Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2014, n. 35525
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Sentenza 7 agosto 2014

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In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna, nè preclude l'emissione di una nuova misura coercitiva personale, atteso il disposto dell'art. 9, comma quinto, della legge cit., quando sussiste il pericolo di fuga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2014, n. 35525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35525
    Data del deposito : 7 agosto 2014

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