Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 6185
CASS
Sentenza 10 novembre 2010

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In tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile. (Nella fattispecie, la Corte ha osservato che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen.m.p. non è stata abrogata ma solo che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (art. 1 legge n. 226 del 2004).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 6185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6185
    Data del deposito : 10 novembre 2010

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