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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8474 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6394/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19/02/2025 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Motta presso il cui studio in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 24,
è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.09.1985, rappresentato e difeso dall'Avv. Aminata Gueye, presso il suo studio in Seregno (MB), via Rossini n. 44, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Con figli: nata a [...] il [...], CP_2
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI Per : conferma dei provvedimenti provvisori come da verbale d'udienza del Parte_1 24.09.2025
Per : Controparte_1
“- disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della minore , la Per_1 quale potrà trascorrere, nell'attesa che il padre trovi un alloggio idoneo, la giornata di domenica dalle ore 9.30 con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 20.00; Co
- disporre la possibilità per il sig. di trascorrere con la propria figlia le festività relative al proprio credo religioso (Islam) nonché almeno due settimane di vacanza da individuare di concerto con la sig. urante i mesi di giugno e luglio entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_1
- disporre in favore della figlia minore un contributo mensile di mantenimento pari a 200,00 €, da corrispondere fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica;
- nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
- disporre che, le somme percepite a titolo di assegno unico per la figlia siano corrisposte alla madre.
- autorizzare al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio per la figlia;
In ogni caso: con favore totale delle spese dei compensi professionali.”
**************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/02/2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla cui unione nasceva, in data Controparte_1
21.07.2018, la figlia domandava l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i CP_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, il divieto di espatrio della minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori, un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 15.05.2024 si costituiva il convenuto, il quale chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della minore la regolamentazione delle frequentazioni CP_2 paterne come in atti, un contributo mensile paterno di mantenimento per la figlia di € 200,00, la percezione integrale materna dell'assegno unico e l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia.
All'udienza del 26.06.2025, il Giudice, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, invitava i difensori a svolgere le proprie richieste. Le parti insistevano nelle rispettive domande e il
Giudice riservava la decisione. pagina 2 di 7 Con ordinanza del 26.06.2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. AFFIDA la figlia minore in modo esclusivo alla madre con collocamento presso di lei.
2. DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00
3. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
300,0 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2025. 4. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Mlano del 10 giugno 2025.
5. ACQUISISCE i documenti prodotti.”
All'udienza del 24.09.2025, il Giudice dava la parola alle parti per la discussione. Parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori. Controparte insisteva nella domanda di affido condiviso con collocamento materno, nella domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e nelle conclusioni già rassegnate. All'esito il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori in punto di responsabilità genitoriale, confermando l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di lei.
L'affido esclusivo materno si rende necessario per la gestione delle questioni pratiche e quotidiane della minore, posto che il padre, sebbene presente nella vita della figlia, abita fuori Milano, ha orari lavorativi poco compatibili con l'accudimento di una minore, e per lunghi periodi torna nel paese natale. In sede di udienza, invero, il padre ha dichiarato di non avere una casa e di lavorare in settimana dalle 16 all'una di notte.
La minore, salvo sporadiche occasioni, non ha mai pernottato presso il padre. Dalla data della cessazione della convivenza more uxorio, vive stabilmente assieme alla madre e alla CP_2 nonna materna, presso l'abitazione di Rho (MI) Via F. Parri n.4, dove ha la residenza anagrafica. Co Il Signor non si è detto disponibile, in ragione degli orari lavorativi e dell'assenza di abitazione stabile, ad ospitare la minore per i pernottamenti e per incontri infrasettimanali, di fatto dedicandosi alle esigenze della minore solo per quattro giorni mensili.
pagina 3 di 7 Pertanto, l'esiguità delle frequentazioni e lo scarso coinvolgimento nella vita della minore, conducono a preferire il regime di affido esclusivo della minore alla madre, senza tuttavia questionare l'idoneità genitoriale del padre, che nemmeno la madre ha contestato in questa sede.
Le frequentazioni paterne devono essere altresì confermate secondo il calendario disposto con i provvedimenti provvisori, alla luce della disponibilità offerta in udienza dal convenuto a tenere con sé la figlia nelle giornate di sabato e domenica, a weekend alternati, e dell'andamento positivo di tale organizzazione, confermato dalla madre all'udienza del 24.09.2025.
Il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio per la figlia devono essere domandati alla Questura con il consenso di entrambi i genitori, secondo le ordinarie regole previste in caso di affido esclusivo.
La domanda paterna di trascorrere con la figlia le festività relative al proprio credo religioso (Islam) nonché almeno due settimane di vacanza da individuare di concerto con la sig. durante i Pt_1 mesi di giugno e luglio, non può allo stato trovare accoglimento, posto che la minore non è abituata a trascorrere la notte presso il padre.
Contributo paterno al mantenimento della figlia
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, in virtù del breve lasso di tempo trascorso e non essendo intervenute modifiche documentate nelle condizioni economiche delle parti.
Il padre ha domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento asserendo che nel mese di ottobre
2025 sarebbe nato un altro figlio da nuova relazione, non offrendo tuttavia alcuna documentazione a supporto della domanda.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data
26.06.2025, in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice. L'ultima CU del signore, relativa al 2024, indica un reddito di euro 2.069 mensili su dodici mensilità. Tenuto conto della cura diretta materna assolutamente preponderante e del fatto che la signora ha un reddito inferiore (dall'ultima CU depositata relativa al 2024 risulta un reddito netto mensile di € 1.334,00), si stima congruo un assegno di euro 300,00 oltre al 50% delle spese extra come da ultime linee guida del Tribunale.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva della minore.
Le spese di lite
pagina 4 di 7 Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del resistente, vista la sua posizione di soccombenza in punto di responsabilità genitoriale e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di lei;
2) Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia - a week end alternati - il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
3) Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio
2025
4) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, pagina 5 di 7 calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 6 di 7 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
5) Dispone che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre;
6) Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite, che Controparte_1 liquidano in € 2.700,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali.
SENTENZA esecutiva ex lege.
Così deciso, in Milano il giorno 8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19/02/2025 promossa da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Motta presso il cui studio in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 24,
è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.09.1985, rappresentato e difeso dall'Avv. Aminata Gueye, presso il suo studio in Seregno (MB), via Rossini n. 44, è elettivamente domiciliato,
PARTE CONVENUTA
Con figli: nata a [...] il [...], CP_2
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI Per : conferma dei provvedimenti provvisori come da verbale d'udienza del Parte_1 24.09.2025
Per : Controparte_1
“- disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della minore , la Per_1 quale potrà trascorrere, nell'attesa che il padre trovi un alloggio idoneo, la giornata di domenica dalle ore 9.30 con riaccompagnamento presso la madre entro le ore 20.00; Co
- disporre la possibilità per il sig. di trascorrere con la propria figlia le festività relative al proprio credo religioso (Islam) nonché almeno due settimane di vacanza da individuare di concerto con la sig. urante i mesi di giugno e luglio entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_1
- disporre in favore della figlia minore un contributo mensile di mantenimento pari a 200,00 €, da corrispondere fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica;
- nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
- disporre che, le somme percepite a titolo di assegno unico per la figlia siano corrisposte alla madre.
- autorizzare al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio per la figlia;
In ogni caso: con favore totale delle spese dei compensi professionali.”
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/02/2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione more uxorio con , dalla cui unione nasceva, in data Controparte_1
21.07.2018, la figlia domandava l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i CP_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne come in atti, il divieto di espatrio della minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori, un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 15.05.2024 si costituiva il convenuto, il quale chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre della minore la regolamentazione delle frequentazioni CP_2 paterne come in atti, un contributo mensile paterno di mantenimento per la figlia di € 200,00, la percezione integrale materna dell'assegno unico e l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto per la figlia.
All'udienza del 26.06.2025, il Giudice, sentite le parti e tentata inutilmente la conciliazione, invitava i difensori a svolgere le proprie richieste. Le parti insistevano nelle rispettive domande e il
Giudice riservava la decisione. pagina 2 di 7 Con ordinanza del 26.06.2025, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. AFFIDA la figlia minore in modo esclusivo alla madre con collocamento presso di lei.
2. DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00
3. PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
300,0 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2025. 4. PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie come da linee guida del tribunale di Mlano del 10 giugno 2025.
