Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1004/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli ConIGliere rel. est.
Marialuisa Tezza ConIGliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il
30.10.2024 nell'interesse di:
nato a [...] il [...], residente a [...]
6, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta dall'avv. Emanuela Petrella e dall'avv. Debora Cavalli entrambe del foro di Brescia
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Glauco Arcaini del Foro di Brescia
APPELLATA
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1690/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento di divorzio contenzioso n. R.G. 7394/2020 del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 23/04/2024 e notificata in data 4/10/2024: in punto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE:
Nel merito in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di assegno divorzile mancandone i presupposti di legge, e comunque per tutti i motivi illustrati in narrativa, con ogni e più opportuno anche consequenziale provvedimento.
Nel merito in via di mero subordine: nel non creduto denegato caso in cui si ravvisi la sussistenza dei presupposti per la conferma dell'assegno divorzile, in parziale riforma della sentenza impugnata e per i motivi dedotti in narrativa, rideterminare l'entità dello stesso, riducendola nella misura che si riterrà accertata in causa e/o in via equitativa. pagina 1 di 14
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione a prova per testi, contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere ammessi, nonché diretta sui seguenti capitoli:
1) vero che la IG.ra , durante il periodo di matrimonio con il IG. e precisamente CP_1 Parte_1 negli anni 2012/2013 gestiva, unitamente alla IG.ra il bar della Parrocchia Dei Santi Gervasio e Parte_2
Protasio, sede a CO (Bs) Piazza Garibaldi n. 3, come da contratto che si mostra al teste (doc. 13). Testi Si indicano quali testi: di AG LA ed il Rev. Gaetano Fontana. Controparte_2
2) Vero che nel periodo di gestione dell'oratorio della Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio veniva corrisposto un acconto mensile di euro 2.000,00, oltre al 50% degli utili, come da contratto che si mostra al teste (doc. 13). Testi Si indicano quali testi: di AG LA ed il Rev. Gaetano Fontana. Controparte_2
3) Vero che i proventi della gestione dell'oratorio di cui al capitolo che precede venivano consegnati in contanti alla IG.ra ed alla IG.ra . CP_1 Parte_2 Testi Si indicano quali testi: di AG LA ed il Rev. Gaetano Fontana. Controparte_2
4) Vero che nell'anno 2013, in seguito al decesso della IG.ra , la IG.ra , ha deciso di Parte_2 CP_1 cessare la gestione del bar dell'oratorio della Parrocchia Dei Santi Gervasio e Protasio di CO. Testi Si indicano quali testi: di AG LA ed il Rev. Gaetano Fontana. Controparte_2
5) Vero che il IG. era contrario alla volontà della moglie di cessare il lavoro relativo alla gestione Parte_1 del bar dell'oratorio della Parrocchia Dei Santi Gervasio e Protasio di CO. Testi Si indicano quali testi: di AG LA. Controparte_2
6) Vero che il IG. ha cessato l'attività di calciatore nell'anno 1999 e che successivamente ha Parte_1 sempre vissuto stabilmente presso la casa famigliare sita a CO (BS). Si indica quale teste: di Testimone_2
CH (Bs).
7) Vero che la IG.ra dall'anno 2018 e, comunque stabilmente in seguito al decesso dell'impiegata CP_1 amministrativa della società BRL Metal DeIGhsrl, ha lavorato per la società BRL Metal DeIGhsrl.
Si indicano a testi: di CO (socio della BRL Metal DeIGn srl), Testimone_3 [...]
CH (socio della BRL Metal DeIGn srl), di CO. Tes_4 Testimone_5
8) Vero che la IG.ra , negli anni antecedenti la collaborazione con la società BRL Metal DeIGn srl, CP_1 ha lavorato, per diversi anni per la società del fratello e precisamente per la Fonderia Artistica Lancini srl di
Erbusco.
Si indica a teste il IG. di CO. Testimone_5
9) Vero che dall'anno 2018 al mese febbraio 2021 la IG.ra ha lavorato, in nero per la società BRT CP_1
Metal DeIGn srl, con la qualifica di segretaria amministrativa, con orario lavorativo di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Si indicano a testi: di CO (socio della BRL Metal DeIGn srl), Testimone_3 [...]
CH (socio della BRL Metal DeIGn srl), di CO. Tes_4 Testimone_5
10) Vero che la posizione lavorativa della IG.ra venne regolarizzata da parte della BRL Metal CP_1
DeIGn srl, solo dopo che la stessa informava il datore di lavoro che nei giorni 29 marzo, 30 marzo la stessa era stata pedinata, nel percorso casa-lavoro, da parte di un investigatore privato.
Si indicano a testi: di CO (socio della BRL Metal DeIGn srl), Testimone_3 [...]
CH (socio della BRL Metal DeIGn srl), di CO. Tes_4 Testimone_5
11) Vero che dall'anno 2018 sino al mese di marzo 2021 ho visto quotidianamente la vettura Volkswagen Polo targata EX343TB, utilizzata dalla IG.ra , parcheggiata, sia durante la mattina, che durante il CP_1 pomeriggio, in prossimità della società BRL Metal DeIGn srl. con sede a CH via CO n. 16.
Si indica quale teste il IG. di CH. Testimone_2
12) Vero che in più occasioni nel periodo 2018-2021 ho visto la IG.ra scendere dalla vettura CP_1
Volkswagen Polo targata EX343TB ed entrare nella BRL Metal DeIGn srl. pagina 2 di 14 Si indica quale teste il IG. di CH. Testimone_2
13) Vero che dal mese di aprile 2021 la vettura Volkswagen Polo targata EX 343 TB viene regolarmente parcheggiata nel parcheggio interno della società BRL Metal DeIGn srl da parte della IG.ra . CP_1
Si indica quale teste il IG. di CH. Testimone_2
14) Vero che nei giorni 29, 30 marzo 2021 ho pedinato la IG.ra , accertando che la stessa si CP_1 presentava regolarmente presso la società BRL Metal DeIGn srl, come da relazione investigativa (doc. 26), che si mostra al teste.
