Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
L'ufficio di testimone assistito può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato - anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione - per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona sia stata avvertita ex art. 64, comma terzo lett.c) cod. proc. pen., e non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere, con la conseguenza che, in mancanza dell'avvertimento indicato, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (vedi C. Cost. nn. 76 del 2003, 265 del 2004, 381 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2008, n. 34843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34843 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 09/07/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA RO - Consigliere - N. 931
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 100046/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT UC, N. IL 10/05/1960;
3) PUGLIESE FRANCO, N. IL 04/07/1957;
4) IA IE VA, N. IL 23/05/1949;
avverso SENTENZA del 27/02/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentito il P.G. Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di legittimità costituzionale e per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv. Colosimo per ES, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine l'annullamento per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 febbraio 2007, la Corte d'Appello di Brescia, 2^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PU NI e CA NI in ordine ai reato loro ascritto perché estinti per morte degli stessi;
assolveva TI OV, LO UC, LO SA e TA UN dal reato sub P perché il fatto non sussiste, nonché TI OV dal reato sub N per non aver commesso il fatto. Dichiarava non doversi procedere nei confronti di PU RO in ordine al delitto di minaccia, così modificata l'imputazione sub D, perché estinto per prescrizione. Per l'effetto, concesse le attenuanti generiche a TI OV, TA UN e ES NC, riduceva la pena al TI a cinque anni sei mesi di reclusione e Euro 750 di multa, al LO UC a cinque anni otto mesi di reclusione ed L. 1549.37, a LO SA a mesi dieci di reclusione, a TA a quattro anni otto mesi di reclusione ed Euro 1549,37 di Multa, a PU RO, a sei anni sei mesi di reclusione e mille Euro di multa;
a ES NC a tre anni ed Euro 413,16. Dichiarava TI e TA interdetti dai pubblici uffici per cinque anni e revocava l'interdizione legale disposta nei loro confronti nonché l'interdizione temporanea disposta nei confronti di ES. Confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale erano stati dichiarati colpevoli: LO UC dei reati di cui ai capi A, E, I, M, N (estorsioni, in concorso, in danno di AP TO, di OL AT, di NA NG, di SA Antonio, di AL Antonio), C (sequestro di persona, in concorso, in danno di OL AT); TA UN di concorso nei reati di cui ai capi A, C, M, N;
LO SA del reato di cui ai capi C;
TI OV di concorso nei reati di cui ai capi A e C;
ES NC del reato di cui al capo G (estorsione in danno di NA NG); PU RO AN di concorso nei reati di cui ai capi C ed E.
La Corte territoriale, riportate sinteticamente le motivazioni della sentenza del Tribunale e le argomentazioni a sostegno degli appelli, rigettate le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni di AP e OL e precisato che le dichiarazioni dei verbalizzanti avevano avuto ad oggetto solo le modalità dei loro interventi e che quelle di LO UC al loro esordio contenevano la conferma esplicita di quanto riferito nel corso delle indagini, nel merito rammentava la genesi del procedimento, nato dalla denuncia di AP, riscontrata dalla sorpresa in flagranza di LO UC, PU NI e TA UN mentre ritiravano l'assegno di L. 10.000.000, fatto dal quale erano seguite le perquisizioni domiciliari e conseguenti sequestri di un gran numero di titoli di credito e documenti dimostrativi dell'attività di recupero crediti svolta.
