Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di consegna per l'estero, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dia corso alla richiesta di cui all'art. 6, comma quarto L. 22 aprile 2005, n. 69, per l'acquisizione del provvedimento restrittivo in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, la corte di appello non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione (art. 17, comma quarto) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett.t) possa essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo.
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Ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento per mandato di arresto europeo passivo investigativo, è necessario che lo Stato di emissione specifichi, nel mandato di arresto europeo, le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna, che consentano di apprezzarne il coinvolgimento nell'attività criminosa dovendosi escludere che si possa far luogo alla consegna sulla base della mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione. Cassazione penale Sezione Feriale sentenza 23878 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2008, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
WAE R.G. n.30432/07 4054 /08 C.C. 23.1.2008
Sent. 227
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai Signori
Dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Luigi Lanza Consigliere
Dott. Giacomo Paoloni Consigliere Dott. Lina Matera Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
sul ricorso proposto da IL OT (alias CA BE) contro sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 22.8.2007
****
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. dott. Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Luca Cianferoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Os s e r v a
69/2005 e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. Sul punto stesso sarebbe mancato qualsiasi controllo e la motivazione sarebbe solo apparente, così come sotto il profilo della
б qualificazione giuridica del fatto. Deduce inoltre violazione dell'art. 16 1. citata e vizio di motivazione sul rigetto implicito della richiesta di accertamenti integrativi. Con memoria in data оро 19.9.2007 la difesa del ricorrente ha prospettato ragioni di dubbio circa la fondatezza della sua identificazione nella persona cui è attribuito il reato;
ma con successiva memoria depositata in data 24.9.2007 ha espressamente rinunciato ai rilievi sul punto, dando atto che lo stesso ricorrente, in sede di udienza davanti alla Corte d'Appello di Milano, aveva riconosciuto "di essere in effetti il soggetto interessato alla vicenda storica sottesa alla emissione del provvedimento cautelare". Con la stessa memoria veniva invocata l'applicazione dell'art. 24 1. n. 69/2005, atteso che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale in Italia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e ad altri reati accertati in occasione del suo arresto. L'udienza per la discussione del ricorso, fissata in origine per la data del 26.9.2007, è stata più volte rinviata per l'acquisizione, presso l'autorità giudiziaria belga, del provvedimento cautelare interno;
ma la richiesta non è stata soddisfatta.
All'odierna udienza il P.G. e il difensore hanno concluso rispettivamente per il rigetto del ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso non può ritenersi fondato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte (cf. da ultimo SS.UU. 30.1.2007 n.4614, Ramoci), nel caso di mandato di arresto europeo non compete all'autorità giudiziaria italiana una valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza, ma è sufficiente l'indicazione di essi da parte dell'autorità richiedente;
e il giudice italiano deve limitarsi a verificare l'esistenza di tale indicazione e la non manifesta illogicità della valutazione operata dal giudice estero. Nel caso di specie, risulta dalla pur sintetica esposizione contenuta nel mandato che il 16.9.2003 si era accesa, in un locale pubblico di Bruxelles, una lite tra alcuni cittadini albanesi e un cittadino portoghese;
che due degli albanesi erano poi tornati sul posto e avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro due persone che si trovavano nel locale;
che queste ultime erano rimaste ferite, che il IL era stato individuato come probabile responsabile del fatto attraverso l'identificazione dei veicoli utilizzati dagli autori della sparatoria, operata attraverso le deposizioni delle persone offese e di altri testimoni;
che il IL si era reso irreperibile subito dopo il fatto. Ciò posto, l'indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non può qualificarsi come difettosa o come manifestamente illogica quanto al loro collegamento con la persona dell'attuale ricorrente;
e tanto meno censurabile sotto il profilo logico appare la qualificazione giuridica del fatto (esplosione di colpi di arma da fuoco contro due persone rimaste da essi ferite) in termini di tentato omicidio. Il secondo motivo è privo della richiesta specificità, non indicando il ricorrente in alcun modo le ragioni per cui gli accertamenti richiesti avrebbero dovuto ritenersi decisivi. Sul possibile differimento della consegna in dipendenza del procedimento penale pendente in Italia per i reati commessi od accertati in occasione dell'arresto, la Corte d'Appello non aveva alcun obbligo di pronunciarsi, nella assenza di qualsiasi richiesta sul punto;
e non può essere censurato nella presente sede il mancato esercizio di un potere discrezionale che il ricorrente non risulta aver neppure sollecitato in sede del giudizio davanti alla Corte di merito. La mancata trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria belga, del provvedimento restrittivo posto a fondamento del mandato di arresto europeo non può ritenersi ostativo alla consegna, poiché l'art. 6 c. 4 1 n. 69/2005 non prevede, tra i documenti da allegare obbligatoriamente al mandato, il provvedimento cautelare interno dell'autorità richiedente. Vero è che l'art. 18 lett. t) della stessa legge prescrive poi che il provvedimento in questione deve essere motivato;
ma si tratta di antinomia soltanto apparente, posto che la motivazione può ben essere desunta da quella del mandato di arresto europeo che lo presuppone e che il controllo sulla enunciazione dei gravi indizi di colpevolezza va comunque effettuato su quest'ultimo.
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 22 c.5 1. n.69/2005.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 c.5 1. n.69/05. Riserva il deposito della motivazione.
Così de ciso in Roma, all'udienza del 23 gennaio 2008
Il Consigliere estensore себAnello Pimpiad Il Pr esidente
IL CANCELLIERE SUPER C1
Lidia Scalla dece Depositato in Cancelleria
(2 5 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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