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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella causa n. r.g. 6555/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
dato atto che l'udienza del 13 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6555/2024 promossa da:
(P.I.: ), con sede legale in Livorno, Viale Carducci Parte_1 P.IVA_1
n.1/3, in persona del suo legale rappresentante sig.ra (C.F.: , CP_2 C.F._1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Cecconi (C.F.:
, del Foro di Livorno, con studio in Cecina (LI), Corso Matteotti n.136 ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il di Lei studio, come da mandato in atti,
OPPONENTE contro od. fisc. in persona della Curatrice Controparte_1 P.IVA_2
dott.ssa autorizzata a costituirsi nel presente giudizio con decreto del G.D. in data Controparte_3
29/1/2025, elettivamente domiciliato in Cagliari Via D. A. Azuni n.50 nello studio dell'Avv.
Gianraimondo Fodde (cod. fisc. ; PEC fax C.F._3 Email_1
070/653590) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, in accoglimento della presente opposizione al decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. 5294/2023) notificato il 26/08/2024 ed in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione del credito vantato dall'opponente per
€. 14.030,00, revocare il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo al la Parte_2
minor somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via istruttoria, si insiste per le prove orali richieste non ammesse. pagina 2 di 9 Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: A) previo rigetto della eccezione di parziale compensazione del credito, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento del complessivo importo di Euro 70.650,00 in favore del Parte_1
per i crediti precisati ai punti sub I e II che precedono, ovvero al Controparte_1
pagamento di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal 26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il credito sub I e dalla data indicata nelle fatture per il credito sub II;
B) condannare la in persona del suo legale rappresentante al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del nella misura Controparte_1
che il Tribunale riterrà equitativamente di giustizia;
D) in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. n.5294/2023), notificato a mezzo pec il
26/08/2024, il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa , ha ingiunto alla società Per_1 di pagare al la somma di € Parte_1 Parte_2
90.650,00= (novantamilaseicentocinquanta/00) dei quali € 18.300,00 a titolo di canoni per il noleggio di autoarticolati e trattori e € 72.350,00 a titolo di saldo del prezzo per la vendita di cinque autoarticolati, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione.
L'opponente ha eccepito il pagamento parziale del prezzo per l'acquisto degli autoarticolati esponendo che il ricorrente non avrebbe conteggiato una parte degli acconti versati, sicché il saldo sarebbe inferiore a quanto richiesto per complessivi € 20.000,00 dei quali €. 10.000,00 versati in data
27/09/2021 con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.2) ed ulteriori €. 10.000,00 versati in data 22/10/2021, sempre con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.3).
L'opponente ha anche eccepito la compensazione del credito del ricorrente con un controcredito di €
14.030,00 dovuti a titolo di canone di locazione di un piazzale per il parcheggio degli autoarticolati.
Si è costituito il contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_2
L'opposto ha dato atto di avere avuto notizia degli ulteriori versamenti dopo la notifica del decreto ingiuntivo e di avere ridotto la pretesa creditoria per il saldo del prezzo della compravendita dei mezzi a € 52.350,00 oltre interessi. pagina 3 di 9 Il ha preso posizione sull'eccezione di compensazione contestando Controparte_1 il contratto da cui trarrebbe origine l'asserito controcredito perché formato in frode al . CP_1
In proposito ha esposto che: 1) come risulta dalla visura camerale, socio unico ed amministratore unico della è il Signor il quale era anche amministratore di Controparte_4 CP_5
fatto della come dichiarato alla Curatrice in sede di audizione dalla Signora Parte_2
madre di e socio unico della stessa oltrechè CP_6 CP_5 Parte_2
formalmente anche amministratrice, nonché acclarato nel decreto 3/5/2022 del Tribunale di Cagliari in sede di opposizione allo stato passivo proposta dallo stesso (docc. 15, 16, 17, 18); CP_5
2) sin dal 2020 la aveva di fatto cessato la sua attività e nello stesso anno ha Parte_2
presentato una domanda di concordato preventivo che è stata poi dichiarata inammissibile per il mancato deposito del piano (doc.19);
3) con i contratti di noleggio con riscatto recanti la data del 28/4/2021 - e cioè stipulati nella imminenza
Parte della dichiarazione di fallimento (doc. 19) - la ha sostanzialmente “ceduto” alla Parte_2
tutti i mezzi operativi, per cui stante la cessazione dell'attività non Parte_1
aveva alcuna necessità di utilizzare il piazzale a Collesalvetti ed in ogni caso versava in conclamato stato di insolvenza, non produceva ricavi né disponeva di liquidità (cfr. doc. 20);
4) il contratto di affitto del piazzale è inopponibile al , non solo per mancanza di data certa e CP_1
di elementi di riferimento legalmente validi da cui desumerla, ma anche perché privo di causa per le ragioni già esposte sub c) nonché per la assenza dell'oggetto, non essendo stata indicata la superficie che sarebbe stata concessa in uso né tanto meno fornito indicazioni su quali mezzi di proprietà della vi sarebbero stati posteggiati nel periodo in contestazione. E ciò assume una particolare Parte_2 rilevanza sia poiché, come già esposto, era l'amministratore di entrambe le Società, sia in CP_5
quanto sussistono riscontri sulla ubicazione in Sardegna dei mezzi non noleggiati alla
[...]
