CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
Massime • 1
In ossequio al principio generale di irretroattività della legge, l'indennità per le attività svolte fuori udienza - introdotta dall'art. 3-bis della l. n. 186 del 2008, che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 - spetta ai vice-procuratori onorari in relazione alle attività successive all'entrata in vigore della suddetta disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 6455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6455 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8—bis d. I. n. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale. Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Ministero ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 273/1989, come sostituito dall'art. 3 bis, comma 1, lett. B), del d.l. n. 151 del 2008 conv. in legge n. 186 del 2008, dell'art. 11 e dell'art. 1 delle preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Premesso che l'art. 4 del D. Lgs. n. 273/1989, nel testo vigente fino al 1° dicembre 2008, prevedeva che l'indennità venisse corrisposta in relazione ad attività di partecipazione alle udienze, mentre la modifica introdotta dall'art. 3 bis della I. n. 186/2008 (in sede di conversione del d.l. n. 151/2008) ha stabilito che l'indennità spetta sia per la partecipazione ad udienze, sia per «ogni altra attività [...] delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge», il Ministero rileva che, prima della modifica normativa del 2008, «non era [...] stabilita per la magistratura onoraria alcuna ulteriore indennità oltre a quella prevista per la partecipazione all'udienza»; contesta la possibilità di considerare la norma del 2008 come di interpretazione autentica (in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di una incertezza interpretativa della disciplina precedente); aggiunge che la Corte di merito ha violato il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 delle preleggi e che il diritto al compenso per attività diverse dalla partecipazione alle udienze non poteva ritenersi "generato" da circolari ministeriali che «non 4 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6455 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 03/03/2023 possono violare la gerarchia delle fonti»; evidenzia che, a differenza di quello spettante al pubblico dipendente, il compenso riconosciuto al funzionario onorario ha natura meramente indennitaria. 2. Il motivo è fondato. 2.1. In continuità col precedente di legittimità (Cass. n. 18779/2021) richiamato dal P.M. e nella memoria del ricorrente, va ribadito che solo per effetto della modifica introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 151/2008 l'erogazione dell'indennità è stata riconosciuta anche con riferimento ad attività delegabili prestate dai VPO fuori udienza, ma ciò -stante il principio generale dell'irretroattività della legge-- può valere solo per le attività successive alla sua entrata in vigore e non anche per il periodo precedente, quando non era stabilita per i vice procuratori onorari alcuna ulteriore indennità oltre a quella prevista per la partecipazione all'udienza. 2.2. Non può invocarsi, in senso contrario, la norma dell'art. 64 del D.P.R. n. 115 del 2002, giacché la disposizione concernente la spettanza delle «indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio» contiene un espresso richiamo alla disciplina legislativa relativa alle singole figure di magistrati onorari e non può in alcun modo essere letta come norma che stabilisce la debenza di un compenso per ogni attività esercitata da dette figure, bensì solo per l'attività che, per ogni figura, era all'epoca prevista dalla sua legge regolatrice;
e, dunque, per i viceprocuratori onorari, quella della fonte espressamente richiamata, cioè l'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 (nel testo allora vigente); invero, appare di tutta evidenza che la dizione "indennità prevista" intende ribadire quanto già stabilito dalla fonte richiamata, senza comportare una previsione "nuova" di estensione dell'indennità a ogni attività svolta dal funzionario onorario;
2.3. Stante l'operatività -in relazione alle attività espletate dall'odierno controricorrente negli anni 2005 e 2006- della norma dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273 del 1989 nel testo anteriore alla 5 modifica estensiva intervenuta nel 2008, la corresponsione di un'indennità da parte dell'Amministrazione ha dato luogo ad un indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) sulla base della normativa che all'epoca disciplinava la prestazione delle funzioni onorarie. 2.3. Né appare configurabile un arricchimento ingiustificato da parte dell'Amministrazione, come in ogni ipotesi nella quale una prestazione viene eseguita secondo le condizioni previste dal modo di essere del rapporto intercorrente fra le parti, dato che era la stessa normativa disciplinante il conferimento dell'ufficio onorario a comportare (all'epoca) la gratuità delle prestazioni diverse da quelle per le quali era prevista la corresponsione dell'indennità. E ciò -come già evidenziato da Cass. n. 19779/2021- in considerazione della stessa natura degli Uffici onorari, tradizionalmente connotata dalla gratuità delle prestazioni consistenti nell'espletamento di funzioni pubbliche, che è stata progressivamente derogata -ma in maniera tipica, rigida e tassativa- da norme di legge che, con evidente carattere di specialità, hanno previsto un compenso indennitario per specifiche e ben determinate attività (come, nel caso in esame, quelle da svolgersi esclusivamente in udienza); è dunque la disposizione dell'art 4 comma 2 D. Lgs. n. 273/89 che, nello stabilire l'indennità secondo determinate modalità, implicitamente esclude che possa essere legittimamente erogato un compenso per attività non autorizzate dalla legge;
tanto basta per escludere il ricorso all'istituto dell'arricchimento, versandosi nel peculiare caso in cui la normativa non consente, e pertanto proibisce, la liquidazione di un compenso (di cui non è neanche determinato l'ammontare). 3. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione. 6 Roma, 12.12.2022 I igiglier5t. IL FUNZIO. Dott. S
e, dunque, per i viceprocuratori onorari, quella della fonte espressamente richiamata, cioè l'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 (nel testo allora vigente); invero, appare di tutta evidenza che la dizione "indennità prevista" intende ribadire quanto già stabilito dalla fonte richiamata, senza comportare una previsione "nuova" di estensione dell'indennità a ogni attività svolta dal funzionario onorario;
2.3. Stante l'operatività -in relazione alle attività espletate dall'odierno controricorrente negli anni 2005 e 2006- della norma dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273 del 1989 nel testo anteriore alla 5 modifica estensiva intervenuta nel 2008, la corresponsione di un'indennità da parte dell'Amministrazione ha dato luogo ad un indebito oggettivo (ex art. 2033 c.c.) sulla base della normativa che all'epoca disciplinava la prestazione delle funzioni onorarie. 2.3. Né appare configurabile un arricchimento ingiustificato da parte dell'Amministrazione, come in ogni ipotesi nella quale una prestazione viene eseguita secondo le condizioni previste dal modo di essere del rapporto intercorrente fra le parti, dato che era la stessa normativa disciplinante il conferimento dell'ufficio onorario a comportare (all'epoca) la gratuità delle prestazioni diverse da quelle per le quali era prevista la corresponsione dell'indennità. E ciò -come già evidenziato da Cass. n. 19779/2021- in considerazione della stessa natura degli Uffici onorari, tradizionalmente connotata dalla gratuità delle prestazioni consistenti nell'espletamento di funzioni pubbliche, che è stata progressivamente derogata -ma in maniera tipica, rigida e tassativa- da norme di legge che, con evidente carattere di specialità, hanno previsto un compenso indennitario per specifiche e ben determinate attività (come, nel caso in esame, quelle da svolgersi esclusivamente in udienza); è dunque la disposizione dell'art 4 comma 2 D. Lgs. n. 273/89 che, nello stabilire l'indennità secondo determinate modalità, implicitamente esclude che possa essere legittimamente erogato un compenso per attività non autorizzate dalla legge;
tanto basta per escludere il ricorso all'istituto dell'arricchimento, versandosi nel peculiare caso in cui la normativa non consente, e pertanto proibisce, la liquidazione di un compenso (di cui non è neanche determinato l'ammontare). 3. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione. 6 Roma, 12.12.2022 I igiglier5t. IL FUNZIO. Dott. S