Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
In tema di reati militari, le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile. (Nella fattispecie, la Corte ha osservato che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 cod. pen.m.p. non è stata abrogata ma solo che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (art. 1 legge n. 226 del 2004).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 6185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6185 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 10/11/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2502
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 49/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EA EP N. IL 12/10/1964;
avverso la sentenza n. 14421/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Sentite le richieste del Procuratore Generale dott. Giovanni D'Angelo che conclude per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Il GUP del Tribunale di Torino aveva dichiarato SP IU, quale amministratore unico della società ID srl, dichiarata fallita, colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, escluse le condotte di sottrazione e distruzione dei libri contabili e limitata la condotta della tenuta degli stessi in guisa da non rendere possibile la ricostruzione degli affari agli esercizi successivi a quello chiuso al 31.12.2004 e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
2. La Corte di Appello della stessa Città, in parziale riforma, esclusa la recidiva e ritenute le attenuanti generiche prevalenti, ha ridotto la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione.
3.- Lo SP propone ricorso per cassazione deducendo:
a.- contraddittorietà o mancanza di motivazione sulla distrazione e sulla falsità dei bilanci;
b.- violazione di legge per non avere ritenuto che esso imputato potesse beneficiare della sospensione della pena, in seguito all'abolitio criminis per il reato di violazione delle norme sull'obiezione di coscienza per le quali aveva riportato condanna. 4.- Il ricorso è infondato.
A.-Non è contestato che lo SP avesse effettuato movimentazione di fondi societari dalla società ID srl a favore della BUTTERFLY srl del tutto ingiustificata e senza alcun corrispettivo. Sostiene il ricorrente che al momento della movimentazione dei fondi societari la ID srl non fosse in stato di dissesto e che una parziale restituzione di liquidità alla ID dimostrerebbe la mancanza di volontà di distrarre il patrimonio.
Anzitutto, la Corte logicamente ha evidenziato che non vi era prova di un parziale rientro perché in relazione al documento contabile su cui erano riportate annotazioni relative a presunti incassi provenienti dalla BUTTERFLY srl, non risultavano fornite al curatore indicazioni esplicative circa l'effettiva percezione. Orbene, irrilevante è se al momento della erogazione finanziaria indebita senza alcun corrispettivo la società fosse o meno in stato di dissesto, in quanto "nel reato di bancarotta fraudolenta (art.216, L. Fall.), i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza".
"Infatti, tutte le ipotesi alternative di distrazione previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, sicché ne' la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, probabile o possibile, dell'atto dispositivo, ne' la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell'atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta. Del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l'esistenza di tale nesso lo ha previsto espressamente, distinguendo le condotte previste dall'art. 216 (art. 223, comma 1, L. Fall.), da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società (art. 223, comma 2, della Legge citata), cosicché solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento"(Cass., sez. 5, 15 luglio 2008, n. 39546). Inoltre, l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta consiste nel dolo generico cioè nella coscienza e volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa (Cass., sez. fer., 01 agosto 2006, n. 27868), mentre non è necessaria la consapevolezza dello stato di dissesto in cui l'impresa stessa si trova.
E la Corte di merito ha logicamente argomentato come le erogazioni di denaro, senza alcun corrispettivo e senza garanzia di restituzione non fossero nell'interesse della ID srl ma della BUTTERFLY srl, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale della prima. B.-E anche infondata la censura relativa alla sussistenza della bancarotta documentale, tenuto conto che, come ha esaustivamente argomentato il giudice del merito, la irregolare tenuta dei libri contabili era finalizzata ad occultare l'illecita destinazione delle somme societarie, con diminuzione fraudolenta del patrimonio. C- In relazione alla censura per omessa sospensione della pena in relazione alla dedotta abrogazione delle norme circa il servizio di leva obbligatorio va rilevato che non trattasi di abrogazione delle norme, bensì di sospensione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le disposizioni normative, che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il sevizio militare di leva sono norme integratoci del precetto penale relativo alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, e con riferimento alle situazioni da esse disciplinate trova applicazione l'art. 2 c.p., comma 4, con la conseguenza della non punibilità della condotta di chi, essendo obbligato al sevizio militare, ha rifiutato di prestarlo, salvo che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile (Cass., sez. 1, 02/05/2006, n. 16228). Questa Corte ha ulteriormente precisato che ciò non significa, ovviamente, che la norma incriminatrice di cui all'art. 151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all'obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (L. n. 226 del 2004, art.1). Pertanto, non può parlarsi di abrogazione e di cessazione degli effetti penali delle relative sentenza irrevocabili, in quanto il servizio di leva è stato solo sospeso e non abolito.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011