Sentenza 7 agosto 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza del termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, ma non determina alcuna conseguenza sulla validità della decisione sulla consegna, nè preclude l'emissione di una nuova misura coercitiva personale, atteso il disposto dell'art. 9, comma quinto, della legge cit., quando sussiste il pericolo di fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2014, n. 35525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35525 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 07/08/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI A. - rel. Consigliere - N. 16
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 28798/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND IE DA, nato a [...]-Romania) il 27/06/1980;
avverso la sentenza in data 20 maggio 2014 della Corte di appello di Bari nei procedimenti riuniti n. 8/2012, n. 21/2012 e n. 8/2014 Reg. MAE;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 agosto 2014 dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il Pubblico Ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Delehaye Enrico, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 maggio 2014, emessa all'esito di lunga istruttoria nei procedimenti riuniti n. 8/2012, n. 21/2012 e n. 8/2014, ha accolto le richieste di consegna di IN IE DA, ritenuto la stessa persona fisica indicata negli atti col cognome CU, avanzate dal Tribunale di VA, in Romania, per l'esecuzione di due sentenze di condanna, oggetto di distinti mandati di arresto europeo (d'ora in avanti abbreviati nella sigla MAE): a) sentenza pronunciata il 14/10/2010 dal Tribunale di Dolj, confermata dalla sentenza della Corte di appello di VA del 17/12/2010, di condanna di CU IE DA alla pena di anni sette di reclusione per i reati di rapina a mano armata e violazione di domicilio, commessi il 7 marzo 2008 in LI (oggetto di MAE registrato col n. 8/2012); b) sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, emessa dal Tribunale di VA il 23/06/2011, nei confronti dello stesso CU, per il reato di guida senza patente, commesso il 2/09/2009 e l'11/02/2009 in VA (oggetto di due distinti MAE, pervenuti a distanza di tempo l'uno dall'altro, registrati coi numeri 21/2012 e 8/2014). Contestualmente alla decisione di consegna la Corte ha disposto l'immediata applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del IN (CU), al fine di assicurarne la consegna all'Autorità richiedente. A sostegno della decisione la Corte ha addotto, nella parte di interesse in questa sede, che non sussistevano dubbi sull'identità fisica tra la persona indicata nelle sentenze di condanna col cognome CU e quella identificata in Italia col diverso cognome "IN", tenuto conto dei seguenti elementi: a) informazioni e documenti trasmessi dall'Autorità rumena, attestanti il matrimonio contratto dal CU, in Romania, con donna avente il cognome "IN" e l'assunzione da parte del marito, come consentito dalla legge rumena, del cognome della moglie;
b) corrispondenza delle immagini fotografiche del CU, inviate dall'Autorità rumena, ai rilievi fotografici del "IN", arrestato in Italia il 16 marzo 2012 e rimesso in libertà il successivo 7 giugno per il prolungamento istruttorio del procedimento di consegna attiva: tale corrispondenza fotografica è stata accompagnata dall'espresso riconoscimento, da parte della Corte distrettuale, di alcuni mutamenti fisiognomia nelle persone effigiate, che sono stati attribuiti al passaggio del tempo e apprezzati come non alteranti le principali caratteristiche somatiche ritenute conformi nei documenti fotografici comparati;
c) coincidenza delle generalità del IN, arrestato in Italia, con quelle del CU, ricercato in Romania;
d) evidente somiglianzà, secondo la Corte distrettuale, tra le impronte papillari prelevate al IN in Italia, all'atto del suo arresto, e quelle trasmesse dall'Autorità giudiziaria rumena su richiesta del giudice italiano, evincibile in particolare per le dita anulare e mignolo della mano destra, ma rilevabile, secondo la Corte d'appello, anche per le altre dita nonostante l'insufficiente pressione di alcune impronte sulla carta. A sostegno, poi, dell'arresto del IN (CU), disposto consensualmente alla consegna dopo oltre due anni dall'inizio del procedimento, la Corte distrettuale ha addotto, testualmente, "di dover disporre nuovamente la custodia cautelare" della persona richiesta, "ad evitare che si sottragga con la fuga alla consegna".
2. Avverso tale sentenza e contestuale ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere ha proposto due distinti atti di ricorso per cassazione il IN tramite il difensore, avvocato Antonio Contaldi del foro di Bari, che sviluppa sei motivi di censura della decisione di consegna e due motivi di impugnazione dell'ordinanza di applicazione della misura custodiate. Tali motivi, per esigenze di economia espositiva, saranno illustrati insieme alle considerazioni in diritto di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso avverso la sentenza e le corrispondenti osservazioni di questa Corte sono, nell'ordine, i seguenti.
1.1. Violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 10, comma 4, per omesso avviso al difensore della fissazione dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di consegna, con la conseguente nullità assoluta della decisione adottata in violazione del diritto di difesa.
Tale censura è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il difensore di fiducia del IN, nella persona dell'avvocato Antonio Contaldi, autore dell'attuale ricorso, risulta essere stato presente alle udienze di trattazione del procedimento senza sollevare alcuna eccezione circa il mancato avviso, donde la sicura sanatoria della pretesa nullità a norma dell'art. 184 c.p.p., comma 1. 1.2. Nullità della sentenza per evidente violazione del principio "ne bis in idem", posto che il MAE più recentemente registrato nel procedimento recante il numero 8/2014 è pertinente al medesimo titolo di condanna (sentenza 23/06/2011 del Tribunale di VA) del MAE già registrato nel procedimento numero 21/2012, e la Corte distrettuale, nel riunire i due procedimenti, non avrebbe dato atto di tale identità e non avrebbe esplicitamente respinto la richiesta più recente identica a quella precedente, sicché il IN risulterebbe estradato due volte per la stessa condanna. Tale censura è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché la richiesta di consegna è stata espressamente accolta per l'esecuzione di due sentenze di condanna e non di tre: quella emessa dal Tribunale di VA il 23/06/2011, oggetto del MAE reiterato di cui sopra, e quella (diversa) emessa dalla Corte di appello di VA il 17/12/2010.
1.3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 1, in relazione alla citata Legge, art. 6, comma 6, che impone il rifiuto della consegna se lo Stato membro di emissione non da corso alla richiesta della Corte dello Stato richiedente di trasmettere le informazioni integrative, ritenute necessarie per la decisione, entro un termine non superiore a trenta giorni.
Il procedimento, dopo la convalida dell'iniziale arresto del IN eseguito dalla Polizia di Stato di Bitonto il 16 marzo 2012, si era protratto per oltre due anni, fino alla decisione di consegna del 20 maggio 2014, per la necessità di ulteriori informazioni richieste dalla Corte di appello di Bari allo Stato di emissione, il quale, non avendo dato corso alla richiesta o avendola solo apparentemente evasa, almeno fino al 23 maggio 2012 (data, quest'ultima, della nota di risposta dell'Autorità rumena richiamata nella sentenza impugnata), era incorso nel superamento del termine di trenta giorni espressamente previsto per l'evasione della richiesta integrativa, ciò che avrebbe imposto di non dare corso alla domanda di consegna.
Osserva la Corte che la censura è inammissibile perché manifestamente infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di mandato di arresto europeo, il termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16, comma 1, decorre dal momento in cui la richiesta perviene all'autorità estera e ha natura ordinatoria, non influente pertanto sulla consegna della persona oggetto della richiesta (Sez. 6, n. 13463 del 28/03/2008, dep. 31/03/2008, Lubas, Rv. 239425; conformi: Sez. U n. 4614 del 2007 Rv. 235350, n. 33633 del 2007 Rv. 237054, n. 25829 del 2008 Rv. 240327, n. 27326 del 2010 Rv. 247784).
1.4. Impossibilità di verificare l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Dolj che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, emessa dal Tribunale di LI, aveva condannato il CU alla pena di anni sette di reclusione per i delitti di rapina e violazione di domicilio, per omessa trasmissione della sentenza della Corte di appello di VA che, confermando quella del Tribunale di Dolj, ne aveva determinato l'irrevocabilità. Conseguente incertezza sulla irrevocabilità della sentenza di condanna che avrebbe dovuto determinare il rigetto della richiesta di consegna.
Anche tale motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il MAE, di cui al procedimento n. 8/2012, fa espresso riferimento alla sentenza del Tribunale di LI in data 11 febbraio 2011, n. 2, che ha disposto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Dolj emessa il 14 ottobre 2010, n. 262, confermata dalla Corte di appello di VA il 17 dicembre 2010, n. 1517, recante condanna del CU (IN) alla pena di anni sette di reclusione per i reati di rapina a mano armata e violazione di domicilio, commessi il 7 marzo 2008 in LI.
Ne discende che non sussistè alcuna incertezza documentale sulla irrevocabilità di tale condanna, come si evince dalla suddetta sentenza del Tribunale di LI in data 11 febbraio 2011 che l'ha riconosciuta, corrispondente al nostro ordine di esecuzione.
1.5. Erroneità della decisione di accoglimento della richiesta di consegna, persistendo consistenti dubbi circa l'identità fisica del soggetto arrestato in Italia con le generalità di IN IE DA e di quello destinatario della richiesta di consegna, identificato nelle sentenze di condanna in CU IE DA. La defatigante istruttoria, con rinnovate richieste della Corte di appello di ulteriori informazioni e documenti, proverebbe la perplessità del decidente sullo spinoso problema dell'identità fisica della persona richiesta in consegna e di quella identificata, con altro nome, in Italia.
Il trasmesso certificato di registrazione del matrimonio del CU con tale IN Cerasela, contratto il 28 novembre 2009, a seguito del quale, come consentito dalla legge rumena, il marito avrebbe assunto il cognome della moglie, attesta una unione matrimoniale con relativo mutamento del cognome che precedette la sentenza di condanna in data 23 giugno 2011 del Tribunale di VA per guida senza patente, oggetto dei due MAE riuniti che riguardano il medesimo reato di guida senza patente, e, tuttavia, tale sentenza risulta emessa nei confronti del CU e non del IN. Non sussisterebbe, neppure, la certezza di identità anagrafica tra i predetti IN e CU, risultando il primo nato il [...] e il secondo in data incerta, indicata nella predetta sentenza del 23 giugno 2011 come corrispondente al 27/06/1980 o al 27/07/1980, con opzione per quest'ultima ed esclusione, comunque, della patente di guida rilasciata alla persona nata nell'una o nell'altra data giusta motivazione, in atti tradotta, della medesima decisione.
Anche la paternità del IN - SC sarebbe indicata in modo diverso nella nota 23/05/2012 del Tribunale di LI (padre:
IE) e nella scheda segnaletica della persona arrestata in Italia a nome IN (padre: OG).
Tali incertezze avrebbero imposto accertamenti tecnici dattiloscopici, con la disposizione di perizia di confronto tra i dati segnaletici provenienti dalla Romania e quelli rilevati dalla polizia italiana.
La Corte di merito, invece, avrebbe preferito affidarsi alla proprie percezioni, peraltro espresse anche in forma perplessa, procedendo direttamente alla comparazione tra i rilievi fotografici e dattiloscopici pertinenti alla persona richiesta in consegna, trasmessi dall'Autorità rumena, peraltro in fotocopie non compiutamente leggibili, e quelli della persona presente in Italia, nella quale si è ritenuto di identificare la prima, formulando, secondo il ricorrente, giudizi approssimativi e apodittici, sforniti della rigorosa affidabilità tecnico-scientifica che la delicatezza e complessità del caso avrebbe imposto.
Osserva la Corte che tale motivo è fondato.
Come si evince dalle stesse espressioni usate nella sentenza impugnata, l'individuazione operata dalla Corte di appello non è esente da incertezze, sia con riguardo alle foto segnaletiche messe a confronto, laddove afferma, testualmente, che le immagini inviate dall'Autorità giudiziaria rumena, comparate con quelle effettuate all'atto dell'arresto, "mostrano volti che, ancorché parzialmente mutati - soprattutto quanto alla dimensione complessiva - per il passaggio del tempo, non sono affatto diversi (...)"; sia, specialmente, con riguardo alla comparazione tra le impronte papillari prelevate al IN in Italia, all'atto dell'arresto, e quelle trasmesse dall'Autorità giudiziaria rumena, peraltro in fotocopia, laddove, pur dando atto della "evidente somiglianzà tra le stesse, evincibile in particolare per le dita anulare e mignolo della mano destra, ma rilevabile anche per le altre dita", la Corte distrettuale significativamente annota: "nonostante l'insufficiente pressione sulla carta per alcune impronte". Tali riserve, emergenti dal testo della medesima sentenza impugnata e pressoché inevitabili in una comparazione condotta con metodo del tutto empirico e non sui rilievi fotodattiloscopici in forma originale, tali non essendo le copie trasmesse, avrebbero imposto la disposizione di una perizia tecnica per un accertamento comparativo necessariamente rigoroso e puntuale.
1.6. La sentenza gravata, infine, secondo l'ultimo motivo di ricorso, sarebbe illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del ricorrente, quanto meno, ad eseguire, in Italia, le pene detentive infittegli dai giudici rumeni, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 24/06/2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro paese membro dell'Unione europea, il quale legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva nel territorio nazionale conformemente al diritto interno. In tale situazione verserebbe il IN, stabilmente residente in Italia da più anni, titolare di carta di identità rilasciatagli dal Comune di Bitonto;
munito di codice fiscale italiano, emesso dall'Agenzia delle entrate di Bari il 14/02/2013; titolare di contratto di locazione di immobile in Santo Spirito-Bari, stipulato il 2/12/2013, unitamente alla propria convivente, JO DR LA, nel quale è stato immediatamente rinvenuto e arrestato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di appello di Bari contestualmente alla sentenza, qui impugnata, in data 20/05/2014; padre di figlio minore con lui convivente, nato nel 1999, che frequenta regolarmente la scuola italiana;
impegnato come muratore, a chiamata, nel nostro paese dove è dedito ad onesto lavoro.
I predetti elementi sarebbero stati espressamente riconosciuti dalla stessa Corte di appello di Bari, in altra ordinanza emessa il 1 febbraio 2014, nella quale, dopo aver convalidato l'arresto subito dal IN il 31/01/2014 per il terzo MAE, relativo alla medesima condanna per guida senza patente del Tribunale di VA in data 23/06/2011, già oggetto di precedente MAE, aveva immediatamente disposto la liberazione dell'interessato non ravvisando alcun pericolo di fuga o altre esigenze cautelari.
Ritiene la Corte che anche il motivo appena illustrato sia fondato, essendo la sentenza impugnata totalmente carente di esame della ricorrenza, nel caso di specie, delle condizioni indicate nella predetta sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010 per l'esecuzione, in Italia, delle sentenze di condanna emesse dallo Stato membro richiedente nei confronti del IN, ove riconosciuto come la stessa persona condannata dai giudici rumeni;
e ciò sebbene il ricorrente avesse espressamente rifiutato la consegna.
2. Occorre ora procedere all'esame dei motivi di ricorso avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, contenuta nella medesima sentenza qui impugnata ed oggetto, a sua volta, di autonomo ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo è dedotta la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, art. 17 (comma 2), artt. 21 e 22 (commi 1 e 2).
Non avendo la Corte di appello deciso sulla richiesta di consegna nel termine di sessanta giorni dall'iniziale arresto del IN, eseguito il 16/03/2012, donde la sua legittima scarcerazione giusta ordinanza del 7/06/2012, la medesima Corte non avrebbe potuto disporre la custodia in carcere dello stesso IN, all'esito del procedimento di consegna, nella decisione che ha accolto la richiesta dello Stato rumeno.
Tale censura è infondata, poiché, come già chiarito da questa Corte, in tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna intervenuta successivamente (Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010, dep. 19/07/2010, Ros, Rv. 247831; conformi: n. 2450 del 2008 Rv. 238133, n. 35290 del 2008 Rv. 240721; n. 32964 del 2012 Rv. 253424); e, neppure, precludendo l'emissione di nuova misura coercitiva personale.
La decisione che accoglie la richiesta di consegna, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 17, benché successiva alla scadenza del termine di efficacia della misura restrittiva della libertà personale applicata dalla Corte di appello al tempo della ricezione del mandato di arresto europeo, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, o all'esito della convalida dell'arresto su iniziativa della polizia giudiziaria, ai sensi della citata Legge, artt. 11 e 13, legittima la reiterata applicazione della misura restrittiva della libertà personale nel caso di riconosciuta sussistenza del pericolo di fuga, non trovando applicazione le altre esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), giusta esclusione sancita dalla
L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5. Segue il rigetto della censura finora esaminata in punto di legittimità, da affermare, della misura cautelare personale applicata all'esito del procedimento di consegna, conclusosi con l'accoglimento della richiesta, nonostante la perdita di efficacia della misura restrittiva inizialmente adottata per decorso del termine di sessanta giorni, prorogabile non oltre novanta giorni, senza che sia stata emessa la decisione.
2.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso avverso la disposta misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti del IN, per mancanza di motivazione con riguardo al pericolo di fuga.
La sentenza impugnata, invero, si limita testualmente a disporre la custodia cautelare del prevenuto per "evitare che si sottragga con la fuga alla consegna", senza indicare alcun elemento a sostegno della concretezza del pericolo di fuga meramente enunciato, e ciò in contrasto con la documentazione in atti acquisita, attestante lo stabile inserimento socio-familiare del IN nel territorio italiano, peraltro già riconosciuto dalla stessa Corte di appello, come annotato dal ricorrente, allorché, arrestato dalla polizia giudiziaria il 31 gennaio 2014, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, sulla base del già ricordato MAE da ultimo registrato nel procedimento n. 8/2014, il IN, con ordinanza del 1 febbraio 2014 emessa, previa convalida dell'arresto, è stato immediatamente liberato per insussistenza del pericolo di fuga. In proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di mandato d'arresto europeo, la motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l'emissione della misura cautelare ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9, comma 5, deve assumere connotati di concretezza, essendo necessario che il giudizio prognostico si fondi su circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, dep. 21/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568; conformi: n. 4052 del 2008 Rv. 238393, n. 30047 del 2010 Rv. 247813).
Ed è evidente che, nel caso di specie, non solo tale giudizio è stato totalmente omesso dalla Corte distrettuale, ma esso è contraddetto dagli stessi atti acquisiti nel procedimento, i quali, solo pochi mesi prima, il 1 febbraio 2014, avevano giustificato, su ordine della medesima Corte d'appello, l'immediata liberazione del IN per riconosciuta inesistenza del pericolo di fuga, confermata altresì dalla circostanza che il ricorrente è stato arrestato nella propria abitazione, in Bitonto, subito dopo l'emissione della sentenza qui impugnata, nello stesso giorno del 20 maggio 2014.
2. Per tutte le ragioni anzidette, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che approfondirà anche l'istruttoria sull'identità della persona richiesta in consegna, come p da indicazioni che precedono;
mentre deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza, contenuta nella medesima sentenza, che ha disposto il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del IN, del quale va ordinata l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.
La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p. e dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla statuizione di consegna, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Annulla senza rinvio la stessa sentenza relativamente alla disposta misura cautelare della custodia in carcere e ordina l'immediata scarcerazione di IN IE DA, se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 7 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2014