Passava quindi - all'esame dei singoli capi d'imputazione rilevando che;
quanto al capo A, l'estorsione in danno di AP era provata oltre che dalle dichiarazioni di questi, dall'accertamento di p.g. al momento della consegna dell'assegno, il cui importo rendeva inverosimili le versioni difensive, dal tenore della telefonata intercorsa tra AP e TI. La presenza del TA non poteva essere ritenuta occasionale, tenuto conto di quanto riferito da AP in ordine alle pressioni subite e dalla logica considerazione che LO non avrebbe portato con sè nella circostanza un estraneo;
quanto al capo C relativo all'estorsione in danno di OL, la denuncia di questi era riscontrata dalle dichiarazioni dei suoi dipendenti, dal rinvenimento in occasione delle perquisizioni nelle case di PU e di LO UC di documenti personali della persona offesa. Per il delitto di sequestro di persona le dichiarazioni del OL trovano conforto nella considerazione di ordine logico che consegue all'accertamento che questi era stato cercato dal gruppo e poi fatto salire sull'auto mentre era intento ad attività. La pretesa estraneità di PU, TA e TI era contrastata oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa anche dalle modalità complessive del fatto;
quanto al capo D, la responsabilità di - PU RO scaturiva dalle dichiarazioni di OL. Tuttavia il fatto doveva essere qualificato come minaccia, reato estinto per prescrizione;
quanto al capo E le dichiarazioni accusatorie del OL erano avvalorate dalla parziali ammissioni di LO UC e da quanto riferito da AN (antagonista di OL nella fattispecie) sull'esosità della pretesa;
quanto al capo G attribuito al solo ES, rigettate la richiesta di rinnovazione del dibattimento e l'impugnazione dell'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione testimoniale da parte del primo giudice, nonché l'eccezione di incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, dato atto dell'improprio utilizzo da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese da NA dinanzi a diverso collegio, rammentava che lo stesso ES aveva ammesso di aver prestato danaro alla donna e che costei faticava a restituirlo;
quanto al capo 1^ le accuse della NA erano riscontrate non solo da quanto parzialmente ammesso da LO UC ma anche dalle dichiarazioni del marito della donna e dalla teste Arsuffi nonché dalla constatazione che la somma di L. 120.000.000 di cui alla scrittura privata intercorsa fra le parti non poteva attenere ad una ricognizione di debito, posto che non risulta provata la ragione di un credito di tale importo;
quanto ai capi M ed N, episodi da trattare unitariamente perché accomunati dalla circostanza che il loro accertamento è scaturito dalle perquisizioni e che le persone offese negano di essere state vittime di estorsioni, la prova scaturiva dalla ricostruzione delle modalità dell'intervento degli imputati e dal risultato conseguito da tale intervento nonché dallo stato di timore delle persone offese SA e Del Ponte. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi per l'episodio in danno di AL, la cui rinuncia al recupero del credito con contemporaneo riconoscimento della somma di L. 13.000.000 in favore degli imputati - per "spese" era dimostrativa dello stato di timore della vittima. Escludeva che i fatti potessero esser ricondotti alla diversa ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) TI OV, a mezzo del difensore, a norma dell'art.606 c.p.p. lett. c) ed e): - relativamente all'imputazione di cui al capo A, perché la prova è costituita dal soliloquio di AP, contrabbandato per conversazione, e quindi "non utilizzabile perché reso da coimputato in assenza delle prescrizioni di legge";
altrettanto vale per l'assunto secondo il quale TI avrebbe ammesso una telefonata e per quello che in sentenza è ritenuto definitivo riscontro "a quanto già posto in evidenza"; - relativamente all'imputazione di cui al capo C, laddove si è ritenuto il coinvolgimento del ricorrente nonostante fosse stato escluso dalla stessa persona offesa;
- relativamente al capo N, essendo emerso con certezza che il contatto tra LO e AL venne assicurato da OS senza alcun ruolo da parte del TI;
2) LO UC, a mezzo del difensore: - art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge;
mancanza di motivazione in merito alla questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005 nella parte in cui esclude l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione ai procedimenti pendenti in grado successivo al primo, questione che con il ricorso viene ribadita per irragionevolezza del nuovo termine in violazione dell'art. 3 Cost., e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966; - art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità relativamente alle dichiarazioni rese da AP TO e da OL AT, nonostante AP fosse coimputato di LO e per OL risultasse la pendenza di procedimento per denuncia proposta nei suoi confronti da AN AN;
- art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo A, perché la Corte di appello ha omesso di considerare quanto riferito da AN AN relativamente alla consegna a AP della somma di L.