Si indica quale teste: della Wolf srl. Testimone_6
15) Vero che durante i controlli di cui al capitolo che precede la IG.ra , accortasi del pedinamento, CP_1 ha, a sua volta, fotografato, l'incaricato della Wolf srl.
Si indica quale teste: della Wolf srl. Testimone_6
16) Vero l'abitazione sita a CO Via Roma n. 24, di proprietà della IG.ra , è stata ristrutturata CP_1 integralmente nell'anno 2000 da parte dell'impresa DO di DO UC di CO la quale si è occupata della parte muraria e del tetto.
Si indica quale teste: DO UC di CO.
17) Vero che la ristrutturazione di cui sopra ha coinvolto l'intero immobile il quale è stato di fatto integralmente demolito e ricostruito ed il IG. mi ha versato una somma di circa 350 milioni di lire, per l'intera Parte_1 ristrutturazione.
Si indica quale teste: DO UC di CO.
18) Vero che differenti imprese, rispetto all'impresa DO di DO UC, si sono occupate dell'impiantista, dei serramenti, e della pavimentazione.
Si indica a teste: DO UC di CO.
19) Vero che in più occasioni dal 2016 a causa di difficoltà economiche del IG. , dipesi anche dal Parte_1 mancato regolare pagamento dello stipendio da parte della società S&S International Sport di Chiasso al IG.
, ho provveduto personalmente a prestare allo stesso somme di denaro in contanti. Parte_1
Si indica quale teste: di NG Saiano. Testimone_7
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte con propria memoria ex art. 183/VI co. n. 2 cpc, per i motivi dedotti in memorie ex artt. 183/VI c. n. 2 e 3 c.p.c..
Nel caso di ammissione dei capitoli 5, 6 e 7 avversamente formulati si chiede che sugli stessi vengano sentiti a prova contraria i seguenti testi: , , e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
[...]
Nel caso di ammissione dei capitoli 8, 9, 10, 11, 12, avversamente formulati si chiede che sugli stessi vengano sentiti a prova contraria i seguenti testi: di Ancora, di RA (mariti dei Testimone_8 Testimone_9 testi indicati da controparte).
Si chiede inoltre, alla luce delle istanze avversamente formulate, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
20) Vero che durante il matrimonio tra il IG. e la IG.ra io e mia moglie abbiamo Parte_1 CP_1 frequentato, nel periodo in cui il IG. , svolgeva l'attività di calciatore, la coppia in media una volta Parte_1 all'anno a RA o ad Ancona.
21) Vero che durante il matrimonio tra il IG. e la IG.ra , nel periodo in cui lo stesso Parte_1 CP_1 svolgeva l'attività di procuratore calcistico (anni 2000-2015), io e mia moglie abbiamo visto la coppia complessivamente 3-4 volte in quindici anni.
Si indicano a testi i IGnori: di Ancona, di RA. Testimone_8 Testimone_9
Qualora venissero ammessi i capitoli A e B formulati da controparte in propria memoria ex art. 183/VI co. n. 3
c.p.c., si chiede di essere ammessi a prova contraria con indicazione dei testi di cui alla seconda memoria ex art.
183 VI comma c.p.c..
- Si chiede che venga ordinato ex art. 210 c.p.c. alla IG.ra ed ai figli e CP_1 Controparte_3 CP_4
di produrre in giudizio gli estratti dei conti correnti intestati e/o cointestati accesi presso gli istituto di
[...] pagina 3 di 14 credito , , e dall'anno 2015 ad oggi, al fine di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dimostrare che gli stessi disponevano di somme di denaro proveniente da attività lavorativa omesse nel corso del presente giudizio e nel giudizio di separazione. Qualora gli stessi non vi provvedano, si chiede che venga ordinato ex art. 210 c.p.c. l'anzidetta produzione direttamente agli istituti di credito , Controparte_5 [...]
e . CP_6 Controparte_7
- Si chiede che venga ordinato all'INPS ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio copia delle comunicazioni inviate dalla BRL Metal DeIGn srl tramite il sistema informatico per l'invio delle Comunicazioni Obbligatorie, in merito all'assunzione della dipendente avvenuta nel mese di marzo 2021, al fine di dimostrare che CP_1
l'assunzione formale della stessa è avvenuta solo in seguito alle indagini investigative svolte dalla presente difesa.
- si chiede inoltre che venga dato incarico alla Polizia Tributaria (GDF) di accertare le entrate, e le disponibilità finanziarie della IG.ra e dei figli, nonché accertare le attività lavorative dagli stessi svolte dal 2015 CP_1 ad oggi, nello specifico si chiede che venga accertato che la IG.ra lavora dal 2018 per la BRL CP_1
METAL DESIGN SRL.
- ci si oppone infine all'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in proprie memorie ex art. 183/VI co. n. 2 e 3 c.p.c., per tutte le motivazioni illustrate in memorie ex art. 183/VI co. n. 2 e 3 cpc ed in
Note Scritte Autorizzate del 23.3.2023.
APPELLATA:
Preliminarmente: dichiarare tardivi e quindi inammissibili i documenti di controparte nn 31-32-33-35 e 36 depositati in primo grado, nonché il documento 5 depositato in appello.
Nel merito: respingere l'appello perché infondato e, quanto alle istanze istruttorie, anche inammissibile, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, compenso ed accessori tutti.