Parte_1
5) le fatture emesse dalla non risultano nella contabilità della Parte_1
società fallita ed in ogni caso non hanno alcuna valenza ai fini della prova del credito trattandosi di documenti unilaterali fermamente contestati dalla Curatrice.
Il ha chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. CP_1
Nella memoria n. 1 l'opponente ha formulato le seguenti contestazioni: punto 1) niente rileva sul punto il ruolo ricoperto dal signor che non è parte del presente giudizio, nella società e CP_5 Pt_2
pertanto irrilevante il decreto del Tribunale di Cagliari, prodotto come doc. n.18 da controparte.
Comunque la signora ha dichiarato che della società si occupava non solo ma CP_6 CP_5 anche il defunto marito e l'altro figlio . Inoltre, non è vero che il signor è Persona_2 CP_7 CP_5
pagina 4 di 9 socio unico e amministratore unico della la visura prodotta da controparte è di ben Parte_1
4 anni fa, risultando invece aggiornata quella della (la visura della ha infatti data Pt_2 Pt_1
2/11/2021, mentre quella della ha data 31/01/25). Il legale rappresentante della società Pt_2
è la signora Pt_1 CP_2
punto 3) con il noleggio la avrebbe ceduto solo alcuni mezzi, mentre gli altri sono rimasti Pt_2
nella sua titolarità e disponibilità; punto 4) non corrisponde al vero che non fosse individuata la superficie concessa in uso: nella scrittura privata è espressamente indicato: “…la possibilità di utilizzare una precisa area ubicata nel piazzale di cui in premessa, delimitata da segnaletica orizzontale, ad esclusione della aree riservate ai portatori di handicap…”; non erano indicati i mezzi che avrebbero potuto essere parcheggiati nell'area perché la vi avrebbe potuto parcheggiare qualsiasi mezzo di sua proprietà; Pt_2 punto 5) quanto all'asserita mancata registrazione delle fatture emesse da da parte della Pt_1
società , l'opponente ha contestato che ciò corrisponda al vero e ha eccepito che detta Parte_2 contestazione è tardiva in quanto mai prima d'ora era stata fatta nonostante le precedenti richieste di pagamento, sia che si tratterebbe eventualmente di una irregolarità da imputare alla stessa Pt_2
Con la memoria n. 2 l'opponente ha effettuato le seguenti produzioni: riguardo al Punto 4) ha prodotto i libretti di proprietà dei mezzi della che sarebbero stati Pt_2
parcheggiati nel piazzale e le foto di due mezzi;
riguardo al punto 5) ha prodotto un estratto del sito dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulta che le fatture n.19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021 e 26/2021 emesse dalla società sono Parte_1
state regolarmente trasmesse e ricevute dalla società (doc. n.13). Parte_2
Nella memoria n. 2 il ha esposto che: CP_1
Punto 1) la visura camerale depositata dal sub doc. 15 è successiva alla dichiarazione di CP_1
fallimento della (cfr. doc. 20) e dalla stessa visura si evince che tutti i contratti per cui è Parte_2
causa stipulati dalla con la sono stati predisposti e sottoscritti dal suo Parte_1 Parte_2
legale rappresentante, amministratore unico nonché socio unico che era anche nel CP_5
contempo procuratore e amministratore di fatto della (cfr. docc.2, 3, 4, 15, 16, 17, 21). Parte_2
Punto 4) ferma la totale irrilevanza della questione in quanto il titolo posto a fondamento della pretesa è inopponibile al fallimento per mancanza di data certa, come rilevato ed eccepito sin dalla costituzione in giudizio (cfr. sull'argomento di recente anche Cass. 14/12/2022 n. 36602), la presenza di mezzi di proprietà della sarebbe stata assolutamente logica considerato da un lato che gli stessi Parte_2
erano stati concessi in affitto alla con i contratti per cui è causa proprio in coincidenza Parte_1
pagina 5 di 9 con il trasferimento della locazione del piazzale in capo alla stessa (cfr. docc. 2, 3, Parte_1
7,8,9,10,11,12) e dall'altro lato stante il ruolo ricoperto dal CP_5
Nella memoria n. 3 Memoria n. 3 il Fallimento opposto ha esposto: sul Punto 4) ha rilevato che la avversa produzione della copia dei libretti dei mezzi di proprietà della non inclusi nei contratti di affitto, che sarebbero stati posteggiati nella citata porzione Parte_2
