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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3638 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] (cod. fisc. Codice Fiscale_1 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. 53,
presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura allegata in atti;
RICORRENTE
CONTRO
'nato a [...] il [...] (C.F: Codice Fiscale_2 residente in [...]
Quartu S. Elena Via Pais n. 36, CONVENUTO-CONTUMACE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: " Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Affidare in via esclusiva alla madre Parte_1 i figli minori: Persona_1 nato il '
nato il [...] a [...]; 16/4/2015 a KR (Germania) e Persona_2
2. Indicare quale luogo di residenza dei minori quello della madre, in Quartu Sant'Elena, via Pais n.
41;
3. Regolamentare il diritto di visita paterno, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé
Per 1 e Per_2 tre volte la settimana dalle ore 16.00 alle 19.30 e, per quanto riguarda il solo
Per_1, a fine settimana alternati il sabato dalle 17.00 alla domenica alle 18.00;
dovrà versare
4. Rideterminare nella misura di € 500,00 la somma che il Sig. CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori (€ 250,00 mensilmente a Parte_1
ciascuno), entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
ludiche e sportive;
5. Disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 100%
dalla Sig.ra Pt_1
6. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7 giugno 2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale chiedendo che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1 nato il [...] a
KR (Germania), e Persona_2 nato il [...] a Monserrato, in [...]
madre o, in subordine, di entrambi i genitori. Ha inoltre domandato che fosse individuata quale residenza abituale dei minori l'abitazione materna sita in Quartu Sant'Elena, via Pais n. 41, che venisse regolamentato il diritto di visita paterno in conformità con le esigenze dei figli e con quanto specificato nel ricorso, e che il contributo di mantenimento dovuto dal padre,
,fosse CP_1
rideterminato in euro 500,00 mensili, pari a euro 250,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e con obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, ludiche e sportive. Ha infine chiesto che l'assegno unico per i figli fosse percepito integralmente dalla ricorrente, con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto con il signor
Per_1 una relazione sentimentale con convivenza more uxorio protrattasi per circa quattro anni,
dalla quale sono nati i figli Per_1 e Per_2 Ha riferito che, nel luglio 2018, la relazione si è
interrotta repentinamente per volontà del convenuto, che ha intrapreso una nuova relazione con altra donna, costringendola a lasciare la casa familiare e a trasferirsi con i figli presso i propri genitori.
Cessata la convivenza, la ricorrente ha adito questo Tribunale, nell'ottobre 2018, per la regolamentazione dell'affidamento dei minori, del diritto di visita e delle questioni economiche e che con decreto del 16 novembre 2021, depositato il 19 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari ha disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, regolamentando i tempi di permanenza dei minori con il padre e ponendo a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche previamente concordate e documentate. La ricorrente ha tuttavia rappresentato che, sin dalla cessazione della convivenza, il Per_1 si è
completamente disinteressato del benessere morale e materiale dei figli, omettendo di versare regolarmente il contributo dovuto, tanto da rendere necessario il ricorso ad un pignoramento presso terzi,, per il recupero delle somme non corrisposte. Ha inoltre evidenziato che il minore Per_2 è
affetto da grave disabilità, essendo portatore di disturbo dello spettro autistico, e necessita di assistenza continua, mentre anche Per_1 presenta difficoltà linguistiche e di scrittura per le quali segue un percorso di logopedia.
La ricorrente ha sottolineato che il padre non ha mai partecipato agli incontri programmati dalla
ASL per il percorso terapeutico del figlio Per_2 né ha mostrato interesse per la salute o l'andamento scolastico dei figli, mancando sistematicamente a riunioni e colloqui scolastici.
Attualmente Per_1 frequenta la terza classe elementare e Per 2 la prima, presso la scuola Lao
Silesu di Quartu Sant'Elena, quest'ultimo con il supporto dell'insegnante di sostegno.
I minori sono accuditi in via esclusiva dalla madre, che provvede interamente al loro mantenimento e alle spese straordinarie. La ricorrente ha dichiarato di essere occupata con contratto part-time presso la Cooperativa di assistenza domiciliare “Agape”, percependo una retribuzione mensile di circa euro 900,00 per tredici mensilità, e di non poter accedere ad un impiego full-time a causa della necessità di assistere personalmente i figli, stante il totale disinteresse paterno. Il convenuto, di contro, lavora come manovale e, nella stagione estiva, anche come aiuto cuoco e venditore di granite, percependo un reddito mensile stimato in circa euro 1.500,00.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha confermato le proprie dichiarazioni, precisando che il padre, pur avendo diritto di visita, non ha mai rispettato i tempi concordati, e che, nei rari casi in cui ha tenuto i figli con sé, li ha affidati ai propri genitori. Ha
quindi ribadito la richiesta di affidamento esclusivo, evidenziando il persistente disinteresse del
Per_1 per le esigenze materiali e affettive dei figli. Ha inoltre rinunciato alla domanda di aumento del contributo di mantenimento, con conseguente rinuncia da parte del proprio difensore ai mezzi istruttori relativi.
All'esito dell'udienza, il Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con riserva di verificare all'esito del giudizio l'eventuale modifica dei tempi di permanenza presso il padre, incaricando nel contempo i Servizi Sociali di Quartu
Sant'Elena di redigere una relazione sulle condizioni di vita dei minori e sull'esercizio della responsabilità genitoriale, previa audizione delle parti e dei figli.
All'udienza del 10 marzo 2025, il procuratore della ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza per la spedizione a sentenza. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 20 ottobre 2025, assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Ricevuta la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 20 ottobre 2025 il procuratore della ricorrente ha confermato le proprie conclusioni e ha domandato che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice, sentite le parti, ha quindi riservato la decisione.
*****
Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, giova osservare che l'art. 337-ter c.c.
stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, e che le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Tuttavia, il principio della bigenitorialità, che ispira la norma, non è di carattere assoluto.
Ai sensi dell'art. 337-quater c.c., il giudice può infatti disporre l'affidamento esclusivo qualora quello condiviso risulti contrario all'interesse del minore, e dunque quando emerga l'inidoneità di uno dei genitori a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale o a garantire una presenza stabile e consapevole nella vita del figlio.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che l'affidamento condiviso postula la sussistenza di un minimo livello di collaborazione tra i genitori e la partecipazione attiva di entrambi alle scelte fondamentali di vita dei figli.
Quando, invece, uno dei genitori si dimostri sistematicamente disinteressato, inadempiente agli obblighi di cura e di mantenimento, o del tutto assente nei percorsi educativi e sanitari, tale regime diviene meramente formale e non più rispondente al superiore interesse del minore, che costituisce il criterio guida dell'intervento giudiziale.
Nel caso di specie, la ricorrente Parte_1 ha chiesto la modifica del precedente provvedimento di affidamento condiviso, deducendo l'assoluta inadeguatezza di tale regime a garantire il benessere dei figli minori Per_1 e Per_2 in ragione della condotta del padre CP_1
[...] , rivelatasi costantemente negligente e disinteressata.
-Le risultanze istruttorie, e in particolare la relazione del Servizio Sociale Professionale Area
Minori del Comune di Quartu Sant'Elena, confermano un quadro di persistente assenza paterna nella vita dei minori.
È emerso, infatti, che il resistente non ha mai partecipato agli incontri e ai percorsi terapeutici del figlio Per_2 affetto da disturbo dello spettro autistico di livello II, né alle sedute di logopedia del figlio Per_1. Inoltre, lo stesso non si è mai interessato della salute, dell'andamento scolastico o educativo dei figli, disertando sistematicamente le riunioni scolastiche e ogni occasione di confronto con gli insegnanti. Ha, inoltre, omesso con costanza di adempiere ai propri obblighi economici, costringendo la madre a promuovere azione esecutiva per il recupero delle somme dovute. Il padre inoltre si è limitato a una presenza sporadica, spesso sollecitata dalla madre, in occasione di brevi incontri o per accompagnare i figli ad alcune attività extrascolastiche;
ha dichiarato egli stesso di non essere in grado di garantire una presenza costante, e nel presente giudizio è risultato contumace, confermando così la sua estraneità al ruolo genitoriale.
Al contrario, la signora Pt_1 si è dimostrata genitore costantemente presente, collaborativa con i
Servizi, pienamente impegnata nella cura dei figli e nel coordinamento dei percorsi educativi e sanitari.
Ella provvede in via esclusiva al mantenimento dei minori, con l'aiuto dei nonni materni, che costituiscono un solido riferimento affettivo e un sostegno concreto nella gestione quotidiana.
Durante la visita domiciliare dei servizi sociali, i minori sono apparsi ben inseriti nel contesto familiare materno.
Per_1, seguito dal Servizio NPIA per difficoltà comportamentali e di apprendimento, ha mostrato un rapporto affettuoso con la madre e attenzione verso il fratello Per_2 che necessita di cure intensive e di un ambiente stabile e prevedibile.
Il clima domestico è apparso accogliente e coerente con i bisogni evolutivi dei bambini.
Alla luce delle risultanze acquisite, appare evidente che l'attuale regime di affidamento condiviso non realizza l'interesse dei minori.
La condotta del padre integra una grave e reiterata inadeguatezza genitoriale, caratterizzata da un disinteresse totale sotto il profilo affettivo, educativo ed economico, tale da rendere impossibile qualsiasi forma di collaborazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'affidamento condiviso, in un contesto siffatto, risulta solo formale e inidoneo a garantire ai minori la stabilità e la continuità affettiva di cui necessitano, determinando anzi un aggravio del carico familiare sulla madre, che da tempo svolge in via esclusiva tutte le funzioni genitoriali. La ricorrente, per contro, ha dimostrato di possedere piena idoneità genitoriale, di assicurare ai figli un ambiente affettivamente stabile e adeguato, e di essere in grado di soddisfare le loro esigenze sanitarie. materiali, educative e
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, che risponde al miglior interesse dei figli Per_1 e Per_2 garantendo loro continuità, cura e un equilibrato sviluppo psicofisico.
****
Quanto ai provvedimenti economici si osserva che ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., la modifica delle condizioni economiche può essere disposta in presenza di circostanze sopravvenute che rendano inadeguato l'assetto precedentemente definito.
Nel caso di specie, dagli atti e dalla relazione dei Servizi Sociali è emerso che i figli minori sono interamente a carico della madre, la quale provvede in via esclusiva non solo al loro mantenimento ordinario ma anche alle numerose spese straordinarie di natura sanitaria, educativa e riabilitativa,
rese necessarie dalle condizioni dei minori.
Va inoltre considerato che, rispetto all'epoca del precedente provvedimento, i bambini sono cresciuti, frequentano la scuola primaria e necessitano di un più ampio supporto educativo,
formativo e sociale.
Il figlio Per_2 affetto da disturbo dello spettro autistico, necessita di un costante percorso terapeutico e riabilitativo con notevole incidenza economica, mentre Per_1 è seguito da una logopedista e da una psicologa per le difficoltà di linguaggio e comportamento, sostenendo costi continuativi.
Tale evoluzione della situazione familiare comporta un naturale incremento delle esigenze economiche dei minori, che la madre, con il solo reddito da lavoro part-time (pari a circa euro 900,00 mensili), non può ragionevolmente fronteggiare da sola.
Il padre, dal canto suo, pur disponendo di una capacità reddituale maggiore, stimata in circa euro
1.500,00 mensili per le attività lavorative stagionali, non ha adempiuto con regolarità agli obblighi di mantenimento, né ha contribuito in modo concreto alla cura quotidiana dei figli.
Pertanto, alla luce del mutamento delle circostanze e della accresciuta incidenza delle spese di mantenimento, si ritiene equo rideterminare il contributo paterno in euro 500,00 mensili (pari a €
250,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, ludiche e sportive documentate.
****
Alla luce dell'accoglimento della domanda e della condotta processuale del resistente, rimasto contumace e inadempiente agli obblighi di mantenimento, le spese di lite vanno poste a suo carico.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, il resistente è condannato al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Erario, da liquidarsi secondo i parametri forensi vigenti, oltre accessori di legge.
*****
neiFo Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 u CP_1 a modifica dispone delle condizioni stabilite nel decreto n. 2898 del confronti di
,
16.11.2021:
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1 nato a [...] il
16/04/2015, e Persona 2 nato a [...] il [...], alla madre Parte_1
presso la quale i minori continueranno a convivere e a essere domiciliati ai fini anagrafici;
conferma, quanto alla frequentazione paterna, le modalità già previste dal precedente decreto, con facoltà per le parti di concordare ulteriori incontri compatibilmente con le esigenze dei minori;
ridetermina, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma che CP_1
[...] dovrà corrispondere in favore di Parte_1 in euro 500,00 mensili complessivi
(€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
pone altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, di natura sanitaria non coperta dal SSN, scolastica, educativa, sportiva e ricreativa, purché
documentate;
dispone che l'assegno unico universale per i figli sia interamente percepito dalla madre,
quale genitore affidatario e convivente.
pone le spese del presente giudizio a carico del resistente, che si liquidano in euro 2600,00
oltre IVA, CPA e andranno rimborsate all'erario in quanto la ricorrente è ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
18 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3638 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] (cod. fisc. Codice Fiscale_1 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. 53,
presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura allegata in atti;
RICORRENTE
CONTRO
'nato a [...] il [...] (C.F: Codice Fiscale_2 residente in [...]
Quartu S. Elena Via Pais n. 36, CONVENUTO-CONTUMACE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: " Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Affidare in via esclusiva alla madre Parte_1 i figli minori: Persona_1 nato il '
nato il [...] a [...]; 16/4/2015 a KR (Germania) e Persona_2
2. Indicare quale luogo di residenza dei minori quello della madre, in Quartu Sant'Elena, via Pais n.
41;
3. Regolamentare il diritto di visita paterno, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé
Per 1 e Per_2 tre volte la settimana dalle ore 16.00 alle 19.30 e, per quanto riguarda il solo
Per_1, a fine settimana alternati il sabato dalle 17.00 alla domenica alle 18.00;
dovrà versare
4. Rideterminare nella misura di € 500,00 la somma che il Sig. CP_1
a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori (€ 250,00 mensilmente a Parte_1
ciascuno), entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche,
ludiche e sportive;
5. Disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 100%
dalla Sig.ra Pt_1
6. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7 giugno 2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale chiedendo che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1 nato il [...] a
KR (Germania), e Persona_2 nato il [...] a Monserrato, in [...]
madre o, in subordine, di entrambi i genitori. Ha inoltre domandato che fosse individuata quale residenza abituale dei minori l'abitazione materna sita in Quartu Sant'Elena, via Pais n. 41, che venisse regolamentato il diritto di visita paterno in conformità con le esigenze dei figli e con quanto specificato nel ricorso, e che il contributo di mantenimento dovuto dal padre,
,fosse CP_1
rideterminato in euro 500,00 mensili, pari a euro 250,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e con obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, ludiche e sportive. Ha infine chiesto che l'assegno unico per i figli fosse percepito integralmente dalla ricorrente, con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto con il signor
Per_1 una relazione sentimentale con convivenza more uxorio protrattasi per circa quattro anni,
dalla quale sono nati i figli Per_1 e Per_2 Ha riferito che, nel luglio 2018, la relazione si è
interrotta repentinamente per volontà del convenuto, che ha intrapreso una nuova relazione con altra donna, costringendola a lasciare la casa familiare e a trasferirsi con i figli presso i propri genitori.
Cessata la convivenza, la ricorrente ha adito questo Tribunale, nell'ottobre 2018, per la regolamentazione dell'affidamento dei minori, del diritto di visita e delle questioni economiche e che con decreto del 16 novembre 2021, depositato il 19 novembre 2021, il Tribunale di Cagliari ha disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, regolamentando i tempi di permanenza dei minori con il padre e ponendo a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche previamente concordate e documentate. La ricorrente ha tuttavia rappresentato che, sin dalla cessazione della convivenza, il Per_1 si è
completamente disinteressato del benessere morale e materiale dei figli, omettendo di versare regolarmente il contributo dovuto, tanto da rendere necessario il ricorso ad un pignoramento presso terzi,, per il recupero delle somme non corrisposte. Ha inoltre evidenziato che il minore Per_2 è
affetto da grave disabilità, essendo portatore di disturbo dello spettro autistico, e necessita di assistenza continua, mentre anche Per_1 presenta difficoltà linguistiche e di scrittura per le quali segue un percorso di logopedia.
La ricorrente ha sottolineato che il padre non ha mai partecipato agli incontri programmati dalla
ASL per il percorso terapeutico del figlio Per_2 né ha mostrato interesse per la salute o l'andamento scolastico dei figli, mancando sistematicamente a riunioni e colloqui scolastici.
Attualmente Per_1 frequenta la terza classe elementare e Per 2 la prima, presso la scuola Lao
Silesu di Quartu Sant'Elena, quest'ultimo con il supporto dell'insegnante di sostegno.
I minori sono accuditi in via esclusiva dalla madre, che provvede interamente al loro mantenimento e alle spese straordinarie. La ricorrente ha dichiarato di essere occupata con contratto part-time presso la Cooperativa di assistenza domiciliare “Agape”, percependo una retribuzione mensile di circa euro 900,00 per tredici mensilità, e di non poter accedere ad un impiego full-time a causa della necessità di assistere personalmente i figli, stante il totale disinteresse paterno. Il convenuto, di contro, lavora come manovale e, nella stagione estiva, anche come aiuto cuoco e venditore di granite, percependo un reddito mensile stimato in circa euro 1.500,00.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 è stata sentita la ricorrente, la quale ha confermato le proprie dichiarazioni, precisando che il padre, pur avendo diritto di visita, non ha mai rispettato i tempi concordati, e che, nei rari casi in cui ha tenuto i figli con sé, li ha affidati ai propri genitori. Ha
quindi ribadito la richiesta di affidamento esclusivo, evidenziando il persistente disinteresse del
Per_1 per le esigenze materiali e affettive dei figli. Ha inoltre rinunciato alla domanda di aumento del contributo di mantenimento, con conseguente rinuncia da parte del proprio difensore ai mezzi istruttori relativi.
All'esito dell'udienza, il Giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con riserva di verificare all'esito del giudizio l'eventuale modifica dei tempi di permanenza presso il padre, incaricando nel contempo i Servizi Sociali di Quartu
Sant'Elena di redigere una relazione sulle condizioni di vita dei minori e sull'esercizio della responsabilità genitoriale, previa audizione delle parti e dei figli.
All'udienza del 10 marzo 2025, il procuratore della ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza per la spedizione a sentenza. Il Giudice ha rinviato all'udienza del 20 ottobre 2025, assegnando i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Ricevuta la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 20 ottobre 2025 il procuratore della ricorrente ha confermato le proprie conclusioni e ha domandato che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Giudice, sentite le parti, ha quindi riservato la decisione.
*****
Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole, giova osservare che l'art. 337-ter c.c.
stabilisce che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, e che le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Tuttavia, il principio della bigenitorialità, che ispira la norma, non è di carattere assoluto.
Ai sensi dell'art. 337-quater c.c., il giudice può infatti disporre l'affidamento esclusivo qualora quello condiviso risulti contrario all'interesse del minore, e dunque quando emerga l'inidoneità di uno dei genitori a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale o a garantire una presenza stabile e consapevole nella vita del figlio.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito che l'affidamento condiviso postula la sussistenza di un minimo livello di collaborazione tra i genitori e la partecipazione attiva di entrambi alle scelte fondamentali di vita dei figli.
Quando, invece, uno dei genitori si dimostri sistematicamente disinteressato, inadempiente agli obblighi di cura e di mantenimento, o del tutto assente nei percorsi educativi e sanitari, tale regime diviene meramente formale e non più rispondente al superiore interesse del minore, che costituisce il criterio guida dell'intervento giudiziale.
Nel caso di specie, la ricorrente Parte_1 ha chiesto la modifica del precedente provvedimento di affidamento condiviso, deducendo l'assoluta inadeguatezza di tale regime a garantire il benessere dei figli minori Per_1 e Per_2 in ragione della condotta del padre CP_1
[...] , rivelatasi costantemente negligente e disinteressata.
-Le risultanze istruttorie, e in particolare la relazione del Servizio Sociale Professionale Area
Minori del Comune di Quartu Sant'Elena, confermano un quadro di persistente assenza paterna nella vita dei minori.
È emerso, infatti, che il resistente non ha mai partecipato agli incontri e ai percorsi terapeutici del figlio Per_2 affetto da disturbo dello spettro autistico di livello II, né alle sedute di logopedia del figlio Per_1. Inoltre, lo stesso non si è mai interessato della salute, dell'andamento scolastico o educativo dei figli, disertando sistematicamente le riunioni scolastiche e ogni occasione di confronto con gli insegnanti. Ha, inoltre, omesso con costanza di adempiere ai propri obblighi economici, costringendo la madre a promuovere azione esecutiva per il recupero delle somme dovute. Il padre inoltre si è limitato a una presenza sporadica, spesso sollecitata dalla madre, in occasione di brevi incontri o per accompagnare i figli ad alcune attività extrascolastiche;
ha dichiarato egli stesso di non essere in grado di garantire una presenza costante, e nel presente giudizio è risultato contumace, confermando così la sua estraneità al ruolo genitoriale.
Al contrario, la signora Pt_1 si è dimostrata genitore costantemente presente, collaborativa con i
Servizi, pienamente impegnata nella cura dei figli e nel coordinamento dei percorsi educativi e sanitari.
Ella provvede in via esclusiva al mantenimento dei minori, con l'aiuto dei nonni materni, che costituiscono un solido riferimento affettivo e un sostegno concreto nella gestione quotidiana.
Durante la visita domiciliare dei servizi sociali, i minori sono apparsi ben inseriti nel contesto familiare materno.
Per_1, seguito dal Servizio NPIA per difficoltà comportamentali e di apprendimento, ha mostrato un rapporto affettuoso con la madre e attenzione verso il fratello Per_2 che necessita di cure intensive e di un ambiente stabile e prevedibile.
