Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
Il soggetto che renda dichiarazioni dibattimentali in qualità di coimputato nel medesimo delitto (nella specie:omicidio) ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. a), cod. proc. pen., va avvertito che ha facoltà di astenersi dal deporre ma non che, in relazione alle dichiarazione da lui rese circa la responsabilità di altri, può assumere l'ufficio di testimone, posto che la condizione di soggetti concorrenti nel medesimo reato e avvinti da un nesso inscindibile è radicalmente incompatibile, per il carattere forte della connessione, con l'assunzione del ruolo di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2005, n. 40203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40203 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 18/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1046
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 024776/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER VA N. IL 06/05/1969;
avverso SENTENZA del 24/01/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Sentito il Proc. Gen. in persona del Dr. Gianfranco Ciani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. CIGLIOTTI Michele Manfredi;
RITENUTO IN FATTO
1. - Il difensore di IV ST RN ricorre per Cassazione avverso la sentenza la corte d'appello di Messina emessa in data 24 gennaio 2004, con la quale, a parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal tribunale di Messina, è stata inflitta al ricorrente la pena di anni due di reclusione ed E. 260 di multa per il reato di porto in luogo pubblico di tre pistole con matricola abrasa e per il reato di ricettazione delle predette armi e di alcune divise da carabiniere di provenienza illecita.
1.1. - Premesso in linea di fatto che il processo si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito anche degli omicidi commessi con l'uso delle armi di cui trattasi, con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della legge processuale in materia di competenza per territorio e di esercizio da parte del Gup di un potere riservato al pubblico ministero, nel senso che la richiesta di rinvio a giudizio indicava i reati contestati come commessi in Sant'Agata Militello, località compresa nel circondario del tribunale di Patti, mentre il Gup, rilevando che una parte della condotta risultava commessa in Messina, disponeva il rinvio a giudizio per fatti commessi in Sant'Agata Militello e in Messina, radicando in questo modo la competenza territoriale del tribunale nisseno.
1.2. - Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 407 codice di procedura penale, perché dall'esame degli atti del processo si ricava che gli episodi oggetto di contestazione sono stati acquisiti, per la prima volta, nel corso dell'interrogatorio reso da CE AN il 5 gennaio 1993. Da quella data, i collaboratori di giustizia sono stati ascoltati più volte e hanno fornito progressivamente elementi nuovi e diversi, quali il numero dei soggetti da uccidere, la titolarità e la disponibilità delle armi, l'importo pattuito per l'esecuzione, nonché in ordine alla persona da uccidere. Soltanto in data 30 aprile 1998 il ricorrente è stato posto a conoscenza della sua qualità di persona indagata e il primo atto garantito nei suoi confronti si è svolto soltanto il 7 maggio stesso anno, con palese violazione delle norme sulla durata dell'indagine preliminare e conseguente inutilizzabilità di taluni degli atti compiuti.
1.3. - Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione delle norme processuali in materia di prova, nel presupposto che - leggesi in ricorso - il pubblico ministero ha chiesto l'audizione di DO RE e CE AR ai sensi dell'articolo 210 codice procedura penale e il tribunale li ha ascoltati nella veste di testimoni, senza distinguere le loro diverse posizioni. Il RE, infatti, era coimputato nello stesso procedimento e quindi la sua audizione avrebbe dovuto essere richiesta ai sensi dell'articolo 208 c.p.p.; l'AR, invece, aveva definito la sua posizione all'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. e pertanto la sua audizione sarebbe stata possibile, i sensi dell'articolo 197 primo comma lettera a) stesso codice, se ed in quanto vi fossero le condizioni ivi previste, mentre non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza della condizione essenziale del passaggio in giudicato dalla decisione che lo riguardava.