del piazzale in Collesalvetti, Via Sacco e Vanzetti n.11, è priva di qualsiasi rilevanza ai fini della prova della asserita avversa pretesa ed anzi in realtà costituisce un elemento di prova della sussistenza di un ulteriore credito del nei confronti della poiché la predetta Società non aveva CP_1 Parte_1
alcun titolo per detenere i libretti di mezzi di proprietà della non inclusi nei contratti di Parte_2
affitto, per cui è evidente che gli stessi venivano dalla stessa utilizzati di fatto in virtù del ruolo svolto dal predetto Ha precisato che i libretti relativi ai trattori stradali targati DN186DH, CP_5
DT941KC, DT943KC, CN925WR, DE849RG riguardano mezzi che la Procedura non ha mai acquisito in quanto non rinvenuti, come risulta anche dal verbale di inventario (doc. 24).
Sul Punto 5) ha esposto che le fatture sono state emesse in data successiva alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, elemento da cui si evince che sono dirette a precostituirsi un controcredito nei confronti del fallimento stesso;
evidenzia che non è infatti verosimile in un contesto di normali rapporti imprenditoriali una mancata fatturazione mensile dei canoni ed addirittura la concessione in affitto di un bene ad un soggetto insolvente che già aveva proposto una domanda di concordato non andata a buon fine, ed ancor più inverosimile è che nel corso di una procedura pre fallimentare del debitore vengano emesse nei suoi confronti in un unico contesto tutte le fatture da parte di un creditore perfettamente edotto della situazione (cfr. docc. 19, 20, 22, 23); ha evidenziato anche che dopo il deposito da parte della della domanda di “concordato in bianco”, il cui Parte_2
procedimento – come già esposto - è stato dichiarato estinto dal Tribunale in data 3/3/2021 per mancanza del deposito della proposta e del piano ( cfr. doc. 19), pochi giorni prima della scadenza dei termini concessi dal Tribunale per il deposito della proposta e del piano il predetto ha CP_5
costituito la della quale era ed è socio unico e sino alla Parte_1
dichiarazione di fallimento della anche amministratore unico, ed ha proseguito la Parte_2 medesima attività della stessa utilizzando i mezzi di quest'ultima (cfr. docc. 2, 3,15, Parte_2
17,19, 21).
Infine, ha proposto eccezione ex art. 2721 e segg. cod. civ. sulla prova per testi dedotta dall'opponente.
Con ordinanza del 9 maggio 2025 questo giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies sulle conclusioni formulate.
pagina 6 di 9 L'udienza è stata sostituita dal deposito di note.
Non vi è ragione di modificare il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie adottato con ordinanza del 9 maggio 2025, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi.
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
È incontroverso, oltre che documentale, il versamento per complessivi € 20.000,00 dei quali €.
10.000,00 versati in data 27/09/2021 con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.2) ed ulteriori €. 10.000,00 versati in data 22/10/2021, sempre con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.3).
Il decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. n.5294/2023) deve pertanto essere revocato e l'importo dovuto dal debitore deve essere riquantificato, sottraendo € 20.000,00 dal credito per la vendita dei mezzi di € 72.350,00; residuano € 52.350,00.
Oltre all'eccezione di pagamento di cui sopra, il debitore ha formulato un'eccezione di compensazione sulla base del contratto di locazione di un'area che sarebbe stata adibita a parcheggio di alcuni autoarticolati di proprietà della Parte_2
L'opposto ha eccepito l'inopponibilità di detto contratto al Controparte_1
Il contratto privo di data certa non è opponibile al (art. 2704 c.c.). Il requisito della data CP_1 certa è riferito all'efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all'attitudine del documento a produrre effetti in capo a tali soggetti.
Tale è il caso del che non sia subentrato nel contratto sottoscritto dall'Impresa in bonis. CP_1
Nel caso in esame, il contratto è racchiuso in una scrittura privata recante la data del 28 aprile 2021.
