Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2011, n. 38850
CASS
Sentenza 20 ottobre 2011

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L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma quarto, lett. a), della L. n. 69 del 2005, non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, quando la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consente all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge. (Fattispecie in cui tanto il m.a.e., quanto la relazione trasmessa dalle autorità spagnole a seguito della richiesta di informazioni integrative, contenevano le informazioni necessarie per le prescritte verifiche).

Commentari2

  • 1MAE, non necessaria la risposta alla richiesta di informazione suppletive (Cass. 43135/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017

  • 2Intollerabile la violazione diritti fondamentali: MAE rifiutato (Cass. 28721/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2011, n. 38850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38850
Data del deposito : 20 ottobre 2011

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