1.4. - Con il quarto motivo deduce, in applicazione della disposizione transitoria di cui l'articolo 26 della legge n. 63 del 2001, l'inutilizzabilità, in generale, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64.3 lett. c) c.p.p., delle dichiarazioni dibattimentali etero-accusatorie dei due collaboranti chiamanti in correità, sebbene la novella legislativa introdotta con la legge citata fosse precedente alla data di apertura del dibattimento, mentre nell'ultima parte del medesimo motivo la questione sembra limitata al solo collaborante e coimputato La RE. 1.5. - Con il quinto motivo deduce la violazione di legge per la incompatibilità tra le norme di cui all'articolo 61 n. 2 codice penale e l'articolo 81 capoverso dello stesso codice, che invece sono state applicate congiuntamente.
1.6. - Con il sesto, la illogicità alla motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riguardo alla circostanza che il riscontro alle loro dichiarazioni sarebbe costituito dalla proprietà di un'autovettura da parte dello RN, della quale i collaboratori sono incerti nell'indicare la marca, e cioè se si tratti di una Peugeot o di una Renault, mentre un effettivo sicuro riscontro sarebbe stato rappresentato dal rinvenimento o dal sequestro delle armi e delle divise da carabiniere di cui al capo d'imputazione. Più specificamente, il motivo di ricorso ricorda alcune sentenze acquisite su istanza della difesa nel dibattimento d'appello, con le quali i due collaboratori di giustizia sono stati ritenuti non credibili ed evidenzia lo schema sinottico allegato ai motivi d'appello dal quale risultano le discrepanze del loro racconto non su elementi marginali, come ha ritenuto la sentenza impugnata, ma su circostanze caratterizzanti la condotta contestata. 1.7. - Con il settimo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 648 codice penale perché, a tutto voler concedere in relazione alla racconto dei collaboranti, il ricorrente si sarebbe limitato a trasportare le armi da un luogo all'altro, ma non avrebbe instaurato con le cose trasportate alcun rapporto di dominio o di potere, necessario ad integrare l'ipotesi criminosa contestata, avendo assunto l'obbligo dell'immediata restituzione non appena fosse giunto a destinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. - Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato. Infatti, contrariamente all'assunto, la determinazione della competenza territoriale, avvenuta con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza preliminare, non è avvenuta con riferimento all'integrazione delle imputazioni siccome relative a fatti commessi anche nel territorio del circondario di Messina, oltre che in quello di Patti, ma in applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., non potendosi determinare - secondo l'originaria imputazione
- il luogo del commesso reato di ricettazione, che è il più grave delle ipotesi criminose contestate. Su questo specifico punto, che costituisce la ragione della decisione impugnata, non vi è contestazione alcuna, mentre il ricorso si diffonde su circostanze suggestive, ma fuorvianti, rispetto alla realtà processuale quale è desumibile dalle copie degli atti che lo stesso ricorrente, lodevolmente, ha prodotto.
2.2. - Del tutto inammissibile, per la sua palese genericità, è il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione dei termini dell'indagine preliminare con conseguente inutilizzabilità degli atti, ma non fa alcun riferimento specifico, come imposto dall'articolo 581 c.p.p., al momento in cui la notizia di reato poteva dirsi perfezionata nei confronti del ricorrente e dal quale, pertanto, iniziavano a decorrere i termini dell'indagine preliminare e, allo stesso modo, non indica quali atti compiuti successivamente sarebbero inutilizzabili per l'intervenuta scadenza del termine di cui all'articolo 407 c.p.p.. 2.3. - Parimenti del tutto infondato è il terzo motivo di ricorso, perché dal verbale riassuntivo del dibattimento (cfr. fl 106) risulta che all'udienza del 13 dicembre 2001 il pubblico ministero produsse sentenza emessa nei confronti di AR ai sensi dell'articolo 444 cod. procedura penale e che l'AR venne sentito ai sensi dell'articolo 197 stesso codice. Per quel che concerne il La RE, invece, risulta dallo stesso verbale (foglio 109) che egli venne sentito come imputato, previo avvertimento della facoltà di non rispondere e alla presenza del suo difensore.
2.4. - Circa il quarto motivo di gravame, peraltro formulato in modo generico, riguardante la pretesa inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64.3 lett. c) c.p.p., delle dichiarazioni dibattimentali etero-accusatorie dei collaboranti chiamanti in correità, va premesso che questi sono stati esaminati nella qualità di coimputati del medesimo delitto omicidiario. Ne consegue che ad essi, non potendo ai sensi dell'art. 197.1 lett. a) come persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12.1 lett. a) assumere la veste di testimoni, doveva essere dato solo l'avvertimento che avevano la facoltà di astenersi dal deporre e non anche l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64.3 lett. c), e cioè che avrebbero assunto l'ufficio di testimone per le dichiarazioni rese su fatti concernenti la responsabilità di altri. Infatti - pur prendendo atto dell'ordinanza n. 191 del 2003 della Corte Costituzionale, secondo cui gli avvisi prescritti dall'art. 64 c.p.p. devono essere dati anche all'imputato esaminato in dibattimento -, l'ipotesi, come quella in esame, dei concorrenti nel medesimo reato avvinti da "nesso inscindibile" è ben diversa da quella prevista dall'art. 210.6, che si applica alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12.1 lett. c) o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371.2 lett. b), nel senso che essi, rientrando nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimone per il carattere "forte" della connessione e avendo reso dichiarazioni su "fatti inscuidibili", non dovevano ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64.3 lett. c) c.p.p.. 2.5. - La palese infondatezza va ritenuta anche a proposito del quinto motivo di ricorso. Questa corte a tutto più volte modo di statuire (cfr, per tutte, Sez. 1^, Sentenza n. 46270 del 03/11/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230188 Dellagaren), che il vincolo della continuazione è compatibile con l'aggravante del nesso teleologico, in quanto il primo agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre il secondo è connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione o al cui occultamento è preordinato.
2.6. - Tutta l'argomentazione a proposito della mancanza dei riscontri non illustra alcuna illogicità o carenza motivazionale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nelle ricercarli ed evidenziarli, ma si limita a contestare la lettura che dei riscontri è stata fatta, sostenendone l'insufficienza o la possibilità di interpretazione alternativa. La parte del medesimo motivo concernente l'acquisizione di alcune sentenze passate in giudicato, recanti assoluzione di altri imputati accusati degli stessi reati è poi del tutto generica e trova, invece, coerente e puntale risposta nella sentenza impugnata, che analizza criticamente la sentenza assolutoria nei confronti di tale Princiotta, precisando le ragioni per le quali è avvenuta e differenziando nettamente la posizione dell'odierno ricorrente, nei cui confronti la tesi accusatoria, lungi dal venir indebolita, risulta, al contrario, rafforzata. Altrettanto generica è la parte concernente le discrepanze nel racconto dei collaboratori di giustizia, per la cui individualizzazione e specificazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p. non è certo sufficiente il richiamo ai motivi di appello, per i quali la facoltà di accesso da parte del giudice di legittimità presuppone la specifica indicazione dei punti rilevanti e delle ragioni della loro rilevanza, in contrapposizione con la carenza o la illogicità della motivazione - sullo specifico punto, da indicarsi espressamente e dettagliatamente - della sentenza impugnata.
7. - Quanto al settimo, non è conferente la sentenza citata (Sez. 1^, Sentenza n. 9845 del 21/09/1993 Ud. Rv. 195331 Andolina), perché riguarda una fattispecie concreta del tutto diversa. Trattavasi infatti, in quel caso, di un fucile che era stato dato in prestito precario ed era poi stato utilizzato per compiere un omicidio. Il caso che ci occupa, invece, è del tutto diverso e si risolve in punto di fatto. Il giudice di merito, infatti, ha accertato (e su questo punto non vi sono deduzioni dei motivi di ricorso) che l'odierno ricorrente ebbe l'incarico di trasportare le armi e pertanto la brevità relativa del tempo in cui egli le tenne nella sua disponibilità non fa venir meno la caratteristica non solo della disponibilità ma anche il fine di profitto richiesto dalla norma incriminatrice, profitto ravvisabile nella volontà di metterle a disposizione dei correi per la commissione del delitto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005