Il clima domestico è apparso accogliente e coerente con i bisogni evolutivi dei bambini.
Alla luce delle risultanze acquisite, appare evidente che l'attuale regime di affidamento condiviso non realizza l'interesse dei minori.
La condotta del padre integra una grave e reiterata inadeguatezza genitoriale, caratterizzata da un disinteresse totale sotto il profilo affettivo, educativo ed economico, tale da rendere impossibile qualsiasi forma di collaborazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'affidamento condiviso, in un contesto siffatto, risulta solo formale e inidoneo a garantire ai minori la stabilità e la continuità affettiva di cui necessitano, determinando anzi un aggravio del carico familiare sulla madre, che da tempo svolge in via esclusiva tutte le funzioni genitoriali. La ricorrente, per contro, ha dimostrato di possedere piena idoneità genitoriale, di assicurare ai figli un ambiente affettivamente stabile e adeguato, e di essere in grado di soddisfare le loro esigenze sanitarie. materiali, educative e
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 337-quater c.c. per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, che risponde al miglior interesse dei figli Per_1 e Per_2 garantendo loro continuità, cura e un equilibrato sviluppo psicofisico.
****
Quanto ai provvedimenti economici si osserva che ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., la modifica delle condizioni economiche può essere disposta in presenza di circostanze sopravvenute che rendano inadeguato l'assetto precedentemente definito.
Nel caso di specie, dagli atti e dalla relazione dei Servizi Sociali è emerso che i figli minori sono interamente a carico della madre, la quale provvede in via esclusiva non solo al loro mantenimento ordinario ma anche alle numerose spese straordinarie di natura sanitaria, educativa e riabilitativa,
rese necessarie dalle condizioni dei minori.
Va inoltre considerato che, rispetto all'epoca del precedente provvedimento, i bambini sono cresciuti, frequentano la scuola primaria e necessitano di un più ampio supporto educativo,
formativo e sociale.
Il figlio Per_2 affetto da disturbo dello spettro autistico, necessita di un costante percorso terapeutico e riabilitativo con notevole incidenza economica, mentre Per_1 è seguito da una logopedista e da una psicologa per le difficoltà di linguaggio e comportamento, sostenendo costi continuativi.
Tale evoluzione della situazione familiare comporta un naturale incremento delle esigenze economiche dei minori, che la madre, con il solo reddito da lavoro part-time (pari a circa euro 900,00 mensili), non può ragionevolmente fronteggiare da sola.
Il padre, dal canto suo, pur disponendo di una capacità reddituale maggiore, stimata in circa euro
1.500,00 mensili per le attività lavorative stagionali, non ha adempiuto con regolarità agli obblighi di mantenimento, né ha contribuito in modo concreto alla cura quotidiana dei figli.
Pertanto, alla luce del mutamento delle circostanze e della accresciuta incidenza delle spese di mantenimento, si ritiene equo rideterminare il contributo paterno in euro 500,00 mensili (pari a €
250,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche, ludiche e sportive documentate.
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Alla luce dell'accoglimento della domanda e della condotta processuale del resistente, rimasto contumace e inadempiente agli obblighi di mantenimento, le spese di lite vanno poste a suo carico.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, il resistente è condannato al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Erario, da liquidarsi secondo i parametri forensi vigenti, oltre accessori di legge.
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neiFo Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 u CP_1 a modifica dispone delle condizioni stabilite nel decreto n. 2898 del confronti di
,
16.11.2021:
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1 nato a [...] il
16/04/2015, e Persona 2 nato a [...] il [...], alla madre Parte_1
presso la quale i minori continueranno a convivere e a essere domiciliati ai fini anagrafici;
conferma, quanto alla frequentazione paterna, le modalità già previste dal precedente decreto, con facoltà per le parti di concordare ulteriori incontri compatibilmente con le esigenze dei minori;
ridetermina, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma che CP_1
[...] dovrà corrispondere in favore di Parte_1 in euro 500,00 mensili complessivi
(€ 250,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
pone altresì a carico del padre il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, di natura sanitaria non coperta dal SSN, scolastica, educativa, sportiva e ricreativa, purché
documentate;
dispone che l'assegno unico universale per i figli sia interamente percepito dalla madre,
quale genitore affidatario e convivente.
pone le spese del presente giudizio a carico del resistente, che si liquidano in euro 2600,00
oltre IVA, CPA e andranno rimborsate all'erario in quanto la ricorrente è ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
18 novembre 2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti