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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente a [...], C. F. , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dagli Avv. ti Lucia Callari e Natale Marchese, presso il cui studio sito in Catania, via
Ruggero Settimo n. 71, è elettivamente domiciliato;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in c. da Minà n.7, C. F. , rappresentata e difesa da se stessa ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in ANAgata Militello, località
Minà n. 7;
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 per proporre opposizione all'esecuzione avverso il precetto, Controparte_2 notificato, in data 19 giugno 2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
43.508,87 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 124/07 emesso il 22.05.2007 dal Tribunale di
Patti e della sentenza n. 30/2013 emessa dal Tribunale di Patti il 04.03.2013.
1 R.G. 730/2024
Lamentava l'errato calcolo da parte della creditrice degli interessi legali, tanto nella misura quanto nella decorrenza, l'errata applicazione della rivalutazione monetaria non dovuta e il calcolo delle spese generali al 15% anziché al 12,5% come indicato in decreto ingiuntivo.
Deduceva altresì l'errato calcolo degli interessi sulle somme liquidate a titolo di spese legali nel giudizio definito dalla sentenza n. 30/2013 e l'errata applicazione della rivalutazione monetaria.
Opponeva altresì in compensazione un credito per un importo complessivo pari a €
3.488,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva, derivante dall'ordinanza del Tribunale di Patti emessa in data 24.04.2022 con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dall'odierna opposta avverso la sospensione di una procedura esecutiva a danno dell'opponente e dalla condanna alle spese del giudizio in seno alla sentenza n. 1151/2024.
Contestava la somma di € 53,45 chiesta a titolo di notifica del pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva n. 42/2017 poiché quest'ultima risultava allo stato sospesa e pertanto nessuna somma poteva essere chiesta fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, con compara di risposta, l'Avv. contestando Controparte_1 interamente quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'opponente.
Sosteneva la corretta applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT poiché trattasi di debito di valuta.
Specificava che effettivamente gli interessi sulla somma disposta nel D. I. n. 124/2007 (pari a € 10.070,91) erano stati erroneamente calcolati dal 31.03.1993 anziché dalla data corretta del
22.05.2007.
Spiegava che anche le somme inerenti alle spese pari a € 504,33 (spese di registrazione del d. i. n. 124/07 pagate il 18.03.2009) e a € 168,00 (spese registrazione sentenza n. 30/2013 pagate il 2.10.2013) andavano maggiorate sia degli interessi legali sia della rivalutazione monetaria.
Non si opponeva alla chiesta compensazione.
Deduceva l'infondatezza della doglianza di controparte poiché le somme inserite nell'atto di precetto, relative alla procedura esecutiva n. 42/2017 che risulta sospesa, riguardano solo le spese di notifica del precetto e non le spese e i compensi del giudizio.
2 R.G. 730/2024
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., a seguito di concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
2. Parte opponente chiede dichiararsi la nullità dell'atto di precetto e la non dovutezza delle somme ad esso sottese per i motivi esposti in narrativa.
Va preliminarmente osservato che mediante l'opposizione all'esecuzione viene instaurato un processo di cognizione -non già nell'ambito del processo esecutivo ma esternamente ad esso- inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata o intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, avendo il giudizio di opposizione a precetto natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo (di cui parte opposta deve fornire idonea dimostrazione), spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cass., n. 5635/2017).
2.1 Svolte le superiori premesse teoriche, va osservato che con il primo motivo parte opponente lamenta l'errato calcolo degli interessi e l'errata applicazione della rivalutazione monetaria sulla somma derivante dal decreto ingiuntivo n. 124/2007, la cui sorte capitale è pari a € 10.070,91.
Al fine di verificare la corretta applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria va preliminarmente stabilito se si tratta di un debito di valore o di valuta.
La distinzione tra debiti di valore e debiti di valuta, nei suoi caratteri generali, è stata per la prima volta elaborata dalla Giurisprudenza nel 1983 (Cass. civ., ss.uu. n. 1464/1983) ed è tutt'ora condivisa dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale afferma che “le obbligazioni
3 R.G. 730/2024
di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro” (cfr. Cass. Civ. N.
634/1995).
Dunque, oggetto dei debiti di valuta è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1227 c.c. al principio nominalistico secondo il quale le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo oggetto della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata.
Nei debiti di valore, invece, l'obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l'equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l'oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari;
le obbligazioni aventi ad oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono ontologicamente sottratte al principio nominalistico, perché l'importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell'obbligazione primaria sostituita e, pertanto, non può restare insensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.
Volgendo al caso in specie va detto che il debito per cui è causa trova la sua fonte, in parte, in un assegno impagato azionato in via monitoria, ragion per cui appare chiaro che si tratta di un debito di valuta e come tale produttivo dei soli interessi legali e non soggetto alla rivalutazione monetaria.
Quanto appena esposto vale anche per le somme precettate derivanti dalla liquidazione delle spese del giudizio nella sentenza n. 30/2013, pari a € 2.100,00, e per le somme relative alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 124/2007 (€ 504,33) e della sentenza n.
30/2013 (€ 168,00) per le quali parte opposta ha erroneamente ritenuto di applicare la rivalutazione monetaria.
La doglianza di parte opponente può trovare dunque accoglimento e, pertanto, le somme dovute dal Sig. all'odierna opposta, vanno epurate della rivalutazione monetaria e Pt_1 maggiorate dei soli interessi legali.
2.2 Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione trova accoglimento anche quello relativo all'errato calcolo delle spese generali sulla somma liquidata in relazione alle spese legali del procedimento per decreto ingiuntivo;
dall'esame del provvedimento emanato dal giudice
4 R.G. 730/2024
emerge infatti che le spese generali erano state liquidate al 12,5% come correttamente rilevato da parte opponente.
2.3 Con riferimento alle somme precettate relative alle spese di notifica dell'atto di pignoramento risulta convincente, ad opinione dello scrivente, la tesi di parte opponente secondo cui, essendo ancora pendente il relativo procedimento esecutivo, nessuna somma può essere chiesta in seno al precetto poiché le spese relative alla fase dell'esecuzione possono essere liquidate solo dal giudice al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
2.4 In merito, invece, alla questione relativa agli interessi moratori (da applicarsi sia sulla somma derivante dal d.i. n. 124/07 sia su quella derivante dalla sentenza n. 30.2013) chiesti dall'opposta in sede di note per la conciliazione depositate in data 30.01.2025 va preliminarmente osservato che “In tema di obbligazioni pecuniarie, in effetti, gli interessi (contrariamente
a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr Trib. Potenza sent. n. 1254/2023).
Del medesimo avviso è anche la Suprema Corte secondo la quale “il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.” (cfr Cass. Civ. n. 19015/2024).
Sulla base dei principi sopra esposti è possibile affermare che il riconoscimento degli interessi in misura superiore al saggio legale deve essere statuita dal Giudice del titolo esecutivo a seguito di espressa domanda di parte.
Ora, nel caso in specie la parte creditrice si è limitata a chiedere solo gli interessi legali (così come liquidati nei titoli esecutivi) e la domanda di interessi moratori è sopraggiunta solo in seno alle note depositate in data 30.01.2025 successivamente allo scadere dei termini delle memorie ex art. 171 ter, venendo perciò spiegata oltre i termini preclusivi propri del rito.
5 R.G. 730/2024
Di fatti devesi osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto, è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nel rispetto alle preclusioni processuali previste dall'art. 171-ter c.p.c.
Per le superiori ragioni, pertanto, la domanda avente ad oggetto gli interessi moratori risulta tardivamente ed irritualmente proposta e non può trovare accoglimento.
2.5 Proseguendo nel merito delle censure rimane da esaminare il motivo relativo ai crediti in compensazione vantati dall'opponente.
Il deduce, infatti, di essere a sua volta titolare di più crediti nei confronti Pt_1 dell'opposta Avv. . CP_1
Precisamente tali crediti ammonterebbero ad:
-€ 949,50 (oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) derivanti dalla condanna dell'odierna opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio nel procedimento di reclamo avverso la sospensione della procedura esecutiva n. 42/2017;
- € 2.538,50 (oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) derivanti dalla condanna dell'odierna opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio in seno alla sentenza n.
1151/2024.
Sulle superiori somme non risulta alcuna contestazione da parte dell'opposta che, anzi, ne riconosce la dovutezza.
Per le ragioni già indicate, quindi, va dichiarato che è titolare di un Parte_1 credito pari a € 5.089,41 (comprensivo di spese generali al 15%, IVA e CPA) nei confronti dell'opposta . Controparte_1
2.6 Dall'applicazione concreta di quanto sopra esposto ne deriva che le somme dovute dal signor ll'odierna opposta sono le seguenti: Pt_1
1. Sorte liquidata nel DI. n. 124/07 € 10.070,91
2. Int. legali dal 30.09.1993 al 3.6.2024 € 9.149,33
3. Diritti e onorari liquidati nel DI. n. 124/07 € 602,50
4. Spese vive € 93,00
6 R.G. 730/2024
5. Spese generali al 12.5% su € 602,50 € 75,31
6. CPA al 4% su € 677,81 € 27,11
7. IVA al 22% su € 704,92 € 155,08
8. Spese di registrazione D.I., pagate il 18.3.2009 € 504,33
9. Interessi legali spese registrazione D. I. n.
€ 101,57
124.2007
10. Spese liquidate nel giudizio di opp. definito
€ 2.100,00 con la sent. n. 30/2013
11. Interessi legali € 259,15
12. Spese generali al 15% su € 2.100,00 € 504,33
13. CPA al 4% su € 2.415,00 € 96,60
14. IVA al 22% su € 2.511,60 € 552,55
15. Spese di registrazione sent. 30/13 pagate il
€ 168,00
.10.2013
16. Interessi legali su spese reg. sent. n. 30/2013 € 18,29
17. Totale € 24.318,73
18. Somme portate in compensazione - € 5.089,41
19. TOTALE € 19.229,32
Da quanto sopra esposto ne deriva che, detratta la somma da portare in compensazione nei termini di cui supra, il credito vantato dall'Avv. nei confronti dell'odierno Controparte_1 opponente è pari a € 19.229,32.
Va a questo punto dato atto che in corso di causa il signor ha provveduto ad Pt_1 effettuare un pagamento per l'importo, pari a € 21.579,39, per la cui eccedenza era stata sospesa l'efficacia esecutiva da questo Tribunale con ordinanza del 14.02.2025, tuttavia nessuna statuizione sull'eventuale restituzione dell'eccedenza viene pronunziata da questo Tribunale in difetto di espressa domanda di parte.
Si ricorda l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
27032/2014; Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992) con cui la Corte Suprema di Cassazione
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ha reiteratamente e univocamente affermato il principio di diritto secondo il quale il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di €
24.279,55 mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, pari a € 19.229,32, dovuta alla data di notifica del medesimo.
3.- Le spese del giudizio stante la parziale reciproca soccombenza vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 730/2024 vertente tra Pt_1
(opponente)
contro
Avv. (opposta), disattesa e
[...] Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la parziale inefficacia del precetto opposto, notificato in data 7.06.2024, relativamente alla somma di € 24.279,55;
2. Dichiara che non ha diritto ad agire per l'esecuzione forzata per Controparte_1
somme eccedenti il proprio credito ammontante ad euro 19.229,32;
3. Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 1.7.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 730 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente a [...], C. F. , rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dagli Avv. ti Lucia Callari e Natale Marchese, presso il cui studio sito in Catania, via
Ruggero Settimo n. 71, è elettivamente domiciliato;
- OPPONENTE -
CONTRO
AVV. , nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 residente in c. da Minà n.7, C. F. , rappresentata e difesa da se stessa ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in ANAgata Militello, località
Minà n. 7;
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 per proporre opposizione all'esecuzione avverso il precetto, Controparte_2 notificato, in data 19 giugno 2024, con il quale veniva intimato il pagamento della somma di €
43.508,87 in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 124/07 emesso il 22.05.2007 dal Tribunale di
Patti e della sentenza n. 30/2013 emessa dal Tribunale di Patti il 04.03.2013.
1 R.G. 730/2024
Lamentava l'errato calcolo da parte della creditrice degli interessi legali, tanto nella misura quanto nella decorrenza, l'errata applicazione della rivalutazione monetaria non dovuta e il calcolo delle spese generali al 15% anziché al 12,5% come indicato in decreto ingiuntivo.
Deduceva altresì l'errato calcolo degli interessi sulle somme liquidate a titolo di spese legali nel giudizio definito dalla sentenza n. 30/2013 e l'errata applicazione della rivalutazione monetaria.
Opponeva altresì in compensazione un credito per un importo complessivo pari a €
3.488,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva, derivante dall'ordinanza del Tribunale di Patti emessa in data 24.04.2022 con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dall'odierna opposta avverso la sospensione di una procedura esecutiva a danno dell'opponente e dalla condanna alle spese del giudizio in seno alla sentenza n. 1151/2024.
Contestava la somma di € 53,45 chiesta a titolo di notifica del pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva n. 42/2017 poiché quest'ultima risultava allo stato sospesa e pertanto nessuna somma poteva essere chiesta fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione e dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di precetto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, con compara di risposta, l'Avv. contestando Controparte_1 interamente quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'opponente.
Sosteneva la corretta applicazione della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT poiché trattasi di debito di valuta.
Specificava che effettivamente gli interessi sulla somma disposta nel D. I. n. 124/2007 (pari a € 10.070,91) erano stati erroneamente calcolati dal 31.03.1993 anziché dalla data corretta del
22.05.2007.
Spiegava che anche le somme inerenti alle spese pari a € 504,33 (spese di registrazione del d. i. n. 124/07 pagate il 18.03.2009) e a € 168,00 (spese registrazione sentenza n. 30/2013 pagate il 2.10.2013) andavano maggiorate sia degli interessi legali sia della rivalutazione monetaria.
Non si opponeva alla chiesta compensazione.
Deduceva l'infondatezza della doglianza di controparte poiché le somme inserite nell'atto di precetto, relative alla procedura esecutiva n. 42/2017 che risulta sospesa, riguardano solo le spese di notifica del precetto e non le spese e i compensi del giudizio.
2 R.G. 730/2024
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., a seguito di concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
2. Parte opponente chiede dichiararsi la nullità dell'atto di precetto e la non dovutezza delle somme ad esso sottese per i motivi esposti in narrativa.
Va preliminarmente osservato che mediante l'opposizione all'esecuzione viene instaurato un processo di cognizione -non già nell'ambito del processo esecutivo ma esternamente ad esso- inteso a conseguire il riconoscimento dell'inidoneità dell'atto posto a fondamento dell'esecuzione preannunciata o intrapresa a dar luogo all'esecuzione stessa: la contestazione della legittimità dell'azione esecutiva risulta dunque poter essere sollevata o per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
o per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente;
o per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti;
o ancora per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti;
o per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale;
o per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale;
oppure infine per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione.
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, avendo il giudizio di opposizione a precetto natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo (di cui parte opposta deve fornire idonea dimostrazione), spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cass., n. 5635/2017).
2.1 Svolte le superiori premesse teoriche, va osservato che con il primo motivo parte opponente lamenta l'errato calcolo degli interessi e l'errata applicazione della rivalutazione monetaria sulla somma derivante dal decreto ingiuntivo n. 124/2007, la cui sorte capitale è pari a € 10.070,91.
Al fine di verificare la corretta applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria va preliminarmente stabilito se si tratta di un debito di valore o di valuta.
La distinzione tra debiti di valore e debiti di valuta, nei suoi caratteri generali, è stata per la prima volta elaborata dalla Giurisprudenza nel 1983 (Cass. civ., ss.uu. n. 1464/1983) ed è tutt'ora condivisa dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale afferma che “le obbligazioni
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di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro” (cfr. Cass. Civ. N.
634/1995).
Dunque, oggetto dei debiti di valuta è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1227 c.c. al principio nominalistico secondo il quale le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull'importo oggetto della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata.
Nei debiti di valore, invece, l'obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l'equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l'oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari;
le obbligazioni aventi ad oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono ontologicamente sottratte al principio nominalistico, perché l'importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell'obbligazione primaria sostituita e, pertanto, non può restare insensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.
Volgendo al caso in specie va detto che il debito per cui è causa trova la sua fonte, in parte, in un assegno impagato azionato in via monitoria, ragion per cui appare chiaro che si tratta di un debito di valuta e come tale produttivo dei soli interessi legali e non soggetto alla rivalutazione monetaria.
Quanto appena esposto vale anche per le somme precettate derivanti dalla liquidazione delle spese del giudizio nella sentenza n. 30/2013, pari a € 2.100,00, e per le somme relative alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 124/2007 (€ 504,33) e della sentenza n.
30/2013 (€ 168,00) per le quali parte opposta ha erroneamente ritenuto di applicare la rivalutazione monetaria.
La doglianza di parte opponente può trovare dunque accoglimento e, pertanto, le somme dovute dal Sig. all'odierna opposta, vanno epurate della rivalutazione monetaria e Pt_1 maggiorate dei soli interessi legali.
2.2 Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione trova accoglimento anche quello relativo all'errato calcolo delle spese generali sulla somma liquidata in relazione alle spese legali del procedimento per decreto ingiuntivo;
dall'esame del provvedimento emanato dal giudice
4 R.G. 730/2024
emerge infatti che le spese generali erano state liquidate al 12,5% come correttamente rilevato da parte opponente.
2.3 Con riferimento alle somme precettate relative alle spese di notifica dell'atto di pignoramento risulta convincente, ad opinione dello scrivente, la tesi di parte opponente secondo cui, essendo ancora pendente il relativo procedimento esecutivo, nessuna somma può essere chiesta in seno al precetto poiché le spese relative alla fase dell'esecuzione possono essere liquidate solo dal giudice al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, ai sensi dell'art. 614 c.p.c.
2.4 In merito, invece, alla questione relativa agli interessi moratori (da applicarsi sia sulla somma derivante dal d.i. n. 124/07 sia su quella derivante dalla sentenza n. 30.2013) chiesti dall'opposta in sede di note per la conciliazione depositate in data 30.01.2025 va preliminarmente osservato che “In tema di obbligazioni pecuniarie, in effetti, gli interessi (contrariamente
a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria) hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr Trib. Potenza sent. n. 1254/2023).
Del medesimo avviso è anche la Suprema Corte secondo la quale “il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.” (cfr Cass. Civ. n. 19015/2024).
Sulla base dei principi sopra esposti è possibile affermare che il riconoscimento degli interessi in misura superiore al saggio legale deve essere statuita dal Giudice del titolo esecutivo a seguito di espressa domanda di parte.
Ora, nel caso in specie la parte creditrice si è limitata a chiedere solo gli interessi legali (così come liquidati nei titoli esecutivi) e la domanda di interessi moratori è sopraggiunta solo in seno alle note depositate in data 30.01.2025 successivamente allo scadere dei termini delle memorie ex art. 171 ter, venendo perciò spiegata oltre i termini preclusivi propri del rito.
5 R.G. 730/2024
Di fatti devesi osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto, è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio nel rispetto alle preclusioni processuali previste dall'art. 171-ter c.p.c.
Per le superiori ragioni, pertanto, la domanda avente ad oggetto gli interessi moratori risulta tardivamente ed irritualmente proposta e non può trovare accoglimento.
2.5 Proseguendo nel merito delle censure rimane da esaminare il motivo relativo ai crediti in compensazione vantati dall'opponente.
Il deduce, infatti, di essere a sua volta titolare di più crediti nei confronti Pt_1 dell'opposta Avv. . CP_1
Precisamente tali crediti ammonterebbero ad:
-€ 949,50 (oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) derivanti dalla condanna dell'odierna opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio nel procedimento di reclamo avverso la sospensione della procedura esecutiva n. 42/2017;
- € 2.538,50 (oltre spese generali al 15%, IVA e CPA) derivanti dalla condanna dell'odierna opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio in seno alla sentenza n.
1151/2024.
Sulle superiori somme non risulta alcuna contestazione da parte dell'opposta che, anzi, ne riconosce la dovutezza.
Per le ragioni già indicate, quindi, va dichiarato che è titolare di un Parte_1 credito pari a € 5.089,41 (comprensivo di spese generali al 15%, IVA e CPA) nei confronti dell'opposta . Controparte_1
2.6 Dall'applicazione concreta di quanto sopra esposto ne deriva che le somme dovute dal signor ll'odierna opposta sono le seguenti: Pt_1
1. Sorte liquidata nel DI. n. 124/07 € 10.070,91
2. Int. legali dal 30.09.1993 al 3.6.2024 € 9.149,33
3. Diritti e onorari liquidati nel DI. n. 124/07 € 602,50
4. Spese vive € 93,00
6 R.G. 730/2024
5. Spese generali al 12.5% su € 602,50 € 75,31
6. CPA al 4% su € 677,81 € 27,11
7. IVA al 22% su € 704,92 € 155,08
8. Spese di registrazione D.I., pagate il 18.3.2009 € 504,33
9. Interessi legali spese registrazione D. I. n.
€ 101,57
124.2007
10. Spese liquidate nel giudizio di opp. definito
€ 2.100,00 con la sent. n. 30/2013
11. Interessi legali € 259,15
12. Spese generali al 15% su € 2.100,00 € 504,33
13. CPA al 4% su € 2.415,00 € 96,60
14. IVA al 22% su € 2.511,60 € 552,55
15. Spese di registrazione sent. 30/13 pagate il
€ 168,00
.10.2013
16. Interessi legali su spese reg. sent. n. 30/2013 € 18,29
17. Totale € 24.318,73
18. Somme portate in compensazione - € 5.089,41
19. TOTALE € 19.229,32
Da quanto sopra esposto ne deriva che, detratta la somma da portare in compensazione nei termini di cui supra, il credito vantato dall'Avv. nei confronti dell'odierno Controparte_1 opponente è pari a € 19.229,32.
Va a questo punto dato atto che in corso di causa il signor ha provveduto ad Pt_1 effettuare un pagamento per l'importo, pari a € 21.579,39, per la cui eccedenza era stata sospesa l'efficacia esecutiva da questo Tribunale con ordinanza del 14.02.2025, tuttavia nessuna statuizione sull'eventuale restituzione dell'eccedenza viene pronunziata da questo Tribunale in difetto di espressa domanda di parte.
Si ricorda l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
27032/2014; Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992) con cui la Corte Suprema di Cassazione
7 R.G. 730/2024
ha reiteratamente e univocamente affermato il principio di diritto secondo il quale il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alla somma di €
24.279,55 mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, pari a € 19.229,32, dovuta alla data di notifica del medesimo.
3.- Le spese del giudizio stante la parziale reciproca soccombenza vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 730/2024 vertente tra Pt_1
(opponente)
contro
Avv. (opposta), disattesa e
[...] Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la parziale inefficacia del precetto opposto, notificato in data 7.06.2024, relativamente alla somma di € 24.279,55;
2. Dichiara che non ha diritto ad agire per l'esecuzione forzata per Controparte_1
somme eccedenti il proprio credito ammontante ad euro 19.229,32;
3. Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 1.7.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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