all'avv. Antonilli per il recupero del credito di € 27.000,00 del Pt_5 nei confronti della , mentre con la dichiarazione resa nell'opposizione Pt_5 CP_3 all'archiviazione avevano attribuito il mancato recupero del credito al comportamento tenuto dal responsabile dell'ufficio tecnico, con accusa poi ritenuta infondata dal GIP che ha rigettato l'opposizione all'archiviazione.
4. La domanda formulata dagli appellanti di condanna dell'appellato ex art. 96 cpc, va rigettata, in conseguenza del rigetto dei motivi di appello che precedono.
5. Gli appellanti, integralmente soccombenti, vanno condannati in solido a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , , avverso la sentenza n. 255/2022 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pubblicata il 30/09/2022 dal Tribunale di Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna , , , , in solido, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
-dichiara che a carico degli appellanti in solido sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16/10/2025.
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 4 a 4