Articolo 2 della Legge 12 luglio 1949, n. 459
Articolo 1Articolo 3
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18 agosto 1949
Art. 2.
L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla, Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:
a) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relative alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai "Granai del popolo";
b) all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione.
Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato della alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benestare, i rendiconti di cui alla lettera b) del comma precedente.
Le modalita' per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa; con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato della alimentazione, sentita la Corte dei conti.
Entrata in vigore il 18 agosto 1949