Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è causa di invalidità e non comporta di per sè l'ineseguibilità del mandato la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall'autorità di emissione non risulti la sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare, richiesta dall'art. 1, comma terzo, della L. 22 aprile 2005 n. 69.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2012, n. 37124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37124 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
MAG 37 124 /12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez. 1294 -Francesco Serpico - Presidente - - Francesco Ippolito CC 24/09/2012- - Luigi Lanza R.G.N. 35387/2012 Giacomo Paoloni - Ercole Aprile - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da IO MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/08/2012 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per persona interessata l'avv. Francesco Formicola, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 08/05/2012 dalla Pretura di Francoforte sul Meno (Germania) nei confronti di IL IO, tratto in arresto in Italia il 17/07/2012 con provvedimento poi convalidato il 19/07/2012. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare con il quale il Giudice tedesco aveva contestato allo IO il reato di rapina, commesso 12/10/2011 ai danni del gestore di un chiosco di Francoforte Nordend;
come tale reato rientrasse nel novero di quelli per i quali la legge 22 aprile 2005, n. 69 (contenente le "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri") prevede..la consegna obbligatoria e, comunque, come lo stesso avesse corrispondenza con l'analogo reato previsto dal codice penale italiano;
ed ancora, come i risultati delle indagini compiute dagli inquirenti tedeschi (in specie, desumibili dalle dichiarazioni rese e dalla ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa Subramaniam, dalle deposizioni degli agenti di polizia, dalle foto del luogo di commissione del reato e dagli esiti degli accertamenti compiuti su una borsa in plastica porta computer, abbandonata dal rapinatore, sulla quale erano state trovate tracce del dna appartenente all'indagato) fossero elementi sufficienti a far ritenere una situazione di gravità indiziaria a carico del prevenuto. Aggiungeva la Corte campana come non sussistessero ragioni di rifiuto della consegna, dato che il contenuto del provvedimento cautelare, pur non formalmente allegato, era stato analiticamente riprodotto nel testo del mandato di arresto europeo;
e come all'autorità giudiziaria germanica dovesse essere, comunque, chiesta la garanzia che lo IO cittadino italiano e residente in Italia dopo essere ascoltato ovvero processato nello Stato richiedente la consegna, sarebbe stato pol rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente irrogatagli all'estero.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo IO, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Francesco Formicola, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 1, comma 3, 6 comma 4, e 18, comma 1, lett. t), legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la consegna all'estero dello IO, benché dall'autorità giudiziaria straniera fosse stato trasmesso il solo mandato di arresto europeo al quale non era stato allegato il provvedimento cautelare da eseguire, e mancasse, dunque, sia la relativa motivazione che la sottoscrizione del giudice che lo aveva emesso: situazione, questa, che costituiva causa di rifiuto della consegna.
2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, in quanto la Corte territoriale, pur non disponendo del testo del provvedimento cautelare da 2 eseguire, e, dunque, non potendo effettuare un reale controllo sul merito della vicenda, aveva affermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello IO in relazione al delitto addebitato, valorizzando una serie di elementi di prova di dubbia valenza dimostrativa, per non essere stato chiarito come gli inquirenti avessero avuto a disposizione una fotografia e tracce del dna dell'indagato, ovvero come fossero state eseguite le operazioni di identificazione fotografica e quelle di accertamento tecnico sul reperto biologico acquisito.
3. Con memoria depositata in cancelleria il 21/09/2012 il difensore dello IO è tornato a sostenere le argomentazioni già sviluppate nell'originario ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ¡us receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la Corte di appello, competente a decidere sulla richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto europeo pervenuto in Italia, non può dare corso alla domanda formulata dall'autorità giudiziaria straniera solo laddove dallo stesso mandato d'arresto europeo o dalla documentazione trasmessa non sia in alcun modo desumibile l'indicazione precisa del provvedimento su cui si basa l'istanza, dovendosi in questo senso interpretare la disposizione dettata dall'art. 6, comma 3, legge n. 69 del 2005 - norma neppure richiamata nel ricorso oggi in esame che richiede l'allegazione al mandato di quel provvedimento (così w w w Sez. 6, n. 46298 del 11/12/2008, Cavallo, Rv. 242008). -D'altro canto, l'art. 6, comma 4, lett. a), legge cit. cui vi è più diretto riferimento nell'odierna impugnazione - nel prescrivere che al mandato di arresto - europeo debba essere allegata una relazione sul fatti addebitati alla persona della quale è stata domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luoghi di commissione degli stessi fatti, non richiede affatto che tale relazione si sostanzi nel provvedimento cui si vuole dare esecuzione, ben potendo essa essere contenuta nel corpo del medesimo mandato di arresto. In tal senso, questa Corte ha ritenuto non ostativa alla consegna la omessa acquisizione da parte della Corte di appello del provvedimento restrittivo, sia esso il provvedimento cautelare (così, tra le tante, Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972; Sez. 6, n. 16942 del 21/04/2008, Ruocco, Rv. 239428; Sez. 6, n. 4054 del 23/1/2008, Vasiliu, Rv. 238394) o la sentenza di condanna (Sez. F, n. 33600 del 01/09/2009, Paraschivu, Rv. 244388; Sez. F, n. 3 4 2 33389 del 13/08/2009, Duroi, Rv. 244754; Sez. 6, n. 15223, del 3/4/2009, Burlacu, Rv. 243081), se il controllo affidato all'autorità giudiziaria sulla motivazione ex art. 17, comma 4, o sui gravi indizi di colpevolezza ex art. 18, comma 1, lett. t), possa essere comunque effettuato - come nella fattispecie è accaduto - sul mandato di arresto europeo. Né conduce a differenti conclusioni il riferimento, pure contenuto nel ricorso, alla disposizione prevista dall'art. 1, comma 3, I. cit., per cui occorre che il provvedimento cautelare, in base al quale il mandato è stato emesso, sia stato sottoscritto da un giudice, in quanto tale norma, partendo dal presupposto che il mandato di arresto europeo c.d. processuale ben possa essere stato adottato da un'autorità non giurisdizionale (di tale particolare prende atto, ad esempio, Sez. 6, n. 8449 del 14/02/2007, Piaggio, Rv. 235560), richiede necessariamente che il provvedimento cautelare, cui si intende dare esecuzione, sia stato adottato da un giudice e non, ad esempio, da un pubblico ministero. Di tanto si ha chiaramente conferma dal tenore della parte finale dello stesso art. 1, comma 3, che, nello stabilire che per dare esecuzione ad un mandato di arresto c.d. esecutivo occorre che lo stesso sia stato emesso in base ad una sentenza che sia divenuta irrevocabile, richiede solo l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza e non anche alcuna verifica sulla natura dell'autorità che l'ha adottata, essendo scontato che la stessa non possa che essere stata pronunciata da un giudice. In tale senso, non vi è ragione alcuna per discostarsi dall'orientamento esegetico già proposto in materia, per il quale non solo non è causa di invalidità, ma non comporta di per sé l'ineseguibilità del mandato di arresto europeo, la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall'autorità di emissione non risulti la sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare, richiesta dall'art. 1, comma 3, legge cit. (così Sez. 6, n. 1125 del 8/1/2009, Stojanovic, Rv. 244140). Lo scopo della disposizione in esame, infatti, non è quello, del tutto formalistico, di avere comunque a disposizione una siffatta sottoscrizione, bensì quello di controllare che, a fronte delle più svariate autorità giudiziaria che hanno la possibilità di emettere il mandato di arresto europeo (che negli ordinamenti stranieri ben potrebbe essere il pubblico ministero, dato che l'art. 6 della richiamata decisione quadro 2002/584/GAI rimette al singolo Stato membro la individuazione di tale autorità) sia certo che il provvedimento cautelare sottostante, cui si intende dare esecuzione, sia stato emesso da un giudice.
3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. 4 4/ $ E' principio oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, non deve effettuare un controllo analogo a quello stabilito dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione di una misura cautelare personale, ma deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (in questo senso Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348; conf., in seguito, Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, Termini, Rv. 248254; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, Mandaglio, Rv. 239649), Di tale principio la Corte territoriale ha fatto buon governo, passando in rassegna una serie di elementi di prova quali gli esiti dell'ascolto della persona - offesa e degli agenti di polizia giudiziaria operanti, della individuazione fotografica eseguita dalla vittima della rapina, nonché degli accertamenti eseguiti sul reperto biologico prelevato sulla borsa abbandonata dal rapinatore, risultati aventi caratteristiche genetiche corrispondenti a quelle dell'indagato - costituenti un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria straniera ha giudicato sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento di cattura e che la Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi di logicità manifesta, ha poi ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui è stata chiesta la consegna. E ciò senza che l'autorità giudiziaria italiana possa sostituire alla valutazione del giudice straniero una propria determinazione, fondata (così come avrebbe voluto il ricorrente) sui criteri ermeneutici previsti dal nostro ordinamento ad altri fini, quali sono, appunto, quelli regolati dal codice di rito per l'applicazione di una misura cautelare personale. In tale contesto non va neppure trascurato come lo IO, rendendo l'interrogatorio in sede di udienza di convalida dell'arresto eseguito in Italia, pur protestando la propria innocenza, non ha negato né ha altrimenti contestato - come si desume dalla motivazione della sentenza gravata (v. pag.2) - di essere la persona ricercata dall'autorità giudiziaria tedesca.
4. Alla declaratoria di Inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 24/09/2012 In Presidente Il Consigliere-estensore Francesco Serpico Ercole Aprile DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET 2012 EMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Bjera Esposito 1 0