Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma quarto, lett. a), della L. n. 69 del 2005, non costituisce di per sé causa ostativa alla consegna, quando la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consente all'autorità giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge. (Fattispecie in cui tanto il m.a.e., quanto la relazione trasmessa dalle autorità spagnole a seguito della richiesta di informazioni integrative, contenevano le informazioni necessarie per le prescritte verifiche).
Commentari • 2
- 1. MAE, non necessaria la risposta alla richiesta di informazione suppletive (Cass. 43135/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
- 2. Intollerabile la violazione diritti fondamentali: MAE rifiutato (Cass. 28721/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2011, n. 38850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38850 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
MAE
3885 0 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
- Presidente - Sent. n. sez. 1637 Francesco Serpico
Arturo Cortese CC - 20/10/2011
Luigi Lanza R.G.N. 39537/2011
Giovanni Conti
Ersilia Calvanese
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RA IZ GI, nato a [...] 1'08/06/1960
avverso la sentenza del 16/09/2011 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E. Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di
IZ GI RA, avanzata con mandato di arresto europeo dalle autorità spagnole, per il suo perseguimento penale per aver organizzato un'associazione dedita all'importazione illecita in Spagna di sostanze stupefacenti.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione la persona richiesta in consegna, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
69, in quanto la documentazione trasmessa dall'autorità spagnola risulterebbe priva della prevista relazione sulle fonti di prova, sul tempo e luogo di commissione dei reati e sul testo delle disposizioni da applicare con l'indicazione del tipo e della durata della pena. Risulterebbe dalla documentazione trasmessa soltanto indicato, quanto alla descrizione del fatto, il sequestro di droga, mentre, per le fonti di prova, è fatto rinvio ad alcune telefonate dell'indagato, assolutamente criptiche.
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto le informazioni fornite dall'autorità spagnola idonee a fondare la gravità indiziaria richiesta dalla legge n. 69 del 2005, posto che l'ipotesi accusatoria risulterebbe soltanto «intuita»>> dalla polizia. Inoltre, la condizione apposta dalla Corte di appello del ri-trasferimento dell'RA per scontare in
Italia la misura cautelare, una volta sottoposto in Spagna ad interrogatorio, risulterebbe difficilmente realizzabile, in quanto non vincolerebbe l'autorità giudiziaria spagnola. Non risulterebbe altresì indicata la durata ed i presupposti della custodia cautelare secondo l'ordinamento spagnolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E' principio oramai consolidato e che va qui ribadito che la mancanza delle informazioni richieste dall'art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69, ed in particolare la mancata allegazione della relazione prevista dal comma 4, lett. a), non è di per sé ostativa della consegna, in quanto ciò che conta è che la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione consenta all'autorità
giudiziaria italiana di espletare il controllo affidatole dalla legge (Sez. 6, n. 14993 del 28/4/2006, Arioua, Rv. 234126; Sez. 6, n. 25421 del 28/6/2007, Iannuzzi,
Rv. 237270; Sez. F, n. 35000 del 13/9/2007, Hrita, in motivazione).
Nel caso in esame, tanto il mandato di arresto europeo tanto la relazione, trasmessa a seguito della richiesta di informazioni integrative, contenevano tutte le informazioni necessarie per le prescritte verifiche. Così, sono compiutamente indicati il luogo e la data di commissione dei fatti addebitati al consegnando, le disposizioni di legge applicate ed il tipo e la durata della pena.
2 Quanto alle fonti di prova, è pacifica l'affermazione che l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della «riconoscibilità» del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi «a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna>>
(Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv. 235348), essendo riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente la valutazione in concreto delle fonti di prova.
Orbene, dall'ampia documentazione trasmessa dalla autorità giudiziaria spagnola risulta che l'individuazione dell'RA quale responsabile di un'organizzazione operante in Gran Canaria dedita all'importazione in Spagna di cocaina dal Sudamerica era fondata su indagini che avevano tratto origine da ingenti sequestri di cocaina nell'aeroporto di Madrid tra il luglio e l'agosto 2010.
Si era accertato, grazie ad un servizio di intercettazione, che la droga trasportata da tale SC ER EZ ME era destinata all'organizzazione illecita gestita dall'RA. In particolare, era risultato che il corriere era stato arruolato da NU EZ AS in stretto contatto con l'RA, come era dato desumere dalle conversazioni intercettate, nelle quali quest'ultimi avevano monitorato il viaggio del corriere e la spartizione dei ricavi derivanti dall'operazione. Tali elementi sono ampiamente idonei a sorreggere la richiesta di consegna, alla stregua dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Del tutto priva di pregio è la doglianza che censura le modalità espositive del ragionamento probatorio del giudice spagnolo. E' infatti principio consolidato, che si condivide, che il presupposto della «motivazione» del mandato di arresto cui è subordinato l'accoglimento della domanda di consegna (artt. 1, comma 3 e
18, comma 1, lett. t, della legge n. 69 del 2005), non può essere strettamente parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana (esposizione logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio). Occorre, dunque rilevare soltanto che l'autorità giudiziaria di emissione dia «ragione» del mandato di arresto, il che può realizzarsi, come è nella specie, anche attraverso la allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. un. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci,
Rv. 235349).
4. Merita egual sorte la censura con la quale il ricorrente si lamenta della condizione apposta dalla Corte di appello del ri-trasferimento in Italia, dopo essere ascoltato». Contrariamente all'assunto del ricorrente, l'RA non è stato consegnato alle autorità giudiziarie spagnole solo per essere interrogato. La condizione contenuta nell'art. 19, comma1, lett. c) della legge 22 aprile 2005, n.
69, prevede infatti che la persona consegnata deve essere restituita una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione
(tra le tante, Sez. 6, n. 38640 del 30/9/2009, Dervishi, Rv. 244757).
Quanto al rispetto di tale condizione, basti osservare che la garanzia del ri- trasferimento è obbligatoria per lo Stato di emissione, in quanto discende dalla stessa decisione quadro (art. 5).
Con riferimento ai «limiti massimi della carcerazione preventiva», deve rammentarsi che questa Corte ha già esaminato il sistema delle misure cautelari previsto dall'ordinamento spagnolo, escludendo la ricorrenza dell'ipotesi di rifiuto prevista dall'art. 18, primo comma, lett. e) della L. n. 69 del 2005, poiché il codice di procedura penale spagnolo prevede termini temporalmente definiti di custodia preventiva scanditi secondo le fasi del processo (Sez. F, n. 34781, del
4/9/2008, Varacalli, Rv. 240921). Pertanto anche tale rilevo è del tutto infondato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 22 aprile 2005, n. 69.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 22 aprile
2005, n. 69
Così deciso il 20/10/2011.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Ersilia hese Francesco Serpico Depositato in Cancelleria
27 OTT 2011 oggi,
AL FUNZIONARK GIUDIZIARIO
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