7.000.000 in contanti quale fondo spese per il recupero del credito LE nei confronti di OL AT, sicché appariva attendibile la versione di LO UC sull'assenza di minacce nella richiesta avanzata a AP di suddividere tale somma;
- Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo C, non essendo addebitabile a LO il delitto di sequestro di persona, perché, fatta eccezioni delle dichiarazioni di OL, nulla porta a ritenere che costui abbia subito limitazioni della libertà personale;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo E, relativo all'estorsione in danno di OL, per il quale valgono le medesime considerazioni;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo 1, perché alla versione resa dalla NA NG (ampiamente e ripetutamente protestata nel periodo nel quale assume di aver versato L.
5.000.000 al mese in contanti a LO) appare senz' altro più attendibile la versione di quest' ultimo;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi M e N, perché tutti i testi hanno escluso di aver ricevuto minacce;
- art. 606 c.p.p., lett. b), perché, difettando il requisito dell'ingiustizia del profitto, i fatti dovevano essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così come già ritenuto per il capo L, sicché se ne dovrebbe dichiarare l'estinzione per prescrizione;
3) PU RO AN: - illegittimità costituzionale della L.5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost., perché la scelta del legislatore (per come già modificata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale) appare manifestamente irragionevole essendo basata solo sul dato dell'avanzamento processuale;
- mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo C, perché il giudizio di responsabilità si è fondato sulle sole dichiarazioni di OL nonché su quanto contraddittoriamente riferito da LO UC sull'uso di un coltello e da LO SA che ha confermato la presenza di PU NI ma non di PU RO. Manca poi la motivazione in ordine alla contestata presenza del ricorrente presso il bar Quadrifoglio;
- in ordine al capo E perché il giudizio di responsabilità di fonda sulle dichiarazioni di OL e su quelle, lacunose,, di LO UC, sicché non si è dato conto della presenza del ricorrente;
4) ES NC, a mezzo del difensore: - inosservanza della L. n. 87 del 1953, artt. 23, 24, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in relazione all'art. 3 Cost.; erronea applicazione dell'art. 10
legge cit.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non aver dato risposta tempestiva alla detta questione, neppure nel dispositivo della sentenza;
- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., comma 2, e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova, perché la sentenza impugnata, dopo aver dato atto dell'improprio riferimento alla testimonianza della NA da parte del primo giudice (che aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese dinanzi al primo collegio, poi sostituito), non consente di comprendere quali parti della deposizione della testimone siano state utilizzate per giungere al contestato convincimento di responsabilità di ES, in tal modo violando il disposto dell'art. 192 c.p.p.. All'odierna udienza, preso atto del decesso del difensore di fiducia di TI OV e della mancata nomina di altro difensore, la posizione dello stesso, è stata stralciata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tutti i ricorrenti, ad eccezione del TI (la cui posizione è stata peraltro stralciata, ripropongono la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3. Precisato che "non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito faccia circa la rilevanza o la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte. Quest'ultima ha la facoltà di riproporre la questione direttamente alla corte di cassazione la quale, quando con riferimento al thema decidendi ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, non annulla per tale motivo la sentenza impugnata, ma rimette alla corte costituzionale la sola questione di legittimità costituzionale della legge da applicare per poi provvedere sulla impugnazione alla stregua della disciplina normativa che risulterà applicabile sulla base della decisione dell'organo di giustizia costituzionale. (v. Mass n. 166385; v. Mass n. 166262; v. Mass n. 163410; conf. Mass n. 168994), si osserva che la questione, riproposta in questa sede, è manifestamente infondata. Come noto la Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale della L. n. 285 del 2005, art. 10, comma 3, che è stato dichiarato illegittimo limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", al rilievo che "l'incombente di cui all'art. 492 c.p.p., non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi - e, tra essi, il giudizio abbreviato - che hanno la funzione di "deflazionare" il dibattimento); ne' esso è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori". Per queste specifiche ragioni il Giudice delle leggi ha ritenuto che la norma in esame non si è conformata "al canone della necessaria ragionevolezza", dopo avere dato atto che "il regime giuridico riservato alla lex mitiox, e segnatamente alla sua retroattività, non riceve dall'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., comma 2" che ha ad oggetto solo la norma incriminatrice ovvero quella altrimenti più sfavorevole al reo, sicché eventuali deroghe al detto principio (riconosciuto come criterio generale dall'art. 2 cod. pen. e, a livello patrizio internazionale anche dall'art. 15 del Patto di New York) "possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa" Ed invero "la deroga al regime della retroattività deve ritenersi ammissibile nei confronti di norme che riducano la durata della prescrizione del reato, purché tale deroga non sia coerente con la funzione che l'ordinamento oggettivamente assegna all'istituto, ma anche diretta a tutelare interessi di non minore rilevanza", deroga che, per come attualmente disciplinata, non risulta incoerente con il sistema nei limiti di valutazione di ragionevolezza che qui rileva essendo essa limitata ai processi "già pendenti in grado di appello o avanti alla corte di cassazione".
