Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
La incompatibilità con la funzione di testimone dell'indagato per reato connesso o collegato persiste anche dopo che nei suoi confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, a meno che egli non abbia ritenuto di rispondere in relazione a fatti riguardanti la responsabilità di altri, così non avvalendosi della facoltà di non rispondere dopo essere stato avvisato a norma dell'art. 64, comma terzo lett. c), cod. proc. pen., nel qual caso è legittima la sua assunzione come "testimone assistito". (C. Cost. nn. 294 del 2000, 76 del 2003, 265 del 2004, 381 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2007, n. 15804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15804 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/03/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 676
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 001846/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LI N. IL 17/09/1953;
avverso SENTENZA del 10/12/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in. PUBBLICA udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Domenico Di Croscio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Di AR IR, vigile sanitario, in seguito ad una ispezione e perquisizione presso il nosocomio Dentale, avendo riscontrato numerose irregolarità, tra le quali quella che la cucina era priva di autorizzazione sanitaria, redigeva un verbale indirizzato al Sostituto procuratore della Repubblica di Napoli in calce al quale erano indicati tutti i partecipanti al sopraluogo;
il Di AR consegnava il documento a IO GR, all'epoca capo del servizio ecologia della ASL 31 ad interim.
La intestazione del documento e la indicazione dei partecipanti al sopraluogo venivano cancellate con il bianchetto;
il documento, quindi, risultava apparentemente indirizzato al Capo Servizio Ecologia, dottor IO GR. Per tali fatti si procedeva
contro
IO GR per il delitti di cui all'art. 328 c.p., comma 1 e 2, artt. 476 e 323 c.p.. Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 4 luglio 2003, dichiarava non doversi procedere contro il GR per il reato di cui all'articolo 328 c.p., comma 1 per essere il reato, accertato il 25 gennaio 1995, estinto per prescrizione ed assolveva perché il fatto non sussiste l'imputato dagli altri reati sul presupposto, per quel che qui interessa, che l'atto redatto dal Di AR fosse un atto interno e non un atto pubblico.
In seguito ad impugnazione del Pubblico Ministero per la sola violazione dell'articolo 476 c.p. e dell'imputato per il proscioglimento relativo al reato di cui all'articolo 328 c.p., comma 1, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10 dicembre 2004, confermava il proscioglimento per la omissione in atti di ufficio ed, in accoglimento della impugnazione del PM, condannava il GR alle pene di giustizia per il delitto di falso sul presupposto che l'atto era pubblico e che non aveva alcuna influenza sulla esistenza dell'atto la circostanza che il verbale non fosse firmato da chi l'aveva redatto essendo possibile la identificazione di quest'ultimo.
Con un primo ricorso per cassazione il GR deduceva la inosservanza di norme processuali - articoli 96, 91, 135, 136, 142, 148, 178, 179, 480, 484, 492 e 598 c.p.p. -, di norme costituzionali e del CEDU perché all'udienza del 16 novembre 2004 uno dei due difensori di fiducia non era presente, senza che il verbale di udienza ne avesse dato atto, e che per la successiva udienza del 10 dicembre 2004 non venne notificato l'avviso di udienza a tale difensore.
Con un successivo atto di ricorso il GR deduceva:
1) Erronea applicazione degli articoli 49 e 476 c.p. e art. 537 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto sia perché si era dato per scontato che il GR fosse responsabile del Servizio Ecologia, sia perché la prova del falso veniva fornita da una anonima copia carbone, che non poteva avere valore di atto pubblico, sia perché la Corte di merito non aveva dichiarato la falsità del documento;
2) Erronea applicazione dell'articolo 328 c.p., comma 1 e vizio di motivazione sul punto sia perché non era stato spiegato perché l'invio del documento all'Autorità Giudiziaria fosse indifferibile ed urgente, sia perché il GR aveva comunque spedito una relazione sulla questione al giudice tutelare;
3) Violazione della legge processuale e precisamente degli articoli 191, 197, 197 bis e 210 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto sia perché i tre testimoni, che si trovavano in identica posizione processuale venivano trattati in modo differente, sia perché il Di AR, imputato di reato connesso con posizione archiviata, non avrebbe potuto essere sentito come testimone;
4) Vizio di motivazione in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 3. I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Anzi il motivo di impugnazione contenuto nel primo ricorso è manifestamente infondato.
La legge da la facoltà all'imputato di essere difeso da due difensori e, quando l'interessato si sia avvalso di tale facoltà, non vi è dubbio che entrambi i difensori debbano ricevere l'avviso di udienza.
Tuttavia per l'instaurazione di un corretto contraddittorio è necessaria e sufficiente anche la presenza di un solo difensore di fiducia, al quale verranno comunicati i rinvii ad altra udienza mediante avviso orale del giudice;
il difensore presente, infatti, rappresenta l'imputato contumace. Non vi è alcuna necessità, in quanto non prescritto dal codice di rito, che per le udienze successive alla prima al secondo difensore vengano notificati gli avvisi del disposto rinvio.
Infondato è il terzo motivo di impugnazione del secondo ricorso, che per ovvie ragioni sistematiche conviene trattare per primo. In effetti vi è una incertezza in giurisprudenza sulla persistenza della incompatibilità dell'imputato di un reato connesso o collegato anche dopo il decreto che abbia disposto la archiviazione della sua posizione processuale. Secondo un autorevole filone giurisprudenziale la incompatibilità a rendere testimonianza dell'indagato di reato connesso non può essere esclusa dopo l'archiviazione perché il decreto di archiviazione non crea una situazione di stabilità processuale pari a quella di una sentenza di assoluzione irrevocabile (vedi Cass., Sez. 4^, 19 febbraio 2004, n. 20298, in CED 228571 e CP, 05, 2038).
Il perdurare della incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone dopo l'archiviazione era stata, invece, esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza 17 luglio 2000 n. 294, anche se evidentemente tale sentenza non poteva tenere conto della modifica dell'articolo 197 c.p.p. avvenuta con L. 1 marzo 2001, n. 63. Secondo una più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che si fonda su una attenta rilettura dell'articolo 197 bis c.p.p., però, l'ufficio di testimone ex articolo 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato - anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione - per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non rispondere anche su tali fatti riconosciuta dall'articolo 64 c.p.p., comma 3, lett. c), cui fa espresso riferimento l'incipit della lettera b) dell'articolo 197 c.p.p. (Cass. Pen. 1 febbraio 2005, n. 22402).
Sembra essere questa l'interpretazione più corretta perché fondata su una rigorosa interpretazione letterale delle norme richiamate ed anche sulla logica dell'istituto che vuole evidentemente evitare che il testimone, obbligato a dire la verità, sia costretto a rilasciare dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione processuale. Ebbene quando sia lo stesso testimone - indagato di reato connesso che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non si vede per quale ragione il testimone non possa esercitare il suo ufficio, quando l'interrogatorio verta esclusivamente su fatti concernenti la posizione di terze persone che non possono in alcun modo danneggiare la sua posizione processuale.
Ebbene nel caso di specie, per quanto è possibile apprendere dalla sentenza impugnata, gli atti contro il Di AR sono stati archiviati, il Di AR non si è mai avvalso della facoltà di non rispondere ed i fatti sui quali è stato interrogato concernevano la posizione del GR e nessuna influenza negativa potevano avere sulla posizione processuale del testimone;
pertanto in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale indicato correttamente i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabile la testimonianza del Di AR. Infondato è anche il primo motivo di impugnazione del secondo ricorso.
Pur volendo prescindere dalla circostanza che la qualifica del GR come responsabile del Servizio ecologia è stata posta in dubbio tardivamente con il ricorso e che, comunque, si tratta di un accertamento di fatto sottratto alla valutazione del giudice di legittimità, va detto che il problema è non influente. Infatti è stato accertato che la relazione venne dal Di AR consegnata al GR e che, pertanto, fu quest'ultimo ad alterarlo sostituendo altre indicazioni a quelle originarie. L'Autore del falso fu, dunque, l'imputato, certamente funzionario dell'ASL 31, che, invece, di inoltrare il verbale a chi di competenza, correttamente indicato nella intestazione del documento, indebitamente lo trattenne modificandolo.
Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere la sua responsabilità per il servizio Ecologia dal momento che ha riferito che, in ogni, caso provvide ad inviare al giudice tutelare una relazione sulla base del verbale del Di AR.
Fatto quest'ultimo che consente di ritenere, per esplicita ammissione dell'interessato, che il GR fosse il responsabile del Servizio, ma che non consente di escludere la responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, dal momento che l'invio di un documento sostitutivo, del quale, peraltro, si ignora il contenuto, non vale, ovviamente, ad escludere la responsabilità per il delitto di falso di un verbale di perquisizione ed ispezione.
La questione che la prova del falso sarebbe stata fornita da una copia carbone è un falso problema che è stato posto soltanto con il ricorso.
Quella che il ricorrente definisce copia carbone, infatti, è esattamente il documento che il Di AR gli aveva consegnato e che avrebbe dovuto essere inoltrato all'Autorità Giudiziaria. Si tratta certamente di un atto pubblico in quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che concerneva una ispezione presso un nosocomio richiesta, peraltro, dal Giudice tutelare di Napoli.
Parlare in una situazione siffatta di atto interno privo di rilievo è certamente un fuor d'opera.
Nessun rilievo ha anche il fatto che il documento non fosse stato ancora firmato, sia perché la provenienza del documento era certa in quanto opera del Di AR - la circostanza non è mai stata da alcuno messa in dubbio, sia perché gli atti senza firma, ma con autore identificabile, non sono inesistenti, ma tutto al più possono essere ritenuti nulli.
La prova della alterazione di un documento pubblico può ritenersi, quindi, pienamente raggiunta.
Il fatto che il giudice di appello erroneamente abbia omesso di dichiarare la falsità del documento è circostanza non rilevante. Si è trattato di una dimenticanza che nulla toglie al fatto che la Corte di merito abbia ritenuto la falsità del documento in discussione pervenendo alla affermazione di responsabilità dell'autore della stessa.
Infondato è, infine, anche il secondo motivo di impugnazione. L'imputato è stato prosciolto dal delitto di cui all'articolo 328 c.p. per non avere inviato il documento al destinatario per essere estinto il reato per prescrizione.
Sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado hanno ritenuto non esservi elementi per applicare il secondo comma dell'articolo 129 c.p.p. e pervenire ad una assoluzione del GR.
La conclusione raggiunta dia giudici di merito non è censurabile perché sorretta da congrua motivazione fondata sulla considerazione che non emergeva dagli atti la prova evidente della estraneità del GR ai fatti contestati.
È appena il caso di notare che si trattava di un verbale concernente le condizioni igieniche di un istituto adibito a ricovero di bambini e, quindi, la necessità di interventi urgenti per ragioni di igiene erano evidenti, tanto è vero che lo stesso GR si premurò, secondo quanto dallo stesso affermato, di inviare una relazione, di cui si ignora il contenuto, al giudice tutelare;
fatto che se non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato per il mancato inoltro alla Autorità Giudiziaria - sostituto procuratore della Repubblica - del verbale di ispezione, dimostra certamente l'urgenza del caso in discussione.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007