In via istruttoria: nel denegato caso in cui la Corte, in riforma dell'ordinanza del Tribunale datata 20.4.23, ritenesse ammissibili in tutto o in parte le prove dedotte da parte appellante, vorrà ammettere anche le prove dedotte in favore di come dettagliatamente elencate nel foglio di precisazione delle conclusioni in CP_1 atti datato 14.11.23 alle pagine 2-3 punti da a) fino a d) da intendersi ivi trascritte.”
PROCURATORE GENERALE:
Ritenuto che il Tribunale ha correttamente attribuito alla appella un assegno divorzile su base assistenziale e che lo stesso è stato determinati in misura congruamente rapportata alle reciproche condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario il 24.6.1989 e dalla loro unione Parte_1 CP_1 nascevano i figli il 24.5.1991 e il 12.3.1997. CP_3 CP_4
Con ricorso depositato il 4.5.2015 la IG.ra adiva il Tribunale di Brescia per ottenere la CP_1 separazione giudiziale dal marito. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 3181/2019 pubblicata il
25.11.2019 con la quale il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, accoglieva la domanda di addebito a carico del formulata dalla moglie, assegnava la casa coniugale alla CP_1 moglie, poneva a carico del un contributo di mantenimento di euro 750 per ciascun figlio, oltre CP_1 al 50 % delle spese straordinarie, e per il mantenimento della moglie la somma di euro 1.250 mensili.
Tale pronuncia, impugnata dal veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza CP_1 del 25.2.2021.
pagina 4 di 14 Con ricorso depositato in data 13.7.2020 proponeva domanda di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e dei figli. Allegava che la moglie dall'inizio del giudizio di separazione (anno 2015) aveva sempre lavorato come domestica per alcune famiglie e che anche durante il matrimonio aveva lavorato e gestito il bar dell'Oratorio di CO dall'anno 2006 al 2013 con compenso mensile di euro 1.300/1500. In ogni caso l'attuale mancanza di occupazione della moglie, che al momento della separazione aveva solo 48 anni, era dovuta a inerzia della stessa. Esponeva di avere svolto fino al 1999 attività di calciatore nelle categorie
B, C1 e C2, poi fino al 2015 attività di procuratore calcistico in Italia e di essersi poi trasferito in Svizzera dove ora lavorava;
esponeva di avere nel corso del matrimonio utilizzato le proprie sostanze e contratto diversi mutui per sostenere le spese di ristrutturazione dell'immobile di 300 mq di esclusiva proprietà della moglie ed ex casa coniugale;
tale investimento, unitamente ai prestiti da lui richiesti per far fronte alle spese della famiglia che aveva un tenore di vita sicuramente più alto di quello che gli introiti familiari permettevano, lo avevano portato a richiedere un mutuo fondiario di 250 milioni di lire nel 2001, di cui era garante la moglie, e poi nel 2008 un ulteriore mutuo di euro 50.000 e successivamente, nel 2014, un altro mutuo per euro 20.000. Dal 2011 non era più riuscito a far fronte ai suoi obblighi fiscali e non era riuscito a pagare le imposte. Quanto ai figli, , di anni 29, lavorava e aveva sempre lavorato dal CP_3
2015 mentre , di anni 23, aveva interrotto gli studi da oltre 5 anni e stava lavorando come barman. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2023 non si opponeva alla CP_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, un assegno mensile di mantenimento di euro 500 per e un assegno divorzile per sé di CP_4
1.250 al mese. Esponeva che il IG. come rilevato nelle sentenze di separazione di primo e CP_1 secondo grado, aveva tenuto una condotta non collaborativa nell'accertamento delle sue effettive entrate: infatti aveva depositato nel giudizio di separazione solo le dichiarazioni dei redditi anteriori alla separazione mentre per il periodo successivo aveva prodotto soltanto dei moduli di attestazione delle somme percepite dalla società svizzera presso cui lavorava dal 2015, limitatamente agli anni 2016 e 2017; non aveva inoltre nemmeno esibito i contratti di mandato stipulati con i vari calciatori di serie A di cui era procuratore producendo quali “denunce dei redditi” dei semplici moduli di una sola pagina denominati “attestato-ricevuta per il periodo fiscale” relativi agli anni 2017-2018 e 2019. Peraltro nei precedenti giudizi il aveva sostenuto che la suddetta documentazione fiscale era l'unica CP_1 disponibile non essendo obbligato a presentare in Svizzera una vera e propria denuncia dei redditi. In realtà il sistema fiscale elvetico prevede che tutti i contribuenti stranieri in possesso di un permesso di domicilio C (ossia di lunga durata) “devono compilare ogni anno una dichiarazione fiscale sulla cui base verranno calcolate le imposte” e il rientrava senz'altro in tale categoria visto che aveva CP_1 ammesso di risiedere e lavorare stabilmente in Svizzera dal novembre 2015. Del resto l'indagine della
Guarda di Finanza svolta nel 2017 nella causa separativa aveva evidenziato che non era stato possibile acquisire informazioni circa i redditi e i saldi giacenze di eventuali rapporti intrattenuti dal in CP_1
Svizzera. Sottolineava comunque che anche in costanza di matrimonio il marito era solito non dichiarare una parte sostanziosa delle proprie entrate e che a partire dal 1.11.2015 aveva svolto attività lavorativa solo per la società elvetica S&S International Sport Management sagl percependo uno stipendio annuo di 60.000 franchi svizzeri (pari a 52.900 euro al cambio ufficiale) ovvero franchi 5.000 mensili, oltre ad alcuni benefits: quindi, a rigore, l'unica entrata che avrebbe dovuto risultare sui conti correnti del CP_1 dal novembre 2015 in poi avrebbe dovuto essere il bonifico mensile (o il versamento di assegno) di 5.000 pagina 5 di 14 franchi svizzeri: invece inspiegabilmente sui suddetti conti correnti nel periodo posteriore al 2015 risultavano plurimi versamenti di contanti di provenienza oscura, ad esempio nel solo 2016 risultano diversi versamenti per un totale di euro 20.780 di provenienza assolutamente ignota. In merito ai debiti fiscali che il marito asseriva di contratto a causa del dispendioso tenore di vita della famiglia e a causa del pagamento dei lavori di ristrutturazione della casa familiare, di proprietà esclusiva della moglie, il aveva invece posto in detrazione somme non detraibili venendo così sanzionato. Il tutto, peraltro, CP_1
