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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11608/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da
con il patrocinio dell'avv. Noemi Mallone in virtù di procura speciale in atti;
AR ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“contrariis reiectis, pronunciare i provvedimenti temporanei e urgenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzando i coniugi a vivere separati;
2) affidando la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 prevalente presso la madre in Riva di CH (TO), Via Lino Fortuna n. 5;
pagina 1 di 7 3) autorizzando la sig.ra , tenuto conto della distanza tra le residenze dei genitori, a AR sottoscrivere autonomamente, senza il necessario intervento del Sig. ma con l'impegno a CP_1 dargliene comunicazione, le richieste di rilascio dei documenti di identità, nonché del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito scolastico (ivi incluse gite e permessi) e sanitario;
4) statuendo che il padre possa effettuare un colloquio telefonico anche tutti i giorni, possibilmente in orario serale verso le ore 20,30 o comunque compatibile con le attività della figlia, chiamando il numero cellulare a lui noto in uso alla minore;
5) statuendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nel rispetto e compatibilmente con le esigenze scolastiche/sportive/ludiche della minore e tenendo conto della distanza tra la residenza del sig. e quella della figlia , secondo le seguenti modalità: CP_1 Per_1
− un week-end al mese dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 15 della domenica, previo accordo con la madre e a condizione che il Dente si rechi a Riva di CH;
− 15 giorni in estate da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con accompagnamento di a Napoli insieme al Dente o a persona di fiducia individuata di comune Per_1 accordo tra i genitori - con spese di trasporto della minore integralmente a carico del padre;
− metà delle festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno e metà delle festività pasquali comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il lunedì di Pasquetta sempre con le modalità di accompagnamento di cui sopra – con spese di trasporto della minore integralmente a carico del padre;
6) stabilendo che ad entrambi i genitori spettino le decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento la custodisce;
7) ordinando che il signor versi alla GN , con bonifico bancario entro il giorno 5 CP_1 AR di ogni mese quale contributo per il mantenimento di la somma di € 400,00, ovvero quell'altra Per_1 somma meglio ritenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 (Doc. 13), tutte sempre previamente comunicate e concordate tra le parti, ed opportunamente documentate;
8) disponendo che la GN richieda al 100% dell'assegno unico di cui alla Legge n. AR
46/2021, trattenendo pertanto anche il 50% di spettanza del CP_1
9) stabilendo che l'eventuale espatrio della minore al seguito di uno dei genitori dovrà essere di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi i genitori;
10) con impegno a carico di entrambi i genitori a rispettare in ogni caso massimamente gli interessi, i bisogni e le aspirazioni della figlia;
11) dando atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e/o comunque in grado di mantenersi autonomamente e pertanto rinunciano alla corresponsione di somme per sé a titolo di mantenimento;
ordinando, una volta fatte precisare le conclusioni, la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattenere la causa in decisione e, di conseguenza, pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il AR
26/06/1979 e nato a [...], il [...] alle condizioni di cui sopra, CP_1 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri.
pagina 2 di 7 In alternativa, se del caso, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti alle condizioni di cui sopra, fissare l'udienza istruttoria di assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi e, all'esito dell'udienza istruttoria, fissare l'udienza di rimessione della causa, assegnando alle parti i termini di Legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e, di conseguenza, pronunciare la separazione personale dei coniugi AR
, nata a [...] il [...] e nato a [...], il [...] alle
[...] CP_1 condizioni di cui sopra, ordinando, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli, di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Per il P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2023, adiva il Tribunale, chiedendo AR pronunciarsi la separazione dal marito, l'affidamento condiviso della figlia minore salva Per_1
l'autorizzazione a sottoscrivere in autonomia, senza il necessario consenso del le richieste di CP_1 rilascio dei documenti d'identità, del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito scolastico e sanitario, per la figlia, la regolamentazione delle telefonate e delle visite padre-figlia nonché la previsione di un contributo economico a carico del per il mantenimento della minore CP_1 da stabilirsi in E. 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente notificati al resistente.
