Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2008, n. 34843
CASS
Sentenza 9 luglio 2008

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L'ufficio di testimone assistito può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato - anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione - per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona sia stata avvertita ex art. 64, comma terzo lett.c) cod. proc. pen., e non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere, con la conseguenza che, in mancanza dell'avvertimento indicato, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (vedi C. Cost. nn. 76 del 2003, 265 del 2004, 381 del 2006).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2008, n. 34843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34843
    Data del deposito : 9 luglio 2008

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