a partire dal 2011 (cui risaliva il primo piano di rateizzazione), ossia quattro anni prima di iniziare l'attività all'estero; inoltre quasi tutti i ratei risultavano oramai scaduti e il debito residuo verso l'Erario appariva ormai minimale. Osservava che lo stesso aveva ammesso in sede di interrogatorio CP_1 formale che la scelta della moglie di non lavorare era stata presa di comune accordo e che l'unica esperienza “lavorativa” compiuta dalla moglie in costanza di matrimonio era stata la gestione, per un breve periodo, di un bar annesso al locale Oratorio, ma si era trattato in realtà dapprima di un atto di volontariato e poi, per un limitato lasso temporale, di un'attività remunerata con una partecipazione agli utili, molto modesti, tanto che l'attività era presto cessata. Non era vero quanto asserito dal marito, ovvero che la resistente aveva recentemente rifiutato un impiego presso la Casa di Riposo di CO;
al contrario stava cercando da tempo una stabile occupazione ma era riuscita a lavorare solo come collaboratrice domestica per alcune ore a settimana visto che il marito non le aveva mai versato alcun assegno di mantenimento. Ammetteva che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà erano stati pagati dal marito, unico percettore di reddito, ma contestava che a tal fine il avesse stipulato CP_1 ben tre finanziamenti. Era ora gravata dal mutuo di 400 euro mensili per la casa coniugale di sua proprietà
e da circa 370 euro al mese come spese condominiali. Osservava che , di 23 anni, era seguito da CP_4 una psichiatra e da una psicologa avendo molto sofferto a causa dell'abbandono del padre e lavorava solo con un lavoro a chiamata presso un bar sicché non poteva ritenersi autonomo.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza tenutasi il 23.3.2021 il Presidente revocava l'assegno di mantenimento a favore dei figli con decorrenza dalla domanda giudiziale e confermava l'assegno di separazione a favore della resistente.
Il IG. con memoria integrativa respingeva la ricostruzione avversa e a supporto che la IG.ra CP_1 moglie svolgeva da anni attività lavorativa per la società BRL Metal DeIGn srl produceva relazione investigativa della Wolf srl di Brescia.
Il 10.6.2021 depositava memoria integrativa, con allegato contratto di lavoro stipulato a CP_1 marzo 2021 con la società BRL Metal DeIGn srl e copia delle buste paghe di marzo – aprile 2021. La resistente insisteva altresì nella richiesta nel riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500 per e di un assegno divorzile per sé di euro 1.250 mensili. CP_4
Il 26.5.2022 veniva depositata pronuncia non definitiva sullo status.
Venivano rigettate le istanze istruttorie e in sede di precisazione delle conclusioni il depositava CP_1 determinazione dei redditi effettuati dall'Ufficio Circondariale di tassazione Mendrisio relativa all'anno
2022, precisava che il 28.10.2022 si era risposato e che nella certificazione rilasciata dalla Svizzera risultavano anche i redditi e il patrimonio immobiliare dell'attuale moglie. Veniva altresì depositata copia pagina 6 di 14 delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate datate 26.7.2023 relative alla definizione agevolata dei debiti unitamente alle relative ricevute di pagamento delle rate scadute, documenti di formazione successiva alla scadenza dei termini. precisava le conclusioni e depositava CU 2023 e 2022 CP_1 nonché copia di un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale con il medesimo datore di lavoro. Non riproponeva la domanda di mantenimento dei figli.
Con sentenza pubblicata il 23.4.2024 il Tribunale di Brescia revocava l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e poneva a decorrere da marzo 2021 a carico di in favore dell'ex moglie un Parte_1 assegno divorzile di euro 800 mensili, compensando le spese di lite per un terzo e ponendo la restante parte a carico del CP_1
Osservava:
. i figli, di anni 32 e 27 erano da tempo autonomi, l'ordinanza presidenziale del 23.3.2021 infatti aveva revocato il contributo paterno al loro mantenimento e nessuna domanda era più stata proposta al riguardo dalla madre.
. a decorrere dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale erano cessati i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente restando la sorte dell'immobile regolata in base al titolo, di piena proprietà della resistente in quanto ereditato dalla madre usufruttuaria.
. unica questione da dirimere restava quella relativa all'assegno divorzile. Sussisteva la funzione assistenziale di tale assegno: il ricorrente, ex calciatore professionista di numerose squadre di Serie B e
C dal 1982 al 1998, oggi era dipendente della società elvetica S&S International Sport Management sagl e svolgeva attività di procuratore di calciatori professionisti, taluni di Serie A;
aveva ammesso di percepire – quantomeno – CHF 4.615 lordi annui, importo – presuntivamente - accertato in sede separativa e in appello, pari a circa € 4.200 netti. Andava però rilevata la scarsa collaborazione processuale del ricorrente che non aveva mai prodotto un'esaustiva documentazione reddituale limitandosi a depositare, peraltro solo per alcuni anni (2019 e 2022), documentazione reddituale svizzera di non agevole comprensione e recante una notevole differenza tra il dichiarato e l'accertato ed infatti aveva subito negli anni plurimi accertamenti tributari per mancato pagamento di imposte. Viveva stabilmente a Lugano, con spese di locazione per € 1.500 mensili, mentre quelle dell'autovettura di lusso di cui fruiva erano finanziate dalla società datrice di lavoro. L'ulteriore documentazione a sostegno del dedotto percepimento di una pensione Inps di € 2.214 lordi dal 1.1.2024, oltre che inammissibile in quanto depositata per la prima volta nelle memorie conclusionali, era poco attendibile in quanto era stato unicamente prodotto un cedolino del febbraio 2023 e non era dato sapere a che titolo la pensione fosse percepita: trattandosi di pensione italiana, poteva ragionevolmente ricondursi ai contributi versati dal ricorrente durante la carriera da calciatore, pertanto addirittura in aggiunta agli emolumenti oggi percepiti da procuratore. Parimenti inammissibile, per i medesimi motivi processuali, la documentazione riguardante la dedotta sospensione dall'incarico di procuratore. Quanto alla resistente, durante il matrimonio non aveva lavorato, salvo impieghi saltuari presso il bar dell'oratorio tra il 2006 e il 2013.