2. La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AP TO e OL AT (comune ai ricorrenti TI e LO) è ugualmente infondata.
Va invero ribadito che in tema di esame di persone imputate in un procedimento connesso, solo i soggetti indicati nell'art. 197 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), imputati in procedimento: connesso ex art. 12 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) sono radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimoni (è fatta salva l'ipotesi in cui nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, stante il disposto dell'art. 197 bis c.p.p., che consente l'audizione come testimone, con le garanzie e i limiti previsti: cfr. Cass. Sez. 2, 25.10-11.11.2005 n. 41052; Cass. Sez. 1, 18.10-7.11.2005 n. 40203). Nel caso in esame AP e OL non sono coimputati nel medesimo reato.
Di recente, sulla questione della capacità a testimoniare, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 381 dell'8-21.11.2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 197 bis c.p.p., commi 3 e 6, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalla persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197 bis citato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" divenuta irrevocabile.
La sentenza impugnata ha richiamato la sentenza di seguito riportata, secondo la quale Le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reato commesso in danno reciproco le une delle altre, sono - in linea di principio - ammissibili, fermo il disposto dell'art. 197, cod. proc. pen., comma 1, lett. a), disposizione che, per quanto riguarda la cd. connessione occasionale presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. Quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. (Cass. Sez. 6, 19.2-31.3.2003 n. 15107). Non è condivisibile la motivazione adottata dalla sentenza impugnata su tale presupposto perché dimentica che il principio di prevalenza è stato superato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 che ha modificato gli artt. 64, 197, 210, 371 c.p.p. ed ha introdotto l'art. 197 bis c.p.p., che disciplina la cd. assistita e che individua due tipologie di testimoni assistiti: 1) gli imputati connessi (art. 12, lett. a e c) o collegati (art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p., che diventano compatibili come testimonia prescindere dall'avvertimento ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), sicché il "diritto al silenzio" cessa con l'irrevocabilità della sentenza;
2) gli imputati connessi teleologicamente (art. 12 comma 1, lett. c) o collegati (art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) il cui procedimento sia ancora pendente o chiuso con provvedimento non irrevocabile, e quindi anche se nei loro confronti sia stata pronunciata archiviazione, soggetti che possono essere assunti come testimoni assistiti in relazione a fatti concernenti la responsabilità di terzi, ma solo dopo essere stati avvertiti a norma dell'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). La Corte Costituzionale, con ordinanza 12.3.2003 n. 76, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 bis c.p.p., commi 1 e 5, nella parte in cui non prevede che possa essere assunto come testimone la persona nei cui confronti sia stata pronunciato provvedimento di archiviazione. "L'assetto normativo della prova dichiarativa in esito alla novella del 1 marzo 2001 n. 63, di attuazione del "giusto processo" ha evidenziato una complessiva "strategia di fondo del legislatore, finalizzata ad enucleare una serie di figure di dichiaranti nel processo penale in funzione dei diversi "stati di relazione" rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste , giunge fino alla forma 'estrema' di coinvolgiraento rappresentata dal dichiarante-concorrente nel medesimo reato. Alla molteplicità di tali "stati di relazione" corrisponde un' articolata "scansione normativa" (Corte Costituzionale, ordinanza n. 265 del 2004; richiamata e ribadita con sent. n. 381/2006). In senso conforme si è pronunciata questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6, 1.2.2005 n. 22402; Cass. Sez. 5, 15.3.2007 n. 15804). Va quindi affermato il seguente principio di diritto;
"l'ufficio di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato - anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione - per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona sia stata avvertita ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), e non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere, con la conseguenza che, in mancanza dell'avvertimento indicato, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a datti fatti l'ufficio di testimone".
