Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513
Articolo 2
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21 settembre 1978
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8 aprile 1983
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1 gennaio 2006
Art. 1.

A decorrere dal 1 dicembre 1977 le misure dell'indennita' di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , nonche' personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianita' delle ex imposte di consumo: L. 19.100;
2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000. ((2))
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennita' di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'eventuale aumento non potra' comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.
Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Il limite minimo di durata della missione perche' sorga diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e' ridotto a quattro ore.
Nulla e' dovuto per gli incarichi di missione svolti in localita' distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.
L'indennita' di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima localita', non e' soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.
Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all' articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , relative alla popolazione dei comuni.
(1)
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue:
a) l'indennita' di trasferta ( art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ) e' elevata:


da L. 40.000 a L. 44.800
» » 33.400 » » 37.500
» » 28.300 » » 31.700
» » 20.600 » » 23.100
» » 14.800 » » 16.600".
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 213) che l'indennita' di trasferta di cui al comma 1 del presente articolo, e' soppressa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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