Dal 3.3.2021 era impiegata presso la società del fratello, la BRL MetaldeIGn s.r.l. di CH, e guadagnava € 1.300 circa netti mensili. Era proprietaria della casa familiare, immobile di pregio ereditato dalla madre usufruttuaria, per il quale sosteneva spese di mutuo per € 440 mensili, oltre a spese per utenze di circa € 300 mensili. Conviveva col figlio , economicamente indipendente (barista). Ai fini della CP_4 determinazione dell'assegno divorzile, era irrilevante che la moglie avesse ottenuto di circa € 86.000 dal pignoramento di un immobile di Sarnico di proprietà del ricorrente (il quale non aveva pagato l'assegno pagina 7 di 14 separativo) e altrettanto irrilevante era la sopravvenuta riduzione dell'orario di lavoro della ricorrente a ottobre 2023 che, in assenza di specifiche allegazioni, doveva ricondursi ad una scelta consapevole e volontaria, del tutto avulsa dalla fine del rapporto coniugale col ricorrente. Sussisteva altresì la componente compensativa-perequativa, posto che nel giudizio di separazione era stato accertato che la resistente, sposatasi molto giovane nel 1989 (23 anni), aveva lasciato il lavoro d'accordo con il marito per consentirgli di dedicarsi alla carriera di calciatore professionista, seguendolo nei numerosi correlati trasferimenti, così come in quella di procuratore di calciatori, dedicandosi principalmente alla famiglia nei successivi 26 anni di convivenza coniugale al termine della quale aveva reperito lavori saltuari e non qualificati, sino all'impiego presso la società del fratello a marzo 2021. Tenuto conto del miglioramento reddituale della resistente a decorrere da marzo 2021, era equo stabilire in suo favore un assegno divorzile di € 800 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza appunto da marzo 2021.
. considerata la parziale soccombenza reciproca in punto di quantificazione dell'assegno divorzile, le spese di lite andavano compensate nella misura di un terzo e la restante parte era a carico del CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso depositato in data 30.10.2024, che Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la revoca, o in subordine la riduzione, dell'assegno divorzile disposto a favore dell'ex moglie.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2024 che CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
L'8.1.2025 il difensore di parte appellata depositava busta paga del novembre 2024.
In data 9.1.2025 il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello.
Il 10.1.2025 parte appellante depositava ulteriore documentazione sul reddito.
All'udienza del 21.1.2025 venivano sentite le parti personalmente comparse, i difensori illustravano il contenuto dei loro atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale avrebbe errato a ritenere Parte_1 integrata la sperequazione tra le condizioni patrimoniali e/o reddituali delle parti, come pure avrebbe errato ad affermare la scarsa collaborazione processuale del ricorrente nella produzione della documentazione reddituale;
in realtà il aveva prodotto già nel giudizio di separazione i modelli CP_1
PF degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A novembre 2015 si era trasferito in Svizzera, dove ancora oggi lavora e dove versa le imposte e, quale dipendente della società elvetica S & S International Sports
Manegement Sagl, percepisce una retribuzione annua lorda di 60.000 franchi svizzeri (corrispondenti a circa 56.000 euro lordi) e oggi versa in Svizzera le imposte (€ 5.520 per l'anno 2019, come si evince dalla comunicazione del 19/06/2020 pervenuta dal Dipartimento delle finanze e dell'economia). Ha anche prodotto “attestazione di trattenuta dell'imposta alla fonte” rilasciata dal suo datore di lavoro svizzero (documento fiscale del tutto assimilabile al CUD italiano) relativa agli anni 2017-2018-2019 e aveva anche provato che sino al gennaio 2021 egli non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi pagina 8 di 14 in Svizzera essendo in quel Paese obbligatoria unicamente per i titolari del “permesso C” – che viene però rilasciato solo dopo la permanenza in Svizzera per un periodo non inferiore ai 5 anni – mentre ai soggetti titolari (come era l'appellante fino al 2021) del “permesso B” viene applicata una ritenuta alla fonte per ciascun periodo fiscale e il era diventato titolare di “permesso C” solamente in data CP_1
24.3.2021. Egli comunque aveva richiesto espressamente una deroga al Dipartimento Svizzero delle
Finanze e dell'Economia - come si evince dalla comunicazione del 6/07/2020 dell'Ufficio Tassazione
Lugano - e aveva presentato nell'anno 2020 la dichiarazione dei redditi in Svizzera che comprovava la percezione del solo stipendio mensile di 4.000 franchi svizzeri quale dipendente della S&S International
Sport. Tale dichiarazione dei redditi era stata verificata dall'Ufficio Circondariale di tassazione Lugano che in data 7.1.2021 aveva accertato la conformità dei dati dichiarati dal e andava considerato CP_1 che l'Ufficio Circondariale di Tassazione di Lugano aveva preteso - a conferma del fatto che non era necessario che egli procedesse a presentare la dichiarazione dei redditi - “la motivazione della richiesta d'iscrizione”. Inoltre aveva prodotto un documento relativo alla trattenuta alla fonte delle imposte da parte del datore di lavoro che riportava il medesimo reddito annuo rispetto agli anni precedenti in quanto all'epoca il IG. era soggetto alla “tassazione alla fonte”. Tutta tale documentazione non era stata CP_1 considerata dal Tribunale. Infine l'appellante era proprietario di un unico immobile in Italia, aveva avanzato richiesta di pensionamento all'INPS (per contributi versati durante lo svolgimento di attività lavorativa in Italia) e gli era stata riconosciuta una pensione mensile pari ad euro 2.142 (importo determinato al lordo in quanto il ricorrente, residente in [...], era soggetto alle imposte nel Paese
Elvetico) che percepiva dal 2023. Quanto all'attività di procuratore di calciatori, la Guardia di Finanza nel giudizio di separazione aveva accertato che il non riceveva compensi per tale attività CP_1 professionale svolta in Italia per alcuni calciatori ( , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
; Persona_4
2) con il secondo motivo di appello lamenta il riconoscimento in favore della moglie di Parte_1 un assegno divorzile e comunque un'erronea determinazione del “quantum”: innanzitutto l'ex moglie ha percepito un reddito lordo nell'anno 2022 di euro 15.991,90, idoneo e sufficiente per garantirle un'esistenza decorosa e che le consente sia di pagare il mutuo di cui è garante (peraltro ormai di importo residuale) sia di far fronte alle spese inerenti l'abitazione, casa di notevole valore;
la circostanza che l'ex moglie non abbia mai ritenuto di porre in vendita tale grande casa - abitandola a tutt'oggi solo con il figlio, oramai adulto ed autosufficiente - per acquistare un immobile più modesto ed economico, adatto alle eIGenze di due persone, è chiaro segnale che la moglie possiede mezzi per gestire i costi dell'abitazione. Inoltre la IG.ra non ha mai dimostrato di essersi attivata e di avere ricercato dalla CP_1 separazione nel 2015 ad oggi un'attività lavorativa, nonostante la stessa sia titolare di un diploma, nonostante al momento della separazione avesse solamente 48 anni, fosse priva di patologie invalidanti e i figli fossero già grandi. Parimenti la resistente non ha nemmeno provato che astenersi dal lavorare non sia stato frutto di una scelta volontaria, bensì concordata col coniuge allorquando, cessata nel 1999
l'attività di calciatore dell'appellante, il nucleo si era definitivamente stabilizzato presso la casa coniugale;
all'epoca l'appellata aveva solamente 32 anni e nulla le impediva di rinvenire un'occupazione, peraltro con il pieno consenso del marito, che l'aveva sempre spronata in tal senso. Peraltro la IG.ra aveva sempre lavorato da dopo la separazione e pure in costanza di matrimonio. Non vi sono CP_1 quindi i requisiti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione assistenziale atteso che la dispone di risorse sufficienti a garantirle l'autosufficienza economica e comunque il dislivello CP_1 reddituale tra i coniugi non è conseguenza del contribuito offerto dalla IG.ra durante gli anni di CP_1
pagina 9 di 14 matrimonio alla formazione del patrimonio familiare o personale del marito, ovvero di eventuali rinunzie ad occasioni lavorative e di crescita professionale, dipendenti da scelte comuni.
3) infine, in via di mero subordine, il chiede una riduzione del “quantum” dell'assegno divorzile. CP_1
Parte appellata di contro evidenzia l'inammissibilità per tardività della documentazione prodotta dal in primo grado in allegato alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica e in allegato CP_1 all'atto di appello. Nel merito rileva che il sacrificio dell'appellata di aspettative di realizzazione personale ha consentito all'ex marito dapprima di dedicarsi alla carriera calcistica (che presupponeva frequenti spostamenti di residenza, incompatibili con qualunque attività lavorativa della consorte) e, poi, grazie appunto alla precedente attività di calciatore, di rimanere nell'ambiente proponendosi come procuratore di altri atleti. Rileva che nel giudizio di divorzio in primo grado, così come aveva fatto in sede di separazione, il ha evidenziato opacità e reticenza: come già in passato ha continuato a CP_1 sostenere di svolgere attività lavorativa solo per la società svizzera S&S International Sports
Management con compenso annuo di totali 60.000 franchi – 52.900 euro, 5.000 franchi mensili - e aveva prodotto quali “denunce dei redditi” dei semplici moduli di una sola pagina denominati “Attestato- ricevuta per il periodo fiscale” relativi agli anni 2017-2018 e 2019. Aveva aggiunto poi solo in sede di precisazione delle conclusioni, su ordine giudiziale, documenti relativi al calcolo dell'imponibile provenienti dall'Ufficio Circondariale di Tassazione di Mendrisio: dal doc. 29 risulta che il IG.
