Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
L'ufficio di testimone ex art. 197 bis cod. proc. pen. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato (anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione) per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona non si sia avvalsa della facoltà di non rispondere anche su tali fatti riconosciuta dall'art. 64, comma terzo, lett. c) cod. proc. pen., cui fa espresso rinvio l'incipit della lett. b) dell'art. 197 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 22402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22402 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO CE - Presidente - del 01/02/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 140
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34417/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;
contro la sentenza 16 gennaio 2003 del Tribunale di Foggia;
nel procedimento a carico di:
AU GI, US TO, NI ME, ON IO LI, IE IE, EN MA IE, SC GI e TO LU.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALATI NN, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori di fiducia dei ricorrenti, avv.to BALZANO Domenico, per UD LB, avv.to Adelmo Manna, per GI AF e LE AN, Avv.to ER De Angelis per IG IE, avv.to Uberto Del Basso De Caro, per CE BO, i quali hanno tutti concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia propone ricorso diretto contro la sentenza 13 gennaio 2003 con la quale il Tribunale di Foggia ha assolto CA LB, GI AF, NN NO, LE PI AN, IG IE, RI MA IE, CE BO e ER UC dai delitti di concussione e di minaccia per costringere a commettere il reato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.
Con un unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 197 c.p.p. cui è conseguita la mancata assunzione di una prova decisiva, poiché il Tribunale aveva esaminato numerose persone nelle forme previste dall'art. 210 c.p.p. le quali tutte si sono avvalse della facoltà di non rispondere con conseguente impossibilità di un recupero dibattimentale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini.
Ad avviso del ricorrente, le persone indagate in procedimento connesso o collegato, anche se sia stata disposta archiviazione, devono assumere l'ufficio di testimone, mentre il Tribunale ha esaminato le predette persone, nonostante fosse intervenuta l'archiviazione e non avessero mai assunto la qualità di imputati, a norma dell'art. 210 c.p.p. L'art. 197 c.p.p., deduce il ricorrente, prevede l'incompatibilità soltanto per gli imputati in procedimento connesso o collegato e non anche per gli indagati nei cui confronti non vi è stato esercizio dell'azione penale, tenuto conto il divieto di analogia per norme eccezionali che derogano al dovere sancito dall'art. 196 c.p.p. associato alla sanzione penale stabilita dall'art. 372 c.p.. Il difensore di LE PI AN ha presentato una memoria difensiva con la quale deduce la giuridica infondatezza del ricorso, rilevando che le incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone debbono essere applicate alla persona indagata anche quando il procedimento connesso o collegato sia stato definito con archiviazione e che legittimamente l'esame di tali soggetti è stato effettuato dal Tribunale a norma dell'art. 210 c.p.p. tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 76 del 2003. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni poste dal ricorrente sono giuridicamente infondate. Ai fini della incompatibilità a testimoniare stabilita nell'art. 197 c.p.p., la posizione della persona indagata - al di là della estensione ex art. 61 c.p.p. dei diritti e delle garanzie dell'imputato tra i quali il Giudice delle leggi ha ricompreso il divieto a testimoniare (C. Cost. 18 marzo 1992, n. 108 e 17 luglio 2000, n. 294) - è equiparata a quella dell'imputato in virtù dell'art. 64, commi 3 lett. c) e 3 bis, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 2 legge 1 marzo 2001, n. 63. Tale norma, da un lato, prevede di avvertire l'indagato, prima dell'inizio l'interrogatorio, che assumerà l'ufficio di testimone sui fatti riguardanti la responsabilità di altri se su di essi renderà dichiarazioni, e, dall'altro lato, sancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni erga alios rese dalla persona interrogata e il divieto di assunzione dell'ufficio di testimone, nel caso di omesso avvertimento. La Corte costituzionale, con specifico riferimento alla incompatibilità a testimoniare dell'indagato in procedimento connesso o collegato, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 197 bis c.p.p. nella parte in cui non prevede il dovere della persona nei confronti della quale sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione per un "reato connesso o collegato" a quello per il quale cui si procede, in tal modo ritenendo l'incompatibilità a testimoniare applicabile alla persona indagata anche là dove il relativo procedimento sia stato archiviato per non essere tale ultima pronuncia annoverata nell'elenco dei provvedimenti per i quali ex art. 197 lett. a) e b) c.p.p. la incompatibilità in parola viene meno (C. cost. n. 76 del 2003). La incompatibilità a testimoniare c.d. di "durata" della qualità di persona indagata in procedimento collegato, configurata con la sentenza n. 294 del 2000 della Corte costituzionale nel senso che qualunque provvedimento conclusivo compresa l'archiviazione sarebbe stato idoneo a recidere il legame derivante dal collegamento, è da ritenersi oramai non più applicabile dopo la novella del 2001 in tema di formazione della prova che ha integralmente riscritto e diversamente disciplinato lo statuto del dichiarante erga alios. Per l'attuale quadro normativo, la incompatibilità a testimoniare dell'indagato è radicale nell'ipotesi di concorso nel medesimo reato ex art. 12 lett. a) c.p.p. come previsto dall'art. 197 lett. a) c.p.p., mentre l'indagato c.d. "connesso" o "collegato" (artt. 12
lett. c e 371, comma 2 lett. c, c.p.p.), anche se nei suoi confronti vi è stata pronuncia di archiviazione, potrà essere sentito come "testimone assistito" a norma dell'art. 197 bis c.p.p., sempre che abbia reso dichiarazioni erga alios, in tal modo non avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 64, comma 3 lett. c c.p.p.. Il fondamento giuridico di tale soluzione è nel richiamato art. 197 bis, là dove al quarto comma, secondo periodo, stabilisce che l'indagato o l'imputato "connesso" o "collegato" non può essere "obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti", in tal modo prevedendo che l'ufficio di testimone potrà essere assunto per i fatti riguardanti la responsabilità di altri anche in presenza di un provvedimento di archiviazione, sempre che la persona non sia avvalsa della facoltà di non rispondere anche su tali fatti riconosciuta dall'art. 64, comma 3, lett. c, c.p.p. cui fa espresso rinvio l'incipit della lett. b dell'art. 197 c.p.p..
Il ricorrente, come risulta peraltro nella sentenza impugnata, precisa che tutte le persone esaminate ex art. 210 c.p.p. si sono avvalse della facoltà di non rispondere e che, ad avviso di questo Collegio, l'esercizio di tale facoltà, giuridicamente equipollente al diritto di tacere su ogni "domanda" riconosciuto dal più volte richiamato art. 64, comma 3 lett. c, c.p.p., comporta il rifiuto di rendere dichiarazioni erga alios e lascia permanere ex art. 197 lett. b) c.p.p. l'incompatibilità e il divieto di assumere la qualità di teste "assistito", ex art. 197 bis c.p.p.. Tenuto conto che l'indagine è stata svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, le persone indagate in procedimento "connesso" o "collegato", pur se per alcune di esse era stato già adottato provvedimento di archiviazione, sono state correttamente citate a comparire ex art. 210 c.p.p. in dibattimento e altrettanto correttamente, a norma del quinto comma dello stesso articolo 210, sono state informate in dibattimento della facoltà di astenersi dall'esame. Il rifiuto di rispondere opposto dalle persone citate, da un lato, ha impedito l'acquisizione delle loro precedenti dichiarazioni ex art. 513, comma 2, c.p.p., nel testo modificato dalla citata legge n. 63 del 2001; dall'altro, ha costituito ostacolo giuridico alla assunzione di ciascuno di loro dell'ufficio di testimone e, di conseguenza, all'utilizzo, nei limiti imposti dal novellato art. 500, comma 2, c.p.p., di quanto in precedenza riferito nel corso delle indagini.
In conclusione, nel nostro caso, posto che tutti gli indagati "connessi" o "collegati" - indipendentemente dalla intervenuta archiviazione - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e, così, hanno rifiutato di rendere dichiarazioni erga alios, con il conseguente giuridico impedimento ad assumere l'ufficio di testimone. Al di là delle ragioni che hanno indotto il Tribunale ha informare le persone citate di tale ultima facoltà e ha prendere atto di tale impedimento, legittimamente i soggetti in questione non avrebbero potuto e non potrebbero essere esaminati quali testi "assistiti" ex art. 197 bis c.p.p., anche in un eventuale giudizio di rinvio. Non ricorrono questioni di diritto transitorio o intertemporale - peraltro non dedotte ne' specificamente rilevabili dalla sentenza impugnata - tenuto conto che la sentenza è stata pronunciata dal Tribunale il 15 febbraio 2003 e, dunque, il regime di assunzione e utilizzazione non avrebbe che potuto essere quello introdotto dalla legge 1 marzo 2001.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2005