5. ACQUISISCE i documenti prodotti.”
All'udienza del 24.09.2025, il Giudice dava la parola alle parti per la discussione. Parte ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori. Controparte insisteva nella domanda di affido condiviso con collocamento materno, nella domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e nelle conclusioni già rassegnate. All'esito il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti provvisori in punto di responsabilità genitoriale, confermando l'affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di lei.
L'affido esclusivo materno si rende necessario per la gestione delle questioni pratiche e quotidiane della minore, posto che il padre, sebbene presente nella vita della figlia, abita fuori Milano, ha orari lavorativi poco compatibili con l'accudimento di una minore, e per lunghi periodi torna nel paese natale. In sede di udienza, invero, il padre ha dichiarato di non avere una casa e di lavorare in settimana dalle 16 all'una di notte.
La minore, salvo sporadiche occasioni, non ha mai pernottato presso il padre. Dalla data della cessazione della convivenza more uxorio, vive stabilmente assieme alla madre e alla CP_2 nonna materna, presso l'abitazione di Rho (MI) Via F. Parri n.4, dove ha la residenza anagrafica. Co Il Signor non si è detto disponibile, in ragione degli orari lavorativi e dell'assenza di abitazione stabile, ad ospitare la minore per i pernottamenti e per incontri infrasettimanali, di fatto dedicandosi alle esigenze della minore solo per quattro giorni mensili.
pagina 3 di 7 Pertanto, l'esiguità delle frequentazioni e lo scarso coinvolgimento nella vita della minore, conducono a preferire il regime di affido esclusivo della minore alla madre, senza tuttavia questionare l'idoneità genitoriale del padre, che nemmeno la madre ha contestato in questa sede.
Le frequentazioni paterne devono essere altresì confermate secondo il calendario disposto con i provvedimenti provvisori, alla luce della disponibilità offerta in udienza dal convenuto a tenere con sé la figlia nelle giornate di sabato e domenica, a weekend alternati, e dell'andamento positivo di tale organizzazione, confermato dalla madre all'udienza del 24.09.2025.
Il rilascio e il rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio per la figlia devono essere domandati alla Questura con il consenso di entrambi i genitori, secondo le ordinarie regole previste in caso di affido esclusivo.
La domanda paterna di trascorrere con la figlia le festività relative al proprio credo religioso (Islam) nonché almeno due settimane di vacanza da individuare di concerto con la sig. durante i Pt_1 mesi di giugno e luglio, non può allo stato trovare accoglimento, posto che la minore non è abituata a trascorrere la notte presso il padre.
Contributo paterno al mantenimento della figlia
Devono altresì essere confermati i provvedimenti provvisori in punto economico, in virtù del breve lasso di tempo trascorso e non essendo intervenute modifiche documentate nelle condizioni economiche delle parti.
Il padre ha domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento asserendo che nel mese di ottobre
2025 sarebbe nato un altro figlio da nuova relazione, non offrendo tuttavia alcuna documentazione a supporto della domanda.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data
26.06.2025, in quanto idonei a garantire alla minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice. L'ultima CU del signore, relativa al 2024, indica un reddito di euro 2.069 mensili su dodici mensilità. Tenuto conto della cura diretta materna assolutamente preponderante e del fatto che la signora ha un reddito inferiore (dall'ultima CU depositata relativa al 2024 risulta un reddito netto mensile di € 1.334,00), si stima congruo un assegno di euro 300,00 oltre al 50% delle spese extra come da ultime linee guida del Tribunale.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva della minore.
Le spese di lite
pagina 4 di 7 Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste integralmente a carico del resistente, vista la sua posizione di soccombenza in punto di responsabilità genitoriale e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di lei;
2) Dispone che il padre possa tenere con sé la figlia - a week end alternati - il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00;
3) Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio
2025
4) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, pagina 5 di 7 calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 6 di 7 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
5) Dispone che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre;
6) Condanna il signor alla rifusione integrale delle spese di lite, che Controparte_1 liquidano in € 2.700,00, oltre a Iva, Cpa e spese generali.
SENTENZA esecutiva ex lege.
Così deciso, in Milano il giorno 8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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