CP_1 gode di un reddito da attività professionale (euro 50.172), ma anche di altri tipi di reddito (“rendite AVS/AI contribuente” per euro 68.658; risulta un reddito locativo di una casa di vacanza di euro 7.420, voci mai menzionate avendo il sempre sostenuto di percepire solo un reddito da attività
CP_1 professionale per circa 50.000 euro annui). Né si può affermare che tali redditi siano riferibili alla seconda moglie del IG. circostanza mai allegata in primo grado. Peraltro dalle denunce dei redditi del
CP_1 ricorrente relative al periodo di convivenza matrimoniale (anni di imposta dal 2012 al 2015) emergeva un reddito netto annuo intorno ai 20.000 euro (nell'ultima denuncia, presentata nel 2016, il reddito imponibile era di euro 31.000, l'imposta lorda di euro 8.331): eppure durante il matrimonio la moglie non lavorava e i figli frequentavano scuole private. La Guardia di Finanza nella sua indagine aveva svolto accertamenti solo nel territorio italiano sicché non poteva essere escluso che il detenesse in
CP_1
Svizzera conti correnti, titoli, valori mobiliari anche per somme ingentissime (dal doc. 29 di controparte risultava una proprietà immobiliare produttiva di reddito e nel solo anno 2016 risultavano versati sui conti in discorso contanti per un totale di euro 20.780 di provenienza assolutamente ignota). Del resto un procuratore calcistico guadagna mediamente tra il 4 e il 10% dell'ingaggio ottenuto dal calciatore assistito e il calciatore di cui il è stato procuratore, percepisce un compenso anno di Per_2 CP_1
500.000 euro e attaccante del Torino, di cui il era procuratore, percepisce 800.000 euro Per_1 CP_1 annui. Inoltre il si è sempre rifiutato di produrre in giudizio copia dei contratti di mandato con i CP_1 calciatori e le sue dichiarazioni dei redditi non riportano tali guadagni. Secondo l'appellata, dunque, la valutazione congiunta di tutti questi elementi consente di affermare che il IG. occulta una non CP_1 indifferente parte dei suoi reali introiti. In merito poi alla propria situazione reddituale, la IGnora CP_1 afferma di avere svolto nel corso del matrimonio solo una breve esperienza lavorativa presso il bar dell'Oratorio. Solo dal 3.3.2021 era stata assunta presso la ditta del fratello. Evidenzia da ultimo che in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado aveva prodotto documentazione attestante il fatto che il rapporto lavorativo a decorrere dal 1.10.2023 si era trasformato in tempo parziale orizzontale per sole 20 ore settimanali e che lo stipendio netto mensile era pari ad euro 770. Fa poi presente che tale pagina 10 di 14 rapporto di lavoro si è però poi interrotto e che dal 18.11.2024 ha stipulato un contratto di lavoro a chiamata con la Pasticceria D srl di Castelli Calepio con scadenza 31.12.2024, con mansione di cameriera.
La Corte osserva:
Va innanzitutto ricordato, in punto ammissibilità delle nuove produzioni documentali, il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale nei giudizi separativi e divorzili i fatti nuovi verificatisi in corso di causa che siano idonei ad alterare le condizioni economiche dei coniugi e che possono incidere sull'attribuzione e determinazione dei loro obblighi economici devono essere presi in esame in qualsiasi fase del giudizio si verifichino, anche nella fase d'appello nel caso in cui emergano successivamente alla conclusione del primo grado purché prima del passaggio in giudicato della sentenza, mentre il rimedio della revisione trova applicazione soltanto in relazione ad elementi fattuali sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza (Cass. n. 2953/2017; Cass. n. 174/2020; Cass. n. 29220/2021). Parimenti è pacifico che nei giudizi di separazione e divorzio, in primo grado anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e anche in appello, è ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, che attestino un mutamento della situazione di fatto precedente: è infatti necessario che la pronuncia sia emessa sulla base della situazione di fatto esistente al momento della decisione anche per ragioni di economia processuale (al fine di evitare alle parti di dovere subito dopo proporre giudizio di revisione) sicché documenti comprovanti nuove circostanze potranno essere prodotti in qualsiasi momento, alla sola condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti1: infatti il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e della semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e quindi si può ritenere ammissibile una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 CPC.
Ciò premesso, la Corte ritiene, in relazione alle istanze istruttorie dedotte da parte appellante, che non vi sia necessità di assumere la prova testimoniale richiesta nell'atto di appello essendo i capitoli relativi a circostanze pacifiche o irrilevanti ai fini del decidere. Del resto il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la spettanza o meno dell'assegno divorzile e l'eventuale determinazione del “quantum”
e la causa da questo punto di vista è ben istruita avendo entrambe le parti prodotto ampia documentazione.
Nel merito la Corte ritiene che la sentenza del Tribunale vada confermata sussistendo senz'altro i presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellata di un assegno divorzile: sul punto si richiama quanto dedotto nella sentenza impugnata in relazione ai requisiti per il riconoscimento di tale assegno e ai principi espressi dalla Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 18287/129018 e si evidenzia come alla IG.ra l'assegno divorzile spetta sia nella sua componente perequativa/compensativa sia in CP_1 quella assistenziale. Quanto alla prima, il matrimonio è durato 26 anni (fino alla domanda di separazione)
e 33 anni (fino al divorzio), la si è sposata a soli 23 anni, dopo due anni è nata e dopo CP_1 CP_3 altri sei anni è nato . All'epoca del matrimonio e della nascita dei figli il marito lavorava come CP_4 calciatore professionista per squadre anche di serie B e C, ha quindi cambiato più località e la moglie pacificamente si è dedicata alla famiglia seguendo il marito e crescendo i figli. Il fatto che la stessa abbia dal 2006 al 2013 lavorato presso il bar dell'oratorio di CO non consente di affermare che la IG.ra 1 In tal senso Ord. Cass. Civ., Sez. 1 n. 27234 del 30/11/2020: pagina 11 di 14 abbia perseguito la propria carriera professionale senza alcun sacrificio per marito e figli dal CP_1 momento che si trattava, all'evidenza, di un lavoro, svolto solo per alcuni anni, scelto proprio perché compatibile con le eIGenze familiari. Lo stesso IG. nel giudizio separativo, sentito in sede di CP_1 interrogatorio formale all'udienza del 19.5.2017, aveva confermato la circostanza di cui al capitolo 8
(aveva cioè confermato che lui e la moglie avevano concordato che la stessa lo avrebbe seguito nei vari trasferimenti imposti dalla professione di calciatore professionista). Del resto, visto che la coppia si è sposata nel 1989 e il marito ha svolto attività di calciatore fino al 1999, è arbitrario ritenere che non vi sia stato un accordo tra i coniugi nella gestione della vita familiare giacché l'accordo nella suddivisione dei compiti come sopra delineati si presume quando la durata del matrimonio così lunga e ne sono nati due figli.