Il contratto non è stato registrato e la prova per testi, diretta a dimostrare che nel periodo di cui al contratto la parcheggiava i suoi veicoli nel piazzale oggetto di locazione, non è Parte_2
una prova idonea a dimostrare la data del contratto di locazione perché i mezzi della Parte_2
che sarebbero stati parcheggiati nel piazzale in questione erano tutti nella disponibilità della
[...]
come si evince dal fatto che la Società opponente era in possesso Parte_1
dei libretti di circolazione, che ha depositato in allegato alla memoria n. 2.
Per chiarire meglio il quadro probatorio, è bene evidenziare che tra i libretti prodotti dall'opponente vi sono anche quelli relativi ai trattori stradali targati DN186DH, DT941KC, DT943KC, CN925WR,
DE849RG, mezzi che la Procedura non ha mai potuto acquisire in quanto non rinvenuti, come risulta anche dal verbale di inventario.
I canoni dell'asserito contratto di locazione non erano contabilizzati mese per mese, come normalmente avviene nei rapporti tra imprenditori, e le fatture che l'opponente chiede di portare in compensazione recano la data del 13 settembre 2021, tranne una datata 30 settembre 2021. La asserita locatrice si è
pagina 7 di 9 preoccupata di fatturare tutti i canoni nell'incipienza del deposito dell'istanza di fallimento, avvenuta il
15 settembre 2021, e per una fattura qualche giorno dopo la presentazione della detta istanza.
Dirimente è poi la commistione nell'amministrazione delle due società: dalla visura camerale risulta che il rappresentante legale e amministratore unico della è il signor Parte_1
Parte
La signora già rappresentante legale e amministratore unico della CP_5 CP_6
sentita nella procedura di fallimento della predetta società, ha dichiarato di non Parte_2
essersi mai occupata della gestione aziendale, essendo la medesima stata amministrata dal coniuge, oggi defunto, , e dai figli, e , in particolare dal figlio Persona_2 CP_5 CP_8 CP_5
Quest'ultimo fin dal 2016 era stato nominato procuratore della società e, in tale veste, era
[...]
legittimato a concludere contratti per conto della stessa.
Le due società, seppure formalmente distinte, di fatto erano sottoposte a un'unica governance.
La era stata costituita il 9 febbraio 2021, nello stesso periodo in cui Parte_1
era in corso la procedura di ammissione al concordato preventivo della Parte_2
procedura introdotta nel 2020 e conclusa con un provvedimento di rigetto il 3 marzo 2021.
In sostanza, nel momento in cui la ai è trovata in difficoltà economiche, la Parte_2
è stata costituita al fine di svolgere la medesima attività utilizzando Parte_1
gli stessi mezzi.
La commistione tra le due società induce vieppiù a dubitare della genuinità della scrittura privata in contestazione e della data ivi indicata.
È assolutamente inconferente l'argomento di parte opponente, il quale vorrebbe legare le sorti del contratto di locazione del piazzale a quelle del contratto di noleggio dei mezzi di trasporto.
I due contratti non sono in alcun modo collegati e non vi è motivo di ritenere che siano stati realmente stipulati nella medesima data.
Se ne deve concludere che il contratto di locazione di parte del piazzale ad uso parcheggio non è opponibile al perché privo di data certa. CP_1
Tanto premesso, l'eccezione riconvenzionale di compensazione deve essere disattesa perché infondata.
Il credito del deve essere rideterminato in € 70.650,00, di cui € 18.300,00 a titolo di canoni CP_1
e € 52.350,00 a titolo di saldo del prezzo per l'acquisto di mezzi, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal 26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il primo credito e dalla data indicata nelle fatture per il secondo credito.
La in persona del rappresentante legale deve pertanto essere Parte_1
condannata al pagamento in favore del di € 70.650,00, di cui € Controparte_1
18.300,00 a titolo di canoni e € 52.350,00 a titolo di saldo del prezzo per l'acquisto di mezzi, oltre agli pagina 8 di 9 interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal 26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il primo credito e dalla data indicata nelle fatture per il secondo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La riduzione del credito induce a ritenere che l'opposizione non sia del tutto pretestuosa e, pertanto, conduce al rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. n.5294/2023);
2) Dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la in persona del Parte_1
rappresentante legale al pagamento in favore del di € Controparte_1
70.650,00, di cui € 18.300,00 a titolo di canoni e € 52.350,00 a titolo di saldo del prezzo per l'acquisto di mezzi, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal
26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il primo credito e dalla data indicata nelle fatture per il secondo credito;
3) Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in €
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella causa n. r.g. 6555/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
dato atto che l'udienza del 13 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6555/2024 promossa da:
(P.I.: ), con sede legale in Livorno, Viale Carducci Parte_1 P.IVA_1
n.1/3, in persona del suo legale rappresentante sig.ra (C.F.: , CP_2 C.F._1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Cecconi (C.F.:
, del Foro di Livorno, con studio in Cecina (LI), Corso Matteotti n.136 ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il di Lei studio, come da mandato in atti,
OPPONENTE contro od. fisc. in persona della Curatrice Controparte_1 P.IVA_2
dott.ssa autorizzata a costituirsi nel presente giudizio con decreto del G.D. in data Controparte_3
29/1/2025, elettivamente domiciliato in Cagliari Via D. A. Azuni n.50 nello studio dell'Avv.
Gianraimondo Fodde (cod. fisc. ; PEC fax C.F._3 Email_1
070/653590) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: voglia il Tribunale, in accoglimento della presente opposizione al decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. 5294/2023) notificato il 26/08/2024 ed in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione del credito vantato dall'opponente per
€. 14.030,00, revocare il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo al la Parte_2
minor somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via istruttoria, si insiste per le prove orali richieste non ammesse. pagina 2 di 9 Nell'interesse dell'opposto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis: A) previo rigetto della eccezione di parziale compensazione del credito, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento del complessivo importo di Euro 70.650,00 in favore del Parte_1
per i crediti precisati ai punti sub I e II che precedono, ovvero al Controparte_1
pagamento di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal 26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il credito sub I e dalla data indicata nelle fatture per il credito sub II;
B) condannare la in persona del suo legale rappresentante al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del nella misura Controparte_1
che il Tribunale riterrà equitativamente di giustizia;
D) in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. n.5294/2023), notificato a mezzo pec il
26/08/2024, il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa , ha ingiunto alla società Per_1 di pagare al la somma di € Parte_1 Parte_2
90.650,00= (novantamilaseicentocinquanta/00) dei quali € 18.300,00 a titolo di canoni per il noleggio di autoarticolati e trattori e € 72.350,00 a titolo di saldo del prezzo per la vendita di cinque autoarticolati, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Parte_1
tempestiva opposizione.
L'opponente ha eccepito il pagamento parziale del prezzo per l'acquisto degli autoarticolati esponendo che il ricorrente non avrebbe conteggiato una parte degli acconti versati, sicché il saldo sarebbe inferiore a quanto richiesto per complessivi € 20.000,00 dei quali €. 10.000,00 versati in data
27/09/2021 con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.2) ed ulteriori €. 10.000,00 versati in data 22/10/2021, sempre con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.3).
L'opponente ha anche eccepito la compensazione del credito del ricorrente con un controcredito di €
14.030,00 dovuti a titolo di canone di locazione di un piazzale per il parcheggio degli autoarticolati.
Si è costituito il contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Parte_2
L'opposto ha dato atto di avere avuto notizia degli ulteriori versamenti dopo la notifica del decreto ingiuntivo e di avere ridotto la pretesa creditoria per il saldo del prezzo della compravendita dei mezzi a € 52.350,00 oltre interessi. pagina 3 di 9 Il ha preso posizione sull'eccezione di compensazione contestando Controparte_1 il contratto da cui trarrebbe origine l'asserito controcredito perché formato in frode al . CP_1
In proposito ha esposto che: 1) come risulta dalla visura camerale, socio unico ed amministratore unico della è il Signor il quale era anche amministratore di Controparte_4 CP_5
fatto della come dichiarato alla Curatrice in sede di audizione dalla Signora Parte_2
madre di e socio unico della stessa oltrechè CP_6 CP_5 Parte_2
formalmente anche amministratrice, nonché acclarato nel decreto 3/5/2022 del Tribunale di Cagliari in sede di opposizione allo stato passivo proposta dallo stesso (docc. 15, 16, 17, 18); CP_5
2) sin dal 2020 la aveva di fatto cessato la sua attività e nello stesso anno ha Parte_2
presentato una domanda di concordato preventivo che è stata poi dichiarata inammissibile per il mancato deposito del piano (doc.19);
3) con i contratti di noleggio con riscatto recanti la data del 28/4/2021 - e cioè stipulati nella imminenza
Parte della dichiarazione di fallimento (doc. 19) - la ha sostanzialmente “ceduto” alla Parte_2
tutti i mezzi operativi, per cui stante la cessazione dell'attività non Parte_1
aveva alcuna necessità di utilizzare il piazzale a Collesalvetti ed in ogni caso versava in conclamato stato di insolvenza, non produceva ricavi né disponeva di liquidità (cfr. doc. 20);
4) il contratto di affitto del piazzale è inopponibile al , non solo per mancanza di data certa e CP_1
di elementi di riferimento legalmente validi da cui desumerla, ma anche perché privo di causa per le ragioni già esposte sub c) nonché per la assenza dell'oggetto, non essendo stata indicata la superficie che sarebbe stata concessa in uso né tanto meno fornito indicazioni su quali mezzi di proprietà della vi sarebbero stati posteggiati nel periodo in contestazione. E ciò assume una particolare Parte_2 rilevanza sia poiché, come già esposto, era l'amministratore di entrambe le Società, sia in CP_5
quanto sussistono riscontri sulla ubicazione in Sardegna dei mezzi non noleggiati alla
[...]