In tal modo corretto l'errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, deve rilevarsi che ne' AP ne' OL sono imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. c), o reato collegato a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Il fatto che AP fosse coimputato con LO in altro reato, che il ricorrente non specifica, non è di per sè idoneo a consentire di individuare il tipo di collegamento. Per questo profilo l'impugnazione è inammissibile perché in violazione di quanto previsto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia sorretta dalla indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a suo sostegno. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la posizione di OL. La circostanza che AN (che si afferma essere coimputato di LO in altro procedimento) abbia presentato denuncia nei confronti di OL per un reato (non specificato) e che in relazione ad esso sia intervenuta archiviazione per prescrizione, non consente di individuare la ricorrenza di alcuna ipotesi di connessione o di collegamento. Il collegamento di reciprocità riguarderebbe eventualmente le posizioni di AN-OL e non quelle di EL-OL. Va comunque escluso che la categoria dei reati in danno reciproco comprenda anche i casi in cui le condotte siano state poste in essere con modalità, tempi e contesti completamente diversi. Diversamente si perverrebbe all'inaccettabile conclusione che la semplice denuncia del denunciato contro il denunciante determinerebbe una modifica dello statua di chi deve rendere testimonianza in qualità di persona offesa obbligandolo ad assumere quella di testimone assistito, con tutte le conseguenze connesse.
3. Sulle singole imputazioni si osserva:
3.1. Capo A): il ricorso di LO UC è inammissibile, perché di nuovo in questa sede sollecita una non consentita rivalutazione di merito dei medesimi dati probatori già esaminati, in maniera non manifestamente illogica, dalla Corte di appello. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
3.2. Capo C):
3.2.1. Il ricorso, di LO UC è inammissibile perché non formula alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a sollecitare, peraltro genericamente, una ulteriore valutazione di merito (come tale non consentita in questa sede) sul valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie del OL.
3.2.2. Il ricorso di PU RO AN è inammissibile, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha giustificato il convincimento di responsabilità del PU RO nell'episodio in esame sulla scorta non solo delle dichiarazioni di OL che lo ha indicato fra i presenti (in quanto riconosciuto fotograficamente) in occasione del sequestro di persona in esame ma anche di quelle del LO UC (che ha riferito in ordine alle ammissioni del PU per l'episodio di cui al capo D), si limita a criticare il riferito ragionamento probatorio attraverso il richiamo a circostanze marginali (uso del coltello da parte di PU in occasione dell'episodio di cui al capo D) laddove il dato significativo era costituito dall'accertamento che la persona responsabile dell'episodio di minaccia di cui al capo D (in ordine al quale la Corte di appello ha pronunciato sentenza di improcedibilità per prescrizione) era proprio PU RO, dato utilizzato per confermare l'attendibilità non del riconoscimento operato da OL ma anche delle sue dichiarazioni accusatorie, tale da giustificare anche il significato della presenza del ricorrente all'interno del bar nel momento in cui OL vi era trattenuto contro la sua volontà.
3.3. Capo E):
3.3.1. Il ricorso di LO UC è inammissibile per genericità, perché si limita a contestare la congruità del compendio probatorio a suo carico (perché costituito dalle dichiarazioni del solo OL) senza proporre alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata che ha valutato l'attendibilità di quanto riferito dal OL dopo aver considerato che soltanto il giorno prima questi era stato minacciato (capo D) da PU RO (episodio noto al LO, che ha ammesso di averlo appreso proprio da PU); che lo stesso LO aveva ammesso la consegna delle cambiali;
che le giustificazioni addotte in ordine a tale consegna erano smentite anche da AN, nella circostanza indicato oltretutto come "antagonista" rispetto alla posizione di OL.
3.3.2. Il ricorso di PU RO è inammissibile perché, anche in relazione a tale imputazione, al fine di criticare la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, sollecita una valutazione di merito, in quanto alternativa a quella, non manifestamente illogica posta a fondamento della sentenza impugnata che mette in relazione la contiguità temporale fra la minaccia posta in essere il giorno precedente (capo D) e l'episodio estorsivo.
3.4. Capo G), relativo all'episodio di estorsione in danno di NA NG, addebitato al solo ES NC, si osserva che il ricorso di quest' ultimo è inammissibile per manifesta infondatezza per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non aver dato congrua risposta alle doglianze mosse con l'appello, vero essendo che la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il primo giudice aveva impropriamente utilizzato dichiarazioni rese dalla teste NA dinanzi a diverso collegio, spiega quali sono gli elementi valorizzati in quanto desunti dalle dichiarazioni (ancorché lacunose) rese dalla teste dinanzi al collegio che poi ha pronunciato sentenza. Ha indicato uno specifico episodio narrato dalla teste;
ne ha giustificato la rilevanza e significatività, anche alla luce delle conferme desunte dalla testimonianza della Arsuffi. Tale parte della motivazione non è stato oggetto di critica specifica. La denunciata violazione dei canoni valutativi stabiliti dall'art. 192 c.p.p., comma 1, è stata invero svolta in maniera generica, attraverso il solo richiamo al dato normativo, senza alcun concreto riferimento alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in violazione quindi dell'art. 581 c.p.p., lett. c) che impone che ogni richiesta sia fondata su motivi che in maniera specifica indichino le ragioni in diritto e gli elementi di fatto a sostegno della stessa, violazione sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
3.5. Capo 1). Il ricorso di LO UC è anche per tale capo inammissibile perché, lungi dal criticare la motivazione della sentenza impugnata, sviluppa argomenti che attengono al merito della decisione, sollecitando valutazioni di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
di incongruenza del comportamento addebitato al ricorrente (nonostante la Corte territoriale abbia invece argomentato in maniera specifica sulle ragioni per le quali LO non si attivò immediatamente per esercitare il diritto derivante dalla scrittura privata intercorsa tra le parti) e di alternativa valutazione di maggiore attendibilità della versione fornita da quest' ultimo.
3.6. In relazione al capo M) il ricorso di LO UC è inammissibile per genericità, perché anche in questo caso non critica la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita ad affermare che "tutti i testi escussi ... hanno escluso di aver ricevuto qualsivoglia minaccia", nonostante la Corte di appello, dopo aver dato conto che la persona offesa non ha ammesso di aver subito pressioni, abbia spiegato le ragioni del diverso convincimento desumendole dalle modalità dei fatti, specificamente descritte ed argomentate.
3.7. In relazione al capo N) i ricorsi di LO UC ancora inammissibile per le stesse ragioni esposte al paragrafo che precede.
4. L'ultimo motivo di ricorso di LO UC, con il quale si insta per la derubricazione di tutti i delitti di estorsione a lui ascritti nella diversa ipotesi di cui all'art. 393 c.p., con conseguente estinzione per prescrizione, è inammissibile perché mera riproposizione di richiesta formulata con l'appello, senza alcuna critica alla congrua motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni per le quali i giudici di primo grado erano pervenuti alla diversa qualificazione in relazione al solo capo L).
5. Per l'effetto tutti gli imputati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e PU RO AN e ES NC anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di somma che, in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima congruo liquidare in mille/00 Euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiarata manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso del EL e dichiara inammissibili i ricorsi del ES e del PU. Condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il ES e il PU altresì della somma di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008