Quando si è radicato il giudizio di separazione, nel 2015, la IG.ra aveva 48 anni ed era pressoché CP_1 priva di esperienze professionali sicché si comprende come la stessa sia riuscita a svolgere solo periodici lavori come collaboratrice domestica finché, nel marzo 2021, è stata assunta presso la ditta del fratello, la BRL Metal DeIGn srl di CH.
Il ha svolto attività di calciatore professionista nei primi dieci anni di matrimonio, fino al 1999, CP_1 per poi lavorare come procuratore calcistico negli anni successivi e fino al 2015. In tale anno, anche per far fronte a debiti fiscali contratti in Italia, si è trasferito in Svizzera e ha iniziato a lavorare per una società che opera sempre nel settore sportivo, la S & S International Sports Managment Sagl, dalla quale percepisce un compenso annuo lordo di 60.000 franchi svizzeri che al cambio odierno corrispondono a circa 63.000 euro. Vive in Canton Ticino e ha in uso una Porsche concessagli dal datore di lavoro. Inoltre dal 2023 percepisce anche una pensione italiana di 2.142 euro mensili lordi. Ha ammesso di avere svolto in questi anni anche attività di procuratore calcistico ma afferma di non avere percepito nulla per tale attività.
La Corte ritiene che il fatto che il abbia dei debiti col Fisco non sia rilevante considerato che,
CP_1 nonostante egli disponga di un reddito più che ragguardevole, si è finora sempre sottratto anche all'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno separativo posto a suo carico, tanto che la IG.ra si è vista costretta ad avviare azione di pignoramento sull'immobile di Sarnico di proprietà del
CP_1 marito. Il vive nel Canton Ticino, in Svizzera, ha contratto nuovo matrimonio nel 2022 (la moglie
CP_1 peraltro è titolare di un immobile che è locato - e quindi produce reddito - e di altro appartamento che i coniugi occupano quando vengono in Italia) ed è gravato da un canone di locazione di 1.500 franchi svizzeri. Si ritiene superfluo svolgere ulteriori accertamenti in relazione alle somme che il
CP_1 percepirebbe come procuratore calcistico: se non è verosimile che il nulla abbia percepito per lo
CP_1 svolgimento di tale attività, d'altro canto però non è dato sapere se tale attività sia ancora oggi dallo stesso svolta e, se sì, in che misura sia svolta. Ma, soprattutto, ogni ulteriore indagine è superflua perché, anche solo considerando i redditi percepiti da dal datore di lavoro svizzero e dalla pensione
CP_1 italiana, la cifra di 800 euro al mese stabilita dal Tribunale a titolo di assegno divorzile appare congrua e per nulla elevata considerati la disparità reddituale, la lunga durata del matrimonio, il contributo dato dalla IG.ra alla conduzione familiare e le cause del fallimento dell'unione coniugale (nel 2015
CP_1 il ha lasciato moglie e figli e si è trasferito in Svizzera con una nuova compagna e la separazione
CP_1 gli è stata addebitata dal Tribunale, statuizione confermata dalla Corte d'Appello nella sentenza
207/2021).
pagina 12 di 14 Il fatto che la IG.ra sia titolare della casa familiare dove vive col secondogenito, ereditata dalla CP_1 madre, immobile ampio e di un certo valore, è bilanciato dal fatto che per tale immobile paga un mutuo di circa 400 euro mensili e deve sostenere spese per circa 300 mensili.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, non ha alcun rilievo il fatto che la IG.ra abbia CP_1 ricavato circa 88.000 euro a seguito della procedura esecutiva immobiliare sul cespite dell'ex marito il quale a decorrere dalla separazione non le ha mai pagato l'assegno di mantenimento posto a suo carico dal giudice.
Va peraltro rilevato che la somma di 800 euro mensili, di cui la IG.ra in appello ha chiesto la CP_1 conferma, è stata determinata dal Tribunale in una fase in cui l'odierna appellata ancora lavorava per la ditta del fratello mentre nel presente giudizio la stessa ha dedotto di essersi nel novembre 2024 dimessa per riduzione dell'attività lavorativa e di essere oggi priva di occupazione: anche la componente assistenziale dell'assegno divorzile è ad oggi quindi senz'altro presente. Ma, anche ove la IG.ra CP_1 reperisse un lavoro stabile e con una remunerazione che le consenta di mantenersi, evenienza possibile ma non certo facile considerata la sua età, non verrebbe comunque meno la componente compensativa dell'assegno divorzile.
Da ultimo si osserva che il fatto che il costo della vita in Svizzera sia maggiore che in Italia (il CP_1 in udienza ha voluto sottolineare di pagare un canone mensile di locazione di 1.500 franchi svizzeri e
500 franchi svizzeri al mese di assicurazione sanitaria) non può essere valorizzato dall'appellante per sottrarsi dall'obbligo previsto dalla legge di solidarietà nei confronti dell'ex coniuge dal momento che egli si è trasferito in Svizzera per libera scelta.
In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante, soccombente. Tali spese vengono liquidate in 6.946 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Parte appellante va altresì dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1690/2024 pubblicata il 23.4.2024 resa nel giudizio n.
7394/2020 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
. pone le spese di lite del presente giudizio a carico di e le liquida in 6.946 euro, oltre Parte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA.
. dichiara tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi Parte_1 dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002. pagina 13 di 14 Brescia, 21.1.2025
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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