Parte_1
5) le fatture emesse dalla non risultano nella contabilità della Parte_1
società fallita ed in ogni caso non hanno alcuna valenza ai fini della prova del credito trattandosi di documenti unilaterali fermamente contestati dalla Curatrice.
Il ha chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. CP_1
Nella memoria n. 1 l'opponente ha formulato le seguenti contestazioni: punto 1) niente rileva sul punto il ruolo ricoperto dal signor che non è parte del presente giudizio, nella società e CP_5 Pt_2
pertanto irrilevante il decreto del Tribunale di Cagliari, prodotto come doc. n.18 da controparte.
Comunque la signora ha dichiarato che della società si occupava non solo ma CP_6 CP_5 anche il defunto marito e l'altro figlio . Inoltre, non è vero che il signor è Persona_2 CP_7 CP_5
pagina 4 di 9 socio unico e amministratore unico della la visura prodotta da controparte è di ben Parte_1
4 anni fa, risultando invece aggiornata quella della (la visura della ha infatti data Pt_2 Pt_1
2/11/2021, mentre quella della ha data 31/01/25). Il legale rappresentante della società Pt_2
è la signora Pt_1 CP_2
punto 3) con il noleggio la avrebbe ceduto solo alcuni mezzi, mentre gli altri sono rimasti Pt_2
nella sua titolarità e disponibilità; punto 4) non corrisponde al vero che non fosse individuata la superficie concessa in uso: nella scrittura privata è espressamente indicato: “…la possibilità di utilizzare una precisa area ubicata nel piazzale di cui in premessa, delimitata da segnaletica orizzontale, ad esclusione della aree riservate ai portatori di handicap…”; non erano indicati i mezzi che avrebbero potuto essere parcheggiati nell'area perché la vi avrebbe potuto parcheggiare qualsiasi mezzo di sua proprietà; Pt_2 punto 5) quanto all'asserita mancata registrazione delle fatture emesse da da parte della Pt_1
società , l'opponente ha contestato che ciò corrisponda al vero e ha eccepito che detta Parte_2 contestazione è tardiva in quanto mai prima d'ora era stata fatta nonostante le precedenti richieste di pagamento, sia che si tratterebbe eventualmente di una irregolarità da imputare alla stessa Pt_2
Con la memoria n. 2 l'opponente ha effettuato le seguenti produzioni: riguardo al Punto 4) ha prodotto i libretti di proprietà dei mezzi della che sarebbero stati Pt_2
parcheggiati nel piazzale e le foto di due mezzi;
riguardo al punto 5) ha prodotto un estratto del sito dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulta che le fatture n.19/2021, 20/2021, 21/2021, 22/2021 e 26/2021 emesse dalla società sono Parte_1
state regolarmente trasmesse e ricevute dalla società (doc. n.13). Parte_2
Nella memoria n. 2 il ha esposto che: CP_1
Punto 1) la visura camerale depositata dal sub doc. 15 è successiva alla dichiarazione di CP_1
fallimento della (cfr. doc. 20) e dalla stessa visura si evince che tutti i contratti per cui è Parte_2
causa stipulati dalla con la sono stati predisposti e sottoscritti dal suo Parte_1 Parte_2
legale rappresentante, amministratore unico nonché socio unico che era anche nel CP_5
contempo procuratore e amministratore di fatto della (cfr. docc.2, 3, 4, 15, 16, 17, 21). Parte_2
Punto 4) ferma la totale irrilevanza della questione in quanto il titolo posto a fondamento della pretesa è inopponibile al fallimento per mancanza di data certa, come rilevato ed eccepito sin dalla costituzione in giudizio (cfr. sull'argomento di recente anche Cass. 14/12/2022 n. 36602), la presenza di mezzi di proprietà della sarebbe stata assolutamente logica considerato da un lato che gli stessi Parte_2
erano stati concessi in affitto alla con i contratti per cui è causa proprio in coincidenza Parte_1
pagina 5 di 9 con il trasferimento della locazione del piazzale in capo alla stessa (cfr. docc. 2, 3, Parte_1
7,8,9,10,11,12) e dall'altro lato stante il ruolo ricoperto dal CP_5
Nella memoria n. 3 Memoria n. 3 il Fallimento opposto ha esposto: sul Punto 4) ha rilevato che la avversa produzione della copia dei libretti dei mezzi di proprietà della non inclusi nei contratti di affitto, che sarebbero stati posteggiati nella citata porzione Parte_2
del piazzale in Collesalvetti, Via Sacco e Vanzetti n.11, è priva di qualsiasi rilevanza ai fini della prova della asserita avversa pretesa ed anzi in realtà costituisce un elemento di prova della sussistenza di un ulteriore credito del nei confronti della poiché la predetta Società non aveva CP_1 Parte_1
alcun titolo per detenere i libretti di mezzi di proprietà della non inclusi nei contratti di Parte_2
affitto, per cui è evidente che gli stessi venivano dalla stessa utilizzati di fatto in virtù del ruolo svolto dal predetto Ha precisato che i libretti relativi ai trattori stradali targati DN186DH, CP_5
DT941KC, DT943KC, CN925WR, DE849RG riguardano mezzi che la Procedura non ha mai acquisito in quanto non rinvenuti, come risulta anche dal verbale di inventario (doc. 24).
