Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2011, n. 45364
CASS
Sentenza 1 dicembre 2011

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Massime1

In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma primo, lett. f), della l. n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano. (Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca).

Commentari2

  • 1EPPO garantisce assenza di procedimenti per gli stessi fatti in altri stati? (Cass. 46140/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2022

    In un procedimento MAE nel quale venga invocato il motivo del rifiuto della pendenza in Itaia di un procedimento per gli stessi fatti deve esserci la manifestazione di un interesse dello Stato alla persecuzione del reato, interesse, che per essere riconoscibile, deve trovare fondamento in un dato oggettivo. L'assenza di un autonomo procedimento, rispetto al quale possa valutarsi un preponderante interesse dello Stato, fa venir meno qualsivoglia ragione giustificativa dell'esercizio della facoltà di rifiuto. Corte di Cassazione Sez. 6 penale Num. 46140 Anno 2021 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 15/12/2021 . deposito 16/12/2021 SENTENZA sul ricorso …

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  • 2MAE: Per la completezza informazioni basta l'indicazione della pena detentiva edittale massima.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 dicembre 2021

    Sentenze Indice: La massima La sentenza Fatto Diritto PQM La massima Cassazione penale , sez. VI , 15/12/2021 , deposito: 16/12/2021 , n. 46140 Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto Europeo processuale, al di là del tenore letterale della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. f, deve aversi riguardo alla sola indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia in base alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, sia in base alla legge italiana attuativa, tanto che nell'"Annex" della decisione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2011, n. 45364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45364
Data del deposito : 1 dicembre 2011

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