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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2116/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 5.11.2024 nel registro generali degli affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2116/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Amato, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Amato, giusta mandato in atti Parte_2
-ricorrente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
FATTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 20.9.2013, in Molfetta, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta (Atto n. 204 - Parte II – Serie A – Anno
2013).
Con ricorso congiunto depositato in data 5.11.2024 hanno domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi. Per_ I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli ( nato il [...], e nato il Per_1
30.10.2019) e di essersi separati giusta sentenza n. 1432/2023, pubb. il 1.10.2023, emessa dal Tribunale di
Trani nel giudizio iscritto al n. 3137/2023, non impugnata nei termini di legge, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta sentenza n. 1432/2023, pubb. il 1.10.2023, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al n. 3137/2023 RG, versata in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che è stato previsto l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale, ed è stato previsto l'obbligo a carico del padre di versare un contributo per il mantenimento degli stessi di € 200,00 mensili ciascuno, oltre aggiornamento secondo Part gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie giusta Protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico universale, prendendosi atto che i coniugi hanno rinunciato a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco e degli ulteriori accordi raggiunti dagli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 20.9.2013, in Molfetta, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta (Atto n. 204
- Parte II – Serie A – Anno 2013), alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 5.11.2024 nel registro generali degli affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2116/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Amato, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Amato, giusta mandato in atti Parte_2
-ricorrente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
-intervenuta-
FATTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 20.9.2013, in Molfetta, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta (Atto n. 204 - Parte II – Serie A – Anno
2013).
Con ricorso congiunto depositato in data 5.11.2024 hanno domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi. Per_ I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione sono nati due figli ( nato il [...], e nato il Per_1
30.10.2019) e di essersi separati giusta sentenza n. 1432/2023, pubb. il 1.10.2023, emessa dal Tribunale di
Trani nel giudizio iscritto al n. 3137/2023, non impugnata nei termini di legge, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta sentenza n. 1432/2023, pubb. il 1.10.2023, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al n. 3137/2023 RG, versata in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che è stato previsto l'affido condiviso dei figli, con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale, ed è stato previsto l'obbligo a carico del padre di versare un contributo per il mantenimento degli stessi di € 200,00 mensili ciascuno, oltre aggiornamento secondo Part gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie giusta Protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico universale, prendendosi atto che i coniugi hanno rinunciato a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco e degli ulteriori accordi raggiunti dagli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 20.9.2013, in Molfetta, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Molfetta (Atto n. 204
- Parte II – Serie A – Anno 2013), alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore