Versione
15 marzo 1990
15 marzo 1990
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e' sostituito dal seguente:
"Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona".
2. All'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975 , ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge.
"Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona".
2. All'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975 , ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge.
Commentario • 1
- 1. Il diritto di obiezione di coscienza e la revoca di tale status. Profili problematiciFrancesco Barracca · https://www.filodiritto.com/ · 2 febbraio 2008 · 0.7245077
L'obiezione di coscienza è il rifiuto da parte dell'individuo di compiere atti o comportamenti, imposti dall'ordinamento, ma contrari alle proprie convinzioni [1]. L'ordinamento giuridico prevede e disciplina tale diritto di sottrarsi a tali obblighi in alcune fattispecie molto delicate e complesse. L'obiezione al servizio militare è sicuramente il caso più noto tra le ipotesi di obiezione ed è quello che presenta più profili problematici anche alla luce della recentissima legge 131/07 che ha disciplinato i limiti e i casi di revoca dello status di obiettore al servizio militare. La legge 230/98 riconosce l'obiezione al servizio militare a coloro che “nell'esercizio del diritto alle …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2019, n. 24114Provvedimento: […] L'art. 2 della legge n. 110 del 1975, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 36 del 1990, ha equiparato la disciplina degli strumenti lanciarazzi a quella delle armi ad aria compressa, sicché le pistole aventi tali caratteristiche non possono essere considerate armi comuni da sparo, nel caso in cui il loro impiego è previsto da disposizioni, […] il Collegio ritiene non possa essere condiviso il risalente orientamento giurisprudenziale, valorizzato in chiave difensiva, secondo cui «a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 legge 21 febbraio 1990 n. 36 all'art. 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975 n. 110, […]Leggi di più...
- equiparazione alle armi comuni da sparo·
- ammissibilità·
- fattispecie·
- limiti·
- pistole lanciarazzi·
- armi