Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è possibile dar luogo alla consegna richiesta dall'autorità giudiziaria straniera, quando appaia incerto l'oggetto stesso della domanda, non risultando né dal predetto mandato, né dalla documentazione acquisita agli atti, l'indicazione precisa del provvedimento restrittivo della libertà personale, ovvero della sentenza di condanna a pena detentiva, la cui copia deve essere allegata alla richiesta di consegna, a norma dell'art. 6, comma terzo, L. 22 aprile 2005, n. 69.
Commentario • 1
- 1. Madre di prole inferiore a 3 anni, MAE eseguibile se .. (Cass. 51798/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 gennaio 2024
MAE eseguibile, di regola, anche nei confronti di madre con prole inferiore a tre anni, salvo prova contraria: costituisce infatti preciso onere della difesa allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che la persona richiesta, durante la eventuale detenzione all'estero, possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione madre di prole di età inferiore ad anni tre, considerato che in linea generale non vi sono elementi per ritenere che l'ordinamento svedese non contempli forme di tutela delle madri detenute analoghe a quelle nazionali o comunque non conformi ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2008, n. 46298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46298 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/12/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2831
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40454/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV ZO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10 novembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha disposto la consegna del cittadino italiano ZO LO all'autorità giudiziaria spagnola, in esecuzione del mandato di arresto europeo del 14 febbraio 2008 emesso dal Tribunale Provinciale di Siviglia per un episodio di detenzione illegale di stupefacenti, in quanto sarebbe stato sorpreso a detenere, nella cella del carcere di Siviglia dove era detenuto, 34 involucri di cocaina, pari a circa gr. 2,270.
Ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), la consegna è stata subordinata all'esecuzione in Italia della pena che dovesse essere irrogata in caso di affermazione di responsabilità; inoltre, essendo il LO detenuto in Italia in espiazione pena, la Corte d'appello ha ulteriormente subordinato la consegna a soddisfatta giustizia italiana, fatta salva la possibilità dell'autorità giudiziaria della Spagna di chiedere la consegna temporanea dell'imputato.
Contro la sentenza della Corte d'appello ha presentato ricorso per cassazione il difensore di ZO LO, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 1, comma 3, art. 6, comma 1, lett. c), art. 18, comma 1, lett. g), r), t), v), e art. 19, comma 1, lett. a).
Secondo il ricorrente i giudici italiani avrebbero disposto la consegna in base ad un mandato d'arresto del tutto autonomo, che cioè non trova giustificazione ne' in un provvedimento cautelare ne' in una sentenza emessi dall'autorità giudiziaria spagnola, in violazione della disposizione di cui alla legge cit. art. 1, comma 3. Il ricorrente, inoltre, rileva che in ogni caso dall'esame degli altri atti relativi alla procedura in oggetto non è possibile comprendere quale sia l'atto presupposto del mandato d'arresto, per cui la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto rifiutare la consegna per la assoluta indeterminatezza della richiesta.
Il ricorso è fondato.
Nè dal mandato d'arresto europeo, ne' dalla documentazione acquisita agli atti risulta l'indicazione precisa del provvedimento dell'autorità giudiziaria spagnola su cui si basa la richiesta di consegna, sicché appare addirittura incerto l'oggetto stesso della domanda, se cioè si tratti di richiesta funzionale allo svolgimento del processo a carico del LO ovvero relativa alla esecuzione di una condanna emessa nei suoi confronti. Ed infatti la sentenza impugnata ha basato il proprio esame esclusivamente sul mandato d'arresto europeo, non risultando menzionati altri atti. In questo modo, si è dato corso alla domanda dell'autorità spagnola in violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 3, secondo cui la consegna è consentita soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia "allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva". La Corte d'appello avrebbe dovuto acquisire la documentazione mancante, attivando i poteri integrativi riconosciuti dall'art. 16 legge cit. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia perché, acquisite le eventuali informazioni integrative, proceda ad un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008