Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall'autorità di emissione non risulti la sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare richiesta dall'art. 1, comma terzo, L. 22 aprile 2005 n. 69, non determina di per sè l'ineseguibilità del mandato di arresto europeo.
Commentario • 1
- 1. Mandato d'arresto europeo deve essere firmato da un giudice (Cass. 39861/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2018
E' consentito dare esecuzione al Mandato d'arresto europeo solo se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice (e non da un PM o dalla polizia): la previsione assume natura sostanziale ed ha ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del mandato di arresto europeo. Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 31 agosto – 1 settembre 2017, n. 39861 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha disposto la consegna di P.R., cittadino italiano, all'autorità giudiziaria della Bulgaria in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso il 12 giugno 2017 dalla Procura …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
1 125 /09 MAE
SN 25 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 08/01/2009
SENTENZA N. 42, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. MILO NICOLA N. 043113/2008
3. Dott. CORTESE ARTURO "
4. Dott. LANZA LUIGI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) TO PA N. IL 25/12/1967
avverso SENTENZA del 05/12/2008
CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedraugolo, che CORTESE ARTURO
ha dicesto il regetto del ricorso
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P. Barone, che si è riportatoriportato al ricorso
له FATTO
Con sentenza in data 05.12.2008 la Corte di appello di Torino dichiarava l'accoglibilità della richiesta di consegna di OJ PA, destinatario di un
M.A.E. dell'A.G. spagnola, in relazione a un'accusa di truffa, commessa il
09.04.2008.
Propone ricorso il consegnando, deducendo in primo luogo che:
a) la Corte d'appello non ha superato con idonea e pertinente motivazione l'eccezione di mancanza di sottoscrizione dei documenti trasmessi al Ministero
dall'Autorità spagnola, essendosi limitata a rilevare la sufficienza della trasmissione degli stessi al Ministero da parte dell'autorità emittente;
b)- nella relazione sul fatto inviata dall'Autorità spagnola non è specificato il momento preciso in cui si sarebbe realizzata la condotta illecita.
Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la assoluta insufficienza degli elementi acquisiti ai fini dell'integrazione del grave quadro indiziario, e la illegittimità del rifiuto della Corte d'appello di acquisire la documentazione difensiva diretta a dimostrare che nel giorno del presunto reato lo OJ si trovava a
Roma.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, l'eccezione di mancanza di sottoscrizione dei documenti trasmessi al Ministero dall'Autorità spagnola, va anzitutto precisato che la garanzia individuata dall'art. 1, comma 3 legge n. 69/2005 non riguarda l'atto con cui si richiede allo Stato membro la consegna (ovvero il m.a.e. in senso stretto), ma si rivolge direttamente al provvedimento con cui si limita la libertà di una persona. Si tratta, cioè, di una garanzia sostanziale che ha ad oggetto il presupposto stesso del m.a.e., che deve avere natura giurisdizionale. In questa procedura la vera garanzia della libertà della persona non sta nel fatto che sia un'autorità giurisdizionale ad emettere il m.a.e., ma che il mandato trovi il suo fondamento in un provvedimento di un giudice.
Circa la concreta verifica di tale presupposto, peraltro, è stato sottolineato in giurisprudenza (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007-5/02/2007, Ramoci) che non solo nessuna disposizione della legge n. 69/2005 prevede l'acquisizione degli atti provenienti dall'autorità estera in copia autentica (nella specie, del provvedimento cautelare), ma che nessuna questione sulla conformità della copia all'originale può sollevarsi una volta che sia accertato che la copia è stata trasmessa in via ufficiale dall'autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia, organo deputato alla
"ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa" (art. 4 comma 2 legge n. 69/2005). La garanzia della
"autenticità" della copia così trasmessa comporta ovviamente anche la presunzione dell'esistenza di un originale e, quindi, dell'esclusione di vizi formali (quale, per riferirsi al motivo di ricorso in esame, la mancanza della sottoscrizione) che possano radicalmente invalidarlo.
Solo se sull'autenticità, in tal senso intesa, dei documenti trasmessi insorgano problemi specifici e concreti, dovrà procedersi agli ulteriori necessari accertamenti
(cfr. sul punto Cass. n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini). Non può integrare tale situazione il semplice rilievo che dalle copie ufficialmente trasmesse non risulti la sottoscrizione dell'A.G. richiedente, posto che in tal modo si andrebbe a rimettere in discussione proprio quella garanzia del fondamento della richiesta di consegna in un provvedimento giurisdizionale formalmente esistente, che il nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni tra le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione (sì da liberare i procedimenti da ogni inutile. appesantimento burocratico), ha inteso affidare alla trasmissione in via ufficiale delle copie degli atti.
Per completezza deve peraltro rilevarsi che, nella specie, nella copia del provvedimento restrittivo posto a base del MAE vengono riferiti sia il nominativo che la sottoscrizione del magistrato emittente.
4 Quanto al rilievo che nella relazione sul fatto inviata dall'Autorità spagnola non è specificato il momento preciso in cui si sarebbe realizzata la condotta illecita, si osserva che la prescrizione dell'art. 6 della legge 69 del 2005, secondo cui l'Autorità richiedente deve fra l'altro indicare il "momento" della commissione del reato, va ovviamente interpretata secondo buon senso e, quindi, con riferimento a un parametro temporale sufficientemente circoscritto, senza la pretesa di una precisione cronometrica (che potrebbe esulare dalle stesse informazioni dell'Autorità richiedente). Nella specie tale parametro è stato rispettato, emergendo dalle notizie fornite che il reato ascritto sarebbe stato commesso il 9 aprile 2008 e denunciato dalle presunte vittime (secondo quanto indicato nello stesso ricorso) alle ore 8,00 di tale giorno.
In ordine, infine, al motivo, con cui il ricorrente lamenta la assoluta insufficienza degli elementi acquisiti ai fini dell'integrazione del grave quadro indiziario, e la illegittimità del rifiuto della Corte d'appello di acquisire la documentazione difensiva diretta a dimostrare che nel giorno del presunto reato commesso in Madrid lo
OJ si trovava a Roma, deve osservarsi che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi "a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Cass. Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci;
Sez. F,
n. 33642 del 13/9/2005-14/9/2005, Hussain;
Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005-
26/9/2005, Ilie;
Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006-15/5/2006, Cusini;
Sez. 6, n. 8449 del
14/2/2007-28/2/2007, Piaggio).
Una volta effettuata tale verifica, esula, quindi, dai poteri conferiti al giudice nazionale sia ogni valutazione diretta in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, sia l'effettuazione di ulteriori approfondimenti
L n5 istruttori: compiti questi che spettano in via esclusiva all'autorità giudiziaria emittente
(Cass. Sez. 6, n. 16362, del 16/4/2008-19/4/2008, Mandaglio;
Sez. 6, n. 35832, del
17/9/2008-18/9/2008, Indino;
Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005-14/9/2005, Hussain).
Nella specie la Corte d'appello ha compiuto nel senso precisato la verifica dovuta, prendendo atto che il quadro indiziario ritenuto congruo dall'Autorità richiedente è rappresentato dalla denuncia degli offesi e dall'individuazione fotografica, ad opera delle vittime, del consegnando e del suo complice.
Alla stregua di quanto sopra, non apparendo irragionevole la valutazione prospettata, non possono prendersi in considerazione le censure al riguardo proposte nel ricorso né può darsi corso (come già correttamente ritenuto dalla Corte d'appello) all'acquisizione e valutazione degli elementi istruttori offerti dalla difesa.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge
69 del 2005.
Così deciso in Roma, li 8 gennaio 2009
Il Consigliere est. Il Presidente
A. Cort de Ro
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 13 BFM 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 श्र