All'udienza in data 3.6.2024 compariva la sola parte ricorrente mentre il resistente veniva dichiarato contumace. Il Giudice Relatore, sentita la parte ricorrente e autorizzati i coniugi a vivere separati, invitava alla precisazione delle conclusioni in assenza di istanze istruttorie. Parte ricorrente precisava le conclusioni.
Con ordinanza collegiale in data 19.7.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria, onerando la ricorrente di notificare al convenuto contumace la memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc contenente domande nuove.
Alla successiva udienza in data 7.4.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande nuove formulate con la predetta memoria ex art. 473bis 17 cpc e, previo invito del Giudice Relatore, precisava le conclusioni, richiamando quelle di cui al ricorso, e discuteva oralmente la causa.
All'esito dell'udienza il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
pagina 3 di 7 I coniugi risultano aver cessato la convivenza nel lontano 2015, quando la sig.ra si è AR trasferita insieme alla figlia a Riva presso CH. Le successive vicende giudiziarie che hanno interessato i coniugi portano ad escludere possibilità di riappacificazione.
Sull'affidamento della figlia minore e sulla sua collocazione abitativa
Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'ascolto della minore (13 anni) è apparso del Per_1 tutto superfluo perché i rapporti fra la minore ed i genitori risultano ampiamente documentati dalle relazioni sociali in atti e non si è ritenuto che l'audizione di avrebbe potuto apportare elementi di Per_1 valutazione ulteriori e diversi da quelli già in possesso del Tribunale.
Ciò posto, la ricorrente ha instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, salvo richiedere l'autorizzazione a che ella possa sottoscrivere autonomamente, senza il necessario consenso del le richieste di rilascio dei CP_1 documenti d'identità, del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito scolastico e sanitario.
La domanda attorea va accolta nei termini di seguito precisati.
Premette il Collegio che non ritiene possibile disporre l'affido condiviso con la previsione, al contempo, della facoltà di un genitore, in caso di contrasto con l'altro, di assumere in via esclusiva le decisioni per la prole perché trattasi di una soluzione “ibrida” normativamente non prevista. La disciplina codicistica non consente un tertium genus fra affidamento condiviso ed esclusivo: i poteri decisionali in merito al minore possono essere attribuiti o in via paritaria ad entrambi i genitori oppure ad uno solo di essi allorquando è accertata l'inadeguatezza dell'altro genitore e la contrarietà della bigenitorialità all'interesse del minore.
Emerge dagli atti come (che il prossimo ottobre compirà 14 anni) viva ormai da circa un Per_1 decennio stabilmente in Piemonte insieme alla madre ove frequenta con regolarità la scuola e ove ha radicato i propri affetti ed i propri interessi, tra i quali la pratica a livello agonistico della pallavolo (v. rel. SS del 30.4.24, del 10.10.24 e del 12.3.25).
I rapporti tra i genitori hanno avuto negli anni un andamento variabile, alternando periodi di reciproca collaborazione a periodi di profonda sfiducia con reciproche accuse (v. rel. SS del 30.4.24).
Tuttavia, dalla lettura delle più recenti relazioni sociali (v. rel. del 10.10.24 e del 12.3.25) emerge che i genitori si sentono per le questioni burocratiche ed economiche e la ha riferito di AR non aver più ricevuto insulti telefonici o via messaggio.
La minore mantiene i rapporti con il padre, seppur limitati ai contatti “da remoto” in considerazione della distanza geografica e delle condizioni di salute del resistente.
Gli insegnanti hanno riferito che il spesso si mette in contatto con loro per ricevere CP_1 informazioni in ordine al rendimento scolastico della figlia ed i rapporti, inizialmente più tesi, si sono distesi grazie anche all'intermediazione del responsabile del plesso scolastico (v. rel. SS del 30.4.24 e del 12.3.25).
Nell'ultima relazione sociale viene dato atto che il ha rilasciato le autorizzazioni CP_1 scolastiche per le uscite sul territorio della figlia e ha inviato i moduli firmati con il consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per la ragazza, mostrando così un atteggiamento più collaborativo (v. rel. 12.3.25).
Alla luce di quanto sopra, considerata la rinuncia della ricorrente alle domande formulate con la memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc e la maggior distensione dei rapporti fra le parti quale emerge dagli ultimi aggiornamenti sociali, ritiene il Collegio di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni pagina 4 di 7 sulle questioni di ordinaria amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di contenere i possibili motivi di contrasto genitoriale.
Quanto alla collocazione abitativa della minore, non vi sono ragioni per modificare l'attuale assetto di vita della ragazza che la vede da tempo stabilmente collocata presso la madre.
Con riguardo alle visite padre-figlia, si premette che il Tribunale per i Minorenni di Torino, con decreto del 16.1.19, aveva previsto la prosecuzione degli incontri in luogo neutro salve modifiche
(sospensione o liberalizzazione) su valutazione dei Servizi Sociali (cfr. doc. 20). Gli incontri da allora sono stati gradualmente liberalizzati, salva la presenza dell'educatore all'inizio o alla fine della visita.
L'ultimo incontro padre-figlia monitorato risulta essere avvenuto a dicembre 2019 (v. rel. SS del
30.4.24).
Da quel momento, ha intrattenuto con il padre rapporti per lo più telefonici, in totale Per_1 autonomia.
Si ritiene che, in considerazione dell'evoluzione dei rapporti padre-figlia, delle modalità con cui sinora si sono svolti e, specialmente, dell'età della minore (che ad ottobre compirà 14 anni), le visite possano avvenire liberamente secondo le modalità indicate in dispositivo, ma subordinatamente al gradimento della ragazza.
Quanto ai contatti telefonici, non si ritiene di doverne dettare una disciplina di dettaglio, potendo essi avvenire liberamente, come già di fatto avvengono.
È opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi
Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della ragazza.
Sul contributo mantenimento della prole
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della figlia pari a € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
La ricorrente risulta lavorare come OSS con una retribuzione mensile in media di E.
1.200 al mese, calcolata su 12 mensilità (cfr. CU 2021, Mod. 730/22 e CU 2023); ha riferito di vivere -senza però documentarlo- in una casa in comproprietà con il nuovo compagno, con cui divide le spese di mutuo pari a complessivi € 1.040.
Quanto al resistente, la ha allegato che egli è pensionato e la circostanza risulta anche AR dalla relazione sociale (ove è indicato che il è un ex agente di Polizia in pensione) e non è CP_1 smentita da prove contrarie.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei redditi dichiarati e documentati della ricorrente e della capacità economica del resistente quale è ragionevole presumere in ragione dell'età e dell'intervenuto pensionamento, considerati i compiti di accudimento della prole gravanti in via esclusiva sulla ricorrente (stante il collocamento della figlia presso la madre), valutate le esigenze economiche della figlia in relazione all'età e considerato che il ha altri due figli, ritiene il CP_1 Collegio di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Detto contributo è dovuto a far data dal deposito del ricorso.
Quanto all'assegno unico, si dispone che esso sia interamente percepito dalla , AR trattandosi del genitore che convive stabilmente con la figlia e che provvede, dunque, ai bisogni e alle necessità quotidiane della medesima (cfr. Cass. Civ. 4672/25). Per contro, i rapporti padre-figlia sono assai limitati.
pagina 5 di 7 Sulle spese di lite
In ragione della sostanziale soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese del presente giudizio così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM
147/22.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità, dell'assenza di attività di assunzione probatoria e della mancata opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai AR CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, salve diverse e più ampie intese fra le parti, secondo le seguenti modalità, subordinatamente al gradimento della minore:
− un fine settimana al mese;
− metà delle festività natalizie, alternando dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− metà delle festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− nel periodo estivo, due settimane non consecutive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che i contatti telefonici padre-figlia avvengano liberamente secondo il gradimento della ragazza;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della ragazza, fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
DISPONE che , a far data dal deposito del ricorso, contribuisca al mantenimento CP_1 della figlia, versando all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o necessitate e documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino, qui richiamato;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente all'integrale rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
pagina 6 di 7 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 06.06.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Persona_2
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11608/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da
con il patrocinio dell'avv. Noemi Mallone in virtù di procura speciale in atti;
AR ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“contrariis reiectis, pronunciare i provvedimenti temporanei e urgenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzando i coniugi a vivere separati;
2) affidando la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 prevalente presso la madre in Riva di CH (TO), Via Lino Fortuna n. 5;
pagina 1 di 7 3) autorizzando la sig.ra , tenuto conto della distanza tra le residenze dei genitori, a AR sottoscrivere autonomamente, senza il necessario intervento del Sig. ma con l'impegno a CP_1 dargliene comunicazione, le richieste di rilascio dei documenti di identità, nonché del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito scolastico (ivi incluse gite e permessi) e sanitario;
4) statuendo che il padre possa effettuare un colloquio telefonico anche tutti i giorni, possibilmente in orario serale verso le ore 20,30 o comunque compatibile con le attività della figlia, chiamando il numero cellulare a lui noto in uso alla minore;
5) statuendo che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nel rispetto e compatibilmente con le esigenze scolastiche/sportive/ludiche della minore e tenendo conto della distanza tra la residenza del sig. e quella della figlia , secondo le seguenti modalità: CP_1 Per_1
− un week-end al mese dalle ore 16 del venerdì sino alle ore 15 della domenica, previo accordo con la madre e a condizione che il Dente si rechi a Riva di CH;
− 15 giorni in estate da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con accompagnamento di a Napoli insieme al Dente o a persona di fiducia individuata di comune Per_1 accordo tra i genitori - con spese di trasporto della minore integralmente a carico del padre;
− metà delle festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno e metà delle festività pasquali comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il lunedì di Pasquetta sempre con le modalità di accompagnamento di cui sopra – con spese di trasporto della minore integralmente a carico del padre;
6) stabilendo che ad entrambi i genitori spettino le decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre quelle di ordinaria amministrazione potranno essere prese dal genitore che in quel momento la custodisce;
7) ordinando che il signor versi alla GN , con bonifico bancario entro il giorno 5 CP_1 AR di ogni mese quale contributo per il mantenimento di la somma di € 400,00, ovvero quell'altra Per_1 somma meglio ritenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15/03/2016 (Doc. 13), tutte sempre previamente comunicate e concordate tra le parti, ed opportunamente documentate;
8) disponendo che la GN richieda al 100% dell'assegno unico di cui alla Legge n. AR
46/2021, trattenendo pertanto anche il 50% di spettanza del CP_1
9) stabilendo che l'eventuale espatrio della minore al seguito di uno dei genitori dovrà essere di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi i genitori;
10) con impegno a carico di entrambi i genitori a rispettare in ogni caso massimamente gli interessi, i bisogni e le aspirazioni della figlia;
11) dando atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e/o comunque in grado di mantenersi autonomamente e pertanto rinunciano alla corresponsione di somme per sé a titolo di mantenimento;
ordinando, una volta fatte precisare le conclusioni, la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattenere la causa in decisione e, di conseguenza, pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il AR
26/06/1979 e nato a [...], il [...] alle condizioni di cui sopra, CP_1 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri.
pagina 2 di 7 In alternativa, se del caso, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti alle condizioni di cui sopra, fissare l'udienza istruttoria di assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi e, all'esito dell'udienza istruttoria, fissare l'udienza di rimessione della causa, assegnando alle parti i termini di Legge per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e, di conseguenza, pronunciare la separazione personale dei coniugi AR
, nata a [...] il [...] e nato a [...], il [...] alle
[...] CP_1 condizioni di cui sopra, ordinando, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Napoli, di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Per il P.M.: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.6.2023, adiva il Tribunale, chiedendo AR pronunciarsi la separazione dal marito, l'affidamento condiviso della figlia minore salva Per_1
l'autorizzazione a sottoscrivere in autonomia, senza il necessario consenso del le richieste di CP_1 rilascio dei documenti d'identità, del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito scolastico e sanitario, per la figlia, la regolamentazione delle telefonate e delle visite padre-figlia nonché la previsione di un contributo economico a carico del per il mantenimento della minore CP_1 da stabilirsi in E. 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente notificati al resistente.
All'udienza in data 3.6.2024 compariva la sola parte ricorrente mentre il resistente veniva dichiarato contumace. Il Giudice Relatore, sentita la parte ricorrente e autorizzati i coniugi a vivere separati, invitava alla precisazione delle conclusioni in assenza di istanze istruttorie. Parte ricorrente precisava le conclusioni.
Con ordinanza collegiale in data 19.7.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria, onerando la ricorrente di notificare al convenuto contumace la memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc contenente domande nuove.
Alla successiva udienza in data 7.4.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande nuove formulate con la predetta memoria ex art. 473bis 17 cpc e, previo invito del Giudice Relatore, precisava le conclusioni, richiamando quelle di cui al ricorso, e discuteva oralmente la causa.
All'esito dell'udienza il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
pagina 3 di 7 I coniugi risultano aver cessato la convivenza nel lontano 2015, quando la sig.ra si è AR trasferita insieme alla figlia a Riva presso CH. Le successive vicende giudiziarie che hanno interessato i coniugi portano ad escludere possibilità di riappacificazione.
Sull'affidamento della figlia minore e sulla sua collocazione abitativa
Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'ascolto della minore (13 anni) è apparso del Per_1 tutto superfluo perché i rapporti fra la minore ed i genitori risultano ampiamente documentati dalle relazioni sociali in atti e non si è ritenuto che l'audizione di avrebbe potuto apportare elementi di Per_1 valutazione ulteriori e diversi da quelli già in possesso del Tribunale.
Ciò posto, la ricorrente ha instato, in sede di precisazione delle conclusioni, per l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, salvo richiedere l'autorizzazione a che ella possa sottoscrivere autonomamente, senza il necessario consenso del le richieste di rilascio dei CP_1 documenti d'identità, del passaporto e quelle relative alle scelte più urgenti in ambito scolastico e sanitario.
La domanda attorea va accolta nei termini di seguito precisati.
Premette il Collegio che non ritiene possibile disporre l'affido condiviso con la previsione, al contempo, della facoltà di un genitore, in caso di contrasto con l'altro, di assumere in via esclusiva le decisioni per la prole perché trattasi di una soluzione “ibrida” normativamente non prevista. La disciplina codicistica non consente un tertium genus fra affidamento condiviso ed esclusivo: i poteri decisionali in merito al minore possono essere attribuiti o in via paritaria ad entrambi i genitori oppure ad uno solo di essi allorquando è accertata l'inadeguatezza dell'altro genitore e la contrarietà della bigenitorialità all'interesse del minore.
Emerge dagli atti come (che il prossimo ottobre compirà 14 anni) viva ormai da circa un Per_1 decennio stabilmente in Piemonte insieme alla madre ove frequenta con regolarità la scuola e ove ha radicato i propri affetti ed i propri interessi, tra i quali la pratica a livello agonistico della pallavolo (v. rel. SS del 30.4.24, del 10.10.24 e del 12.3.25).
I rapporti tra i genitori hanno avuto negli anni un andamento variabile, alternando periodi di reciproca collaborazione a periodi di profonda sfiducia con reciproche accuse (v. rel. SS del 30.4.24).
Tuttavia, dalla lettura delle più recenti relazioni sociali (v. rel. del 10.10.24 e del 12.3.25) emerge che i genitori si sentono per le questioni burocratiche ed economiche e la ha riferito di AR non aver più ricevuto insulti telefonici o via messaggio.
La minore mantiene i rapporti con il padre, seppur limitati ai contatti “da remoto” in considerazione della distanza geografica e delle condizioni di salute del resistente.
Gli insegnanti hanno riferito che il spesso si mette in contatto con loro per ricevere CP_1 informazioni in ordine al rendimento scolastico della figlia ed i rapporti, inizialmente più tesi, si sono distesi grazie anche all'intermediazione del responsabile del plesso scolastico (v. rel. SS del 30.4.24 e del 12.3.25).
Nell'ultima relazione sociale viene dato atto che il ha rilasciato le autorizzazioni CP_1 scolastiche per le uscite sul territorio della figlia e ha inviato i moduli firmati con il consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per la ragazza, mostrando così un atteggiamento più collaborativo (v. rel. 12.3.25).
Alla luce di quanto sopra, considerata la rinuncia della ricorrente alle domande formulate con la memoria ex art. 473bis 17 co. 1 cpc e la maggior distensione dei rapporti fra le parti quale emerge dagli ultimi aggiornamenti sociali, ritiene il Collegio di disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni pagina 4 di 7 sulle questioni di ordinaria amministrazione, tenuto conto dell'esigenza di contenere i possibili motivi di contrasto genitoriale.
Quanto alla collocazione abitativa della minore, non vi sono ragioni per modificare l'attuale assetto di vita della ragazza che la vede da tempo stabilmente collocata presso la madre.
Con riguardo alle visite padre-figlia, si premette che il Tribunale per i Minorenni di Torino, con decreto del 16.1.19, aveva previsto la prosecuzione degli incontri in luogo neutro salve modifiche
(sospensione o liberalizzazione) su valutazione dei Servizi Sociali (cfr. doc. 20). Gli incontri da allora sono stati gradualmente liberalizzati, salva la presenza dell'educatore all'inizio o alla fine della visita.
L'ultimo incontro padre-figlia monitorato risulta essere avvenuto a dicembre 2019 (v. rel. SS del
30.4.24).
Da quel momento, ha intrattenuto con il padre rapporti per lo più telefonici, in totale Per_1 autonomia.
Si ritiene che, in considerazione dell'evoluzione dei rapporti padre-figlia, delle modalità con cui sinora si sono svolti e, specialmente, dell'età della minore (che ad ottobre compirà 14 anni), le visite possano avvenire liberamente secondo le modalità indicate in dispositivo, ma subordinatamente al gradimento della ragazza.
Quanto ai contatti telefonici, non si ritiene di doverne dettare una disciplina di dettaglio, potendo essi avvenire liberamente, come già di fatto avvengono.
È opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi
Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della ragazza.
Sul contributo mantenimento della prole
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della figlia pari a € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
La ricorrente risulta lavorare come OSS con una retribuzione mensile in media di E.
1.200 al mese, calcolata su 12 mensilità (cfr. CU 2021, Mod. 730/22 e CU 2023); ha riferito di vivere -senza però documentarlo- in una casa in comproprietà con il nuovo compagno, con cui divide le spese di mutuo pari a complessivi € 1.040.
Quanto al resistente, la ha allegato che egli è pensionato e la circostanza risulta anche AR dalla relazione sociale (ove è indicato che il è un ex agente di Polizia in pensione) e non è CP_1 smentita da prove contrarie.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei redditi dichiarati e documentati della ricorrente e della capacità economica del resistente quale è ragionevole presumere in ragione dell'età e dell'intervenuto pensionamento, considerati i compiti di accudimento della prole gravanti in via esclusiva sulla ricorrente (stante il collocamento della figlia presso la madre), valutate le esigenze economiche della figlia in relazione all'età e considerato che il ha altri due figli, ritiene il CP_1 Collegio di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Detto contributo è dovuto a far data dal deposito del ricorso.
Quanto all'assegno unico, si dispone che esso sia interamente percepito dalla , AR trattandosi del genitore che convive stabilmente con la figlia e che provvede, dunque, ai bisogni e alle necessità quotidiane della medesima (cfr. Cass. Civ. 4672/25). Per contro, i rapporti padre-figlia sono assai limitati.
pagina 5 di 7 Sulle spese di lite
In ragione della sostanziale soccombenza ex art. 91 cpc, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese del presente giudizio così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM
147/22.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad
E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità, dell'assenza di attività di assunzione probatoria e della mancata opposizione del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai AR CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, salve diverse e più ampie intese fra le parti, secondo le seguenti modalità, subordinatamente al gradimento della minore:
− un fine settimana al mese;
− metà delle festività natalizie, alternando dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− metà delle festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− nel periodo estivo, due settimane non consecutive in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che i contatti telefonici padre-figlia avvengano liberamente secondo il gradimento della ragazza;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico della minore da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e per l'attivazione di ogni più utile intervento di supporto nell'interesse della ragazza, fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
DISPONE che , a far data dal deposito del ricorso, contribuisca al mantenimento CP_1 della figlia, versando all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 300, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate o necessitate e documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino, qui richiamato;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il resistente all'integrale rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
pagina 6 di 7 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 06.06.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Persona_2
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