Sul Punto 5) ha esposto che le fatture sono state emesse in data successiva alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, elemento da cui si evince che sono dirette a precostituirsi un controcredito nei confronti del fallimento stesso;
evidenzia che non è infatti verosimile in un contesto di normali rapporti imprenditoriali una mancata fatturazione mensile dei canoni ed addirittura la concessione in affitto di un bene ad un soggetto insolvente che già aveva proposto una domanda di concordato non andata a buon fine, ed ancor più inverosimile è che nel corso di una procedura pre fallimentare del debitore vengano emesse nei suoi confronti in un unico contesto tutte le fatture da parte di un creditore perfettamente edotto della situazione (cfr. docc. 19, 20, 22, 23); ha evidenziato anche che dopo il deposito da parte della della domanda di “concordato in bianco”, il cui Parte_2
procedimento – come già esposto - è stato dichiarato estinto dal Tribunale in data 3/3/2021 per mancanza del deposito della proposta e del piano ( cfr. doc. 19), pochi giorni prima della scadenza dei termini concessi dal Tribunale per il deposito della proposta e del piano il predetto ha CP_5
costituito la della quale era ed è socio unico e sino alla Parte_1
dichiarazione di fallimento della anche amministratore unico, ed ha proseguito la Parte_2 medesima attività della stessa utilizzando i mezzi di quest'ultima (cfr. docc. 2, 3,15, Parte_2
17,19, 21).
Infine, ha proposto eccezione ex art. 2721 e segg. cod. civ. sulla prova per testi dedotta dall'opponente.
Con ordinanza del 9 maggio 2025 questo giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies sulle conclusioni formulate.
pagina 6 di 9 L'udienza è stata sostituita dal deposito di note.
Non vi è ragione di modificare il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie adottato con ordinanza del 9 maggio 2025, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi.
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
È incontroverso, oltre che documentale, il versamento per complessivi € 20.000,00 dei quali €.
10.000,00 versati in data 27/09/2021 con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.2) ed ulteriori €. 10.000,00 versati in data 22/10/2021, sempre con causale “pagamento fatture acquisto mezzi” (doc. n.3).
Il decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. n.5294/2023) deve pertanto essere revocato e l'importo dovuto dal debitore deve essere riquantificato, sottraendo € 20.000,00 dal credito per la vendita dei mezzi di € 72.350,00; residuano € 52.350,00.
Oltre all'eccezione di pagamento di cui sopra, il debitore ha formulato un'eccezione di compensazione sulla base del contratto di locazione di un'area che sarebbe stata adibita a parcheggio di alcuni autoarticolati di proprietà della Parte_2
L'opposto ha eccepito l'inopponibilità di detto contratto al Controparte_1
Il contratto privo di data certa non è opponibile al (art. 2704 c.c.). Il requisito della data CP_1 certa è riferito all'efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all'attitudine del documento a produrre effetti in capo a tali soggetti.
Tale è il caso del che non sia subentrato nel contratto sottoscritto dall'Impresa in bonis. CP_1
Nel caso in esame, il contratto è racchiuso in una scrittura privata recante la data del 28 aprile 2021.
Il contratto non è stato registrato e la prova per testi, diretta a dimostrare che nel periodo di cui al contratto la parcheggiava i suoi veicoli nel piazzale oggetto di locazione, non è Parte_2
una prova idonea a dimostrare la data del contratto di locazione perché i mezzi della Parte_2
che sarebbero stati parcheggiati nel piazzale in questione erano tutti nella disponibilità della
[...]
come si evince dal fatto che la Società opponente era in possesso Parte_1
dei libretti di circolazione, che ha depositato in allegato alla memoria n. 2.
Per chiarire meglio il quadro probatorio, è bene evidenziare che tra i libretti prodotti dall'opponente vi sono anche quelli relativi ai trattori stradali targati DN186DH, DT941KC, DT943KC, CN925WR,
DE849RG, mezzi che la Procedura non ha mai potuto acquisire in quanto non rinvenuti, come risulta anche dal verbale di inventario.
I canoni dell'asserito contratto di locazione non erano contabilizzati mese per mese, come normalmente avviene nei rapporti tra imprenditori, e le fatture che l'opponente chiede di portare in compensazione recano la data del 13 settembre 2021, tranne una datata 30 settembre 2021. La asserita locatrice si è
pagina 7 di 9 preoccupata di fatturare tutti i canoni nell'incipienza del deposito dell'istanza di fallimento, avvenuta il
15 settembre 2021, e per una fattura qualche giorno dopo la presentazione della detta istanza.
Dirimente è poi la commistione nell'amministrazione delle due società: dalla visura camerale risulta che il rappresentante legale e amministratore unico della è il signor Parte_1
Parte
La signora già rappresentante legale e amministratore unico della CP_5 CP_6
sentita nella procedura di fallimento della predetta società, ha dichiarato di non Parte_2
essersi mai occupata della gestione aziendale, essendo la medesima stata amministrata dal coniuge, oggi defunto, , e dai figli, e , in particolare dal figlio Persona_2 CP_5 CP_8 CP_5
Quest'ultimo fin dal 2016 era stato nominato procuratore della società e, in tale veste, era
[...]
legittimato a concludere contratti per conto della stessa.
Le due società, seppure formalmente distinte, di fatto erano sottoposte a un'unica governance.
La era stata costituita il 9 febbraio 2021, nello stesso periodo in cui Parte_1
era in corso la procedura di ammissione al concordato preventivo della Parte_2
procedura introdotta nel 2020 e conclusa con un provvedimento di rigetto il 3 marzo 2021.
In sostanza, nel momento in cui la ai è trovata in difficoltà economiche, la Parte_2
è stata costituita al fine di svolgere la medesima attività utilizzando Parte_1
gli stessi mezzi.
La commistione tra le due società induce vieppiù a dubitare della genuinità della scrittura privata in contestazione e della data ivi indicata.
È assolutamente inconferente l'argomento di parte opponente, il quale vorrebbe legare le sorti del contratto di locazione del piazzale a quelle del contratto di noleggio dei mezzi di trasporto.
I due contratti non sono in alcun modo collegati e non vi è motivo di ritenere che siano stati realmente stipulati nella medesima data.
Se ne deve concludere che il contratto di locazione di parte del piazzale ad uso parcheggio non è opponibile al perché privo di data certa. CP_1
Tanto premesso, l'eccezione riconvenzionale di compensazione deve essere disattesa perché infondata.
Il credito del deve essere rideterminato in € 70.650,00, di cui € 18.300,00 a titolo di canoni CP_1
e € 52.350,00 a titolo di saldo del prezzo per l'acquisto di mezzi, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal 26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il primo credito e dalla data indicata nelle fatture per il secondo credito.
La in persona del rappresentante legale deve pertanto essere Parte_1
condannata al pagamento in favore del di € 70.650,00, di cui € Controparte_1
18.300,00 a titolo di canoni e € 52.350,00 a titolo di saldo del prezzo per l'acquisto di mezzi, oltre agli pagina 8 di 9 interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal 26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il primo credito e dalla data indicata nelle fatture per il secondo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La riduzione del credito induce a ritenere che l'opposizione non sia del tutto pretestuosa e, pertanto, conduce al rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n.999/2024 in data 20/08/2024 (r.g. n.5294/2023);
2) Dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la in persona del Parte_1
rappresentante legale al pagamento in favore del di € Controparte_1
70.650,00, di cui € 18.300,00 a titolo di canoni e € 52.350,00 a titolo di saldo del prezzo per l'acquisto di mezzi, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui al dlgs 231/2002, dal
26/10/2021 (data della dichiarazione di fallimento) al saldo per quanto riguarda il primo credito e dalla data indicata nelle fatture per il secondo credito;
3) Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in €
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 26 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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