Sentenza 29 dicembre 2010
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, non è ostativa alla consegna l'omessa acquisizione da parte della Corte d'appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, quando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione (art. 18, lett. t) ed ai gravi indizi di colpevolezza (art. 17, comma quarto) possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione.
In tema di mandato d'arresto europeo, il requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, dovendosi ritenere sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si richiede la consegna. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria francese).
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Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione. Cassazione penale Sezione Feriale sentenza 23878 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: …
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Non è ostativa alla consegna dell'estradando l'omessa acquisizione da parte della Corte d'Appello del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato, come nel caso di specie, sulla base della documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione. La segretazione dell'identità dei testimoni in questa fase del procedimento non costituisce una violazione dei principi del giusto processo, garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione EDU, poiché si è in presenza della mera possibilità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2010, n. 45668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45668 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/12/2010
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2233
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 48396/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\C MO, nato in *Marocco il 23/06/1976*;
avverso la ordinanza del 02/12/2010 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SELVAGGI Eugenio che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 dicembre 2010, la Corte di appello di Brescia, in relazione al mandato di arresto Europeo, emesso in data 7 giugno 2010 dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di \C MO presentata dall'autorità giudiziaria francese, al fine del suo perseguimento penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata all'importazione ed al traffico illecito di stupefacenti. Con lo stesso provvedimento, la Corte di appello ha altresì disposto, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 24 il rinvio della consegna per consentire la sottoposizione del predetto al procedimento penale pendente a suo carico in Italia per traffico di stupefacenti.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione la persona richiesta in consegna, articolando due motivi di gravame. Con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione ed erronea interpretazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 3, e art. 17, comma 4, non avendo la corte di merito acquisito il provvedimento cautelare interno emesso dalle autorità giudiziarie francesi e risultando altresì carente, per il controllo demandato alle autorità nazionali, la documentazione integrativa trasmessa dallo Stato di emissione. In particolare, il ricorrente lamenta l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza e di una motivazione adeguata e stringente, fondandosi la contestazione mossa a suo carico soltanto su una chiamata di correo, priva dei necessari riscontri. Con il secondo motivo di gravame, lamenta la violazione ed erronea interpretazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p) e q) in quanto la condotta contestata dalle autorità francesi riguarderebbe la cessione di cocaina avvenuta in *Olanda* e non sarebbe ravvisabile la giurisdizione territoriale delle autorità giudiziarie francesi, se non per la partecipazione al sodalizio criminoso, in ordine al quale mancherebbe tuttavia l'elemento psicologico da parte dell'agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato.
È principio più volte affermato da questa Corte che non è ostativa alla consegna la omessa acquisizione da parte della Corte di appello del provvedimento restrittivo interno - sia esso il provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 0 4054 del 23/01/2008, dep. 25/01/2008, Vasiliu, Rv. 238394; Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, dep. 23/04/2008, Ruocco, Rv. 239428) o la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 15223 del 03/04/2009, dep. 08/04/2009, Burlacu, Rv. 243081; Sez. F, n. 33389 del 13/08/2009, dep. 14/08/2009, Duroi, Rv. 244754) - se il controllo affidato all'autorità giudiziaria italiana possa essere comunque effettuato sulla documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato di emissione.
Nel caso in esame, l'autorità francese, come da atto la ordinanza impugnata, ha peraltro trasmesso il provvedimento cautelare interno, del quale è stata data lettura all'udienza del 2 dicembre 2010. La documentazione in atti appare complessivamente idonea a consentire al giudice nazionale quel "controllo sufficiente" richiesto dalla decisione quadro del 2002.
Quanto al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, richiesto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, la Corte di appello ha puntualmente verificato che il mandato di arresto Europeo emesso nei confronti del ricorrente risultava fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente aveva ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. U., n. 04614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235348). Compendio indiziario, nella specie, consistente nelle indagini condotte nei confronti di un gruppo di residenti francesi nel corso delle quali sono state acquisite le dichiarazioni rese dal correo \Nabil NE che aveva indicato in \C MO il fornitore dello stupefacente trovato in suo possesso. Tale indicazione soddisfa il controllo demandato sul punto al giudice nazionale, esulando dai suoi poteri qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare, trattandosi di compito di competenza esclusiva del giudice dello Stato di emissione.
Quanto al requisito della motivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto Europeo è stato emesso, previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. t), va rammentato che è principio più volte affermato da questa Corte che il suddetto requisito non può essere parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l'esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, essendo sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato ragione del provvedimento adottato. Il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. U., n. 04614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235349), come avvenuto nel caso in esame.
2. Non ha fondamento giuridico neppure la doglianza concernente la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), secondo periodo. Il sodalizio criminoso al quale il ricorrente avrebbe fatto parte risulta aver operato in territorio francese e ciò è sufficiente - indipendentemente dalla punibilità in concreto del suddetto reato - per escludere l'applicabilità del motivo di rifiuto della consegna sopra indicato, che riguarda la diversa ipotesi in cui il reato per cui è chiesta la consegna è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per lo stesso reato commesso al di fuori del suo territorio.
3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma che si stima equo quantificare in Euro mille. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 29 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2010