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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 573 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERO LUCA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in
VIA PALEOACAPA N. 8/5 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata nella Controparte_1 C.F._2
FEDERAZIONE RUSSA il 01/10/1972
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha insistito in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto il divorzio nei confronti di , coniuge Controparte_1 per matrimonio contratto in Mallare il 23.11.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mallare al n. 9, parte II, Serie C, anno 2014.
La resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non è comparsa né si è costituita, ragione per cui è stata dichiarata contumace.
Si dà atto che fra le parti è intervenuta la sentenza di separazione di questo Tribunale n. 916/2023 dell'1.12.2023 e da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
La coppia non ha avuto figli.
Ciò posto, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mallare il 23.11.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mallare al n. 9, parte II, Serie C, anno 2014.
Non essendo stata proposta alcuna ulteriore domanda, null'altro vi è da provvedere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le odierne parti in Mallare il
23.11.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mallare al n. 9, parte
II, Serie C, anno 2014;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 573 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERO LUCA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in
VIA PALEOACAPA N. 8/5 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata nella Controparte_1 C.F._2
FEDERAZIONE RUSSA il 01/10/1972
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.7.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita, ha insistito in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto il divorzio nei confronti di , coniuge Controparte_1 per matrimonio contratto in Mallare il 23.11.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Mallare al n. 9, parte II, Serie C, anno 2014.
La resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non è comparsa né si è costituita, ragione per cui è stata dichiarata contumace.
Si dà atto che fra le parti è intervenuta la sentenza di separazione di questo Tribunale n. 916/2023 dell'1.12.2023 e da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
La coppia non ha avuto figli.
Ciò posto, la circostanza che i coniugi vivano ormai da tempo separati induce a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo
1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mallare il 23.11.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mallare al n. 9, parte II, Serie C, anno 2014.
Non essendo stata proposta alcuna ulteriore domanda, null'altro vi è da provvedere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le odierne parti in Mallare il
23.11.2014 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mallare al n. 9, parte
II, Serie C, anno 2014;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.7.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo