Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 7 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES 1.9.9 IN NOME DEL POP OI PR MA DICASSAZIONE51 Oggetto ZIOLE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 7454/00 Consigliere Cron. Moss Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere - - Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 01/02/01 Rel. Consigliere-Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA FASANI SALVATORE, elettivamente presso lo studio VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, lo rappresenta e dell'avvocato PIERO SANDULLI, che difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO LUSOFARMACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente 2001 all'avvocato BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;
553 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 825/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/01/00 R.G.N. 748/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 31.5.1999 il Pretore di Milano respingeva la domanda di OR NI diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Lusofarmaco in data 6.10.1997, e la condanna di quest'ultima società a reintegrarlo nel posto di lavoro, nonchè a corrispondergli le retribuzioni maturate, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. A giudizio dell'appellante, il Pretore non aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali era emerso un unico addebito consistente nella mancata indicazione dell'orario di visita dei medici intermedi nei rapportini inviati dal 18 agosto al 15 settembre 1997, e l'uso di una modulistica diversa da quella aziendale, il che non poteva costituire grave inadempimento tale da giustificare il licenziamento in tronco. Assumeva di essere stato, in realtà, oggetto di un trattamento ostile da parte della società dopo essere stato eletto rappresentante sindacale aziendale. Il licenziamento, inoltre, era inefficace ai sensi degli artt. 18 e 22 dello Statuto dei lavoratori, oltre che illegittimo perché intimato in violazione dell'art. 7 del medesimo Statuto, per la mancata affissione del codice disciplinare. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano, con sentenza notificata il 1° febbraio 2000 confermava integralmente la pronunzia pretorile, osservando che, secondo quanto emerso dall'istruttoria, il NI aveva risposto agli inviti di collaborazione del capo area con frasi sconvenienti che dimostravano una intento contrario ad ogni dovere collaborativo da parte sua. Tale atteggiamento a giudizio del Tribunale "per il suo cronicizzarsi escludeva un futuro proficuo svolgimento del rapporto attraverso il richiamo e l'esercizio di un potere disciplinare conservativo". 3 Avverso detta sentenza il NI ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo cui ha replicato la società intimata, con controricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo l'omessa, carente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente censura la contraddittorietà della sentenza di appello nella parte in cui da una parte afferma che gli unici addebiti relativi alla mancata indicazione dell'orario di visita dei medici non costituiscono, di per sé, grave inadempimento tale da giustificare il licenziamento, mentre, dall'altra sostiene che l'incompletezza di quei rapportini, ai quali farebbe riscontro il dato obiettivo del calo di rendimento rispetto all'anno precedente, dimostrerebbero un “atteggiamento antitetico rispetto alla diligenza richiesta nell'adempimento della prestazione”. Si duole, inoltre, il ricorrente che il Tribunale abbia ignorato le buste paga relative al periodo gennaio 1996/settembre 1997 le quali smentiscono l'asserito “calo di rendimento”, con ciò omettendo l'esame di elementi decisivi ai fini del giudizio ex art. 360, n.5 c.p.c. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La società intimata ha sottolineato, nel controricorso, come dalla lettera di contestazione emerge che non tanto il calo di rendimento, quanto il comportamento poco collaborativo e scorretto, oltre alle false attestazioni di visite inesistenti ed alla frase scorretta rivolta al capo area, costituivano gli addebiti mossi al NI il quale - si aggiunge - aveva anche avviato un'attività commerciale a favore di una società concorrente. Orbene, premesso che di quest'ultimo addebito non v'è cenno nella sentenza impugnata la quale non lo rileva tra le infrazioni contestate al ricorrente dalla società datrice di lavoro, deve osservarsi che il Tribunale di Milano incentra la sua attenzione prevalentemente sulla “brusca risposta data dal NI al O" (il quale lo aveva invitato ad un rapporto di maggiore collaborazione), risposta che, in quanto non giustificata da uno stato di ira o di nervosismo, era sintomo del suo atteggiamento non collaborativo. Il Giudice del gravame, inoltre, richiamando la motivazione della sentenza ' pretorile, sottolinea l'assenza di collaborazione manifestata dal ricorrente, qualificandolo come “atteggiamento antitetico rispetto alla diligenza richiesta nell'adempimento della prestazione, atteggiamento che, per il suo cronicizzarsi, RL escludeva un futuro proficuo svolgimento del rapporto attraverso il richiamo e l'esercizio di un potere disciplinare conservativo". Come emerge dal riprodotto brano, nel quale si compendia la sentenza impugnata, la motivazione del Tribunale appare fortemente carente specie in ordine alla valutazione della gravità degli addebiti e, quindi, alla sussistenza della “giusta causa” che renda legittimo il licenziamento in tronco adottato dalla società intimata. In particolare, la sentenza in esame, mentre lascia sullo sfondo elementi pure suscettibili di apprezzamento per una compiuta ricostruzione dell'atteggiamento collaborativo del Fasano, non fornisce alcun criterio di valutazione in ordine ad altri addebiti, genericamente evocati, quali, ad es. quelli concernenti l'uso di una modulistica aziendale non conforme, ovvero carenze nella registrazione dell'orario di visita dei medici intermedi, nonché un presunto calo di rendimento - elementi la cui rilevanza comunque andrebbe verificata nei limiti di una corretta contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - pervenendo così a negare, in termini 5 alquanto apodittici, ogni possibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro tra le parti. Ricorrendo, dunque, il denunziato vizio di insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano per nuovo esame e pronuncia anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Rophis be uunis Shall I IL CANCELLIERE B A , S Depositato in Cancelleria 0 O S 1 L A L . -6 APR. 2001 T 3 T O , 3 B R A oggi, 5 I 'A S E . D L P L N S A IL CANCELLIERE E I T D S 3 N I 7 O G - S P O 8 N - M E A 1 I S 1 D A I E D A , E E O G O T R T G T N T E S I E I L S R G I E E D A R L O L E D 9