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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1096/2022 R.G. promosso
DA
( , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'Avv. Barbara Maria Cappellani, dall'avv. Paolo Cappellani e dall'avv. Gabriella Lupo;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Angela Gaetana Marchese;
Appellato
OGGETTO: appello –ricalcolo assegno pensionistico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2820 del 20 luglio 2022 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da al fine di ottenere il ricalcolo Parte_1
dell'assegno pensionistico, liquidato dall senza tenere conto delle settimane CP_2 contributive relative ai periodi di indennità di disoccupazione non agricola corrisposta dall'ente negli anni 2012 e 2013.
In ricorso l'odierno appellante aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze della ditta NN RO dal 23.5.2012 al 23.5.2013 osservando un orario di lavoro part time di 12 ore settimanali;
di avere percepito, nel periodo suddetto, l'indennità di disoccupazione parametrata a detto orario di lavoro;
di avere ricevuto dall' , in CP_2
data 23 agosto 2016, comunicazione di liquidazione della pensione n. 10098723 cat.
VO di cui contestava l'importo, inferiore rispetto a quello spettante. Nella comunicazione certificativa del conto assicurativo (ECOCERT) ai fini pensionistici risultavano riportati, come utili ai fini della pensione, i periodi “25/05/2012 –
31/12/2012” e “01/01/2013 – 23/05/2013”, nei quali erano indicate in corrispondenza del tipo di contribuzione “Disoccupazione” n. 32 settimane, nella colonna “Contributi registrati negli archivi” n. 21 settimane e nelle colonne relative a “Settimane utili per la pensione” la cifra zero con nota a chiarimento: “Settimane non utili per il diritto alla pensione”. Era evidente quindi che l'errore in cui era incorso l' nella liquidazione CP_2
dell'assegno pensionistico era dipeso dall'omessa considerazione dei contributi figurativi ai fini del quantum spettante a titolo di pensione secondo il dettato dell'art. 8 della legge 155/1981.
Il primo decidente, istruita la causa con prova documentale e CTU, preliminarmente affermava che la disoccupazione non agricola non rilevava ai fini del diritto alla pensione, venendo in questione eventualmente la sua incidenza ai fini della determinazione della relativa misura;
che, nel caso di specie, alla luce della circolare n.29 del 23.2.2006, l'anzianità contributiva, per i periodi in cui la prestazione CP_2
lavorativa fosse prestata con orario part time, era proporzionale all'orario di lavoro svolto e si ricavava dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno;
che, all'esito della CTU espletata, venendo in questione rapporti di lavoro a tempo parziale svolti nel 2012 e nel 2013, le settimane contributive utili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dovevano essere considerate in misura inferiore rispetto al limite massimo di 52 settimane annue previste in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno;
che risultava corretto il calcolo dei contributi riferiti agli anni 2012 e 2013 avendo le settimane contributive subìto una contrazione in ragione dell'orario part time;
che, sulla scorta dei calcoli, la contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente copriva l'ammontare massimo dei contributi utili a determinare la misura della pensione e l'indennità di disoccupazione non generava contributi figurativi.
Avverso la sentenza proponeva appello in data 24 novembre 2022; Parte_1
l'ente appellato resisteva al gravame.
La causa era posta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui, in violazione del disposto di cui all'art. 8 l. n.155/1981, ha ritenuto corretto il calcolo dei contributi per gli anni 2012 e 2013, non tenendo conto del fatto che i periodi di contribuzione figurativa per la disoccupazione riconosciuta contestualmente a un rapporto part time devono essere conteggiati ai fini del calcolo complessivo dei periodi utili ai fini pensionistici.
Rappresenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, non aveva mantenuto lo stato di lavoratore occupato per 52 settimane, avendo egli nel periodo dal
23.05.2012 al 23.05.2013 lavorato solo il 30%, ossia 16 settimane, e avendo percepito per il rimanente 70% (36 settimane) l'indennità di disoccupazione involontaria, per cui doveva essergli riconosciuta la relativa contribuzione figurativa ex art. 8 della legge
155/1981. Correttamente l' nell'estratto conto aveva indicato quale imponibile CP_2
contributivo dei suddetti periodi le sole retribuzioni percepite dal lavoratore e non anche gli importi ricevuti a titolo di disoccupazione. Altrettanto correttamente aveva indicato la cifra 0 in corrispondenza delle righe intitolate “disoccupazione” nella colonna “diritto” non incidendo l'indennità di disoccupazione percepita contestualmente alla retribuzione part time sul diritto alla pensione, non aumentando le settimane utili a tal fine. Ribadisce che l'errore in cui era incorso l'ente emergeva dall'avere lasciato vuoto lo spazio della colonna “misura” nella riga “disoccupazione”:
l'ente non aveva considerato i periodi di disoccupazione ai fini della misura della pensione, non facendo confluire nell'imponibile da considerare a tal fine le somme da calcolare con le modalità dell'art. 8 cit.
2. L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui il primo decidente, a sostegno della decisione assunta, ha fatto rinvio a norme e circolari disciplinanti aspetti diversi dal diritto alla determinazione della misura della pensione in base ai contributi figurativi, riguardando esse i criteri utilizzabili ai fini del calcolo pensionistico dei periodi retribuiti part time, distinti in orizzontali e verticali.
3. Impugna la sentenza anche nella parte in cui il giudice ha affermato che comunque era stato raggiunto il numero massimo di settimane contributive utili, atteso che tale numero doveva essere riferito solo al diritto alla pensione e non anche alla determinazione della sua misura, per la quale rilevava, invece, la disoccupazione secondo quanto previsto dall'art. 8 l. n. 155/1981.
4. I motivi, da esaminare congiuntamente essendo in stretta connessione tra loro, sono fondati.
Va richiamato il disposto dell'art. 8 legge 155/1981 che così statuisce: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore (leggi anche Disoccupazione) è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa
o per i trattamenti di integrazione salariale”.
La disposizione normativa chiarisce che i periodi di contribuzione figurativa incidono sul valore retributivo da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione e detta anche i criteri per quantificare il valore retributivo da attribuire alle settimane di contribuzione figurativa: se quindi la contribuzione figurativa non incide sull'insorgenza del diritto alla pensione, essa rileva tuttavia per la quantificazione della pensione spettante, incidendo sul valore retributivo da considerare per il calcolo della pensione stessa.
I periodi di contribuzione figurativa maturata nei suindicati periodi di disoccupazione del lavoratore, occupato part time al 70% (28 ore settimanali), devono essere quindi tenuti in considerazione ai fini del calcolo complessivo del trattamento pensionistico.
Disposta CTU contabile, il consulente, tenendo conto della retribuzione media settimanale percepita dall'appellante, di € 17,21 su base oraria risultante dalle buste paga, oltre i ratei di 13^ e 14^ pari a totali € 2,87 su base oraria e quindi del valore di retribuzione media oraria percepita in busta paga pari a € 20,08, ha calcolato le retribuzioni pensionabili figurative per 28 ore settimanali nei due periodi di disoccupazione, come segue: periodo dal 23.5.2012 al 31.12.2012 retribuzione pensionabile figurativa di € 17.788,13; periodo dall'1.1.2013 al 23.5.2013 retribuzione pensionabile figurativa di € 11.610,16.
Ha quindi, per l'anno 2012, calcolato le settimane contributive aggiungendo a quelle già considerate dall' ulteriori 22 settimane figurative (risultanti CP_2
rapportando al 70% le 32 settimane di disoccupazione risultanti dal mod. TE08) e calcolato in € 38.565,13 la retribuzione annua pensionabile (€ 20.777,00 già considerata dall' + € 17.788,13 retribuzione figurativa); per l'anno 2013, ha CP_2
calcolato le settimane contributive aggiungendo a quelle già considerate dall' CP_2
ulteriori 14 settimane figurative (pari al 70% delle 21 settimane di disoccupazione risultanti dal mod. TE08) e la retribuzione annua pensionabile in complessivi €
24.718,16 (€ 13.108,00 già considerata dall' + €11.610,16 di retribuzione CP_2
figurativa).
Tanto premesso il CTU ha poi proceduto al calcolo della pensione secondo i criteri già applicati dall' (sistema retributivo e contributivo dal 1° gennaio 2012), così CP_2
accertando che l'importo lordo della pensione mensile alla decorrenza del 1° settembre era pari a € 1.856,54 anziché € 1743,08 lordi mensili riconosciuti dall' , con CP_2
conseguente differenza mensile di pensione dovuta dall' di € 113,46 per 13 CP_2
mensilità annue da settembre 2016.
Le conclusioni puntuali e motivate cui è pervenuto il CTU sono integralmente condivise dalla Corte.
L'appello pertanto deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato ad accreditare all'appellante i contributi CP_2
figurativi accertati dal CTU per i due periodi di disoccupazione e a rideterminare in €
1.856,54 lordi mensili per 13 mensilità annue la pensione spettante a Parte_1
dall'1.9.2016, integrando l'importo corrisposto da tale data con l'ulteriore somma mensile di € 113,46 lordi per 13 mensilità annue, ad oggi pari a € 13.028,99, con diritto dell'appellante alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi da calcolarsi sulla differenza mensile spettante a far data da settembre 2016.
Le spese processuali - liquidate come in dispositivo per i due gradi di giudizio in base al valore della controversia e ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. - seguono la soccombenza.
Le spese relative alla consulenza tecnica vanno definitivamente poste a carico della parte appellata soccombente.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza impugnata: dichiara che ha diritto all'accredito dei contributi figurativi per il Parte_2
periodo dal 23.5.2012 al 31.12.2012 e per il periodo dall'1.1.2013 al 23.5.2013 come accertato dal CTU;
dichiara che la misura della pensione spettante mensilmente all'appellante è pari a € 1.856,54 lordi mensili per 13 mensilità annue, con decorrenza dall'1.9.2016, con una differenza lorda di € 113,46 mensili rispetto alla pensione corrisposta dall' ; CP_2
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante CP_2
per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per il primo grado e in € 4.000,00 per il presente, oltre spese generali (15%), cpa e iva.
Pone le spese di CTU, separatamente liquidate per i due gradi di giudizio, definitivamente a carico dell' . CP_2
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese