Articolo 2 della Legge 3 dicembre 1980, n. 805
Articolo 1
Versione
24 dicembre 1980
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per il riordinamento del sistema di controllo dei prezzi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 dicembre 1980