Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11856 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
- E 6 C 2765 N 8 C 0 O 1 I 5 / Z . 4 / A A N I 5 R 2 C R T . B S R A I . . P T REPUBBLICA ITALIANA G L . L E U D A R B L . I 1 185 6/03 E B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D R A D I T T S A E N 1 I E T 3 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIO S R 1 Oggetto N I E E . A T S N E SEZIONE TRISITEIA A Tributaria M Sig ri ai ati: Composta dagli Ill.n Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente - R.G.N. 1478/99 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 25738 Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO Rep. Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere Ud. 21/02/03 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62765 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RC GI;
intimato avversO la sentenza n. 390/97 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il .2003 28/11/97; $546 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto per notaio Scarnecchia del 8.1.87 lo IACP assegnava in proprietà a Giovanni Trimarco l'appartamento facente parte di un complesso residenziale realizzato da esso istituto, privo all'epoca di categoria e rendita catastale. In data 11.1.92 l'UTE di Potenza rilasciava estratto catastale da cui risultava l'attribuzione della categoria "A2” classe 6^ con rendita di L.
1.1.37.500 contro cui l'assegnatario proponeva opposizione, ricorrendo alla Commissione tributaria provinciale di Potenza che con sentenza n. 36 del 25.1.94 l'accoglieva sulla considerazione che l'ufficio non aveva manifestato l'iter logico giuridico alla base delle operazioni di classamento e non aveva posto l'interessato in condizione di controdedurre efficacemente. Questa decisione veniva impugnata dal Ministero delle Finanze innanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata che, con sentenza del 10.28/11/97, rigettava il gravame. Contro quest'ultima sentenza il Ministero propone ora ricorso per cassazione che articola in due motivi. do L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75, D.P.R. n. 1142/1949, ritenendo che erroneamente la Commissione avrebbe omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel quale il contribuente aveva svolto contestazioni generiche senza indicare le unità immobiliari della stessa zona che risultassero, nei confronti con quella del contribuente, collocate in una categoria o in una classe diverse, quantunque avessero la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Il motivo è inammissibile. Né dal ricorso per cassazione (che peraltro non contiene alcuna censura per omessa pronuncia) né dalla sentenza impugnata è rilevabile se la questione ora sollevata con il primo motivo di ricorso abbia formato oggetto del giudizio nelle fasi di merito.
Considerato che
per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo di legittimità deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, senza che sia possibile sopperire alle eventuali lacune dell'atto con indagini suppletive, la questione sollevata con il primo motivo di ricorso deve essere considerata una questione nuova. Si tratta per di più di una questione che implica un ineludibile accertamento (ed apprezzamento) di fatto, dato che la delibazione della fondatezza della eccezione di inammissibilità presuppone un esame ed una valutazione del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio: non può, quindi, non valere in proposito il principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale ove una determinata questione che implichi un accertamento di fatto non risulti - - trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. n. 16303/2002; cfr. anche Cass. n. 5149/2001; n. 4900/1998). Con il secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 9 e 61, D.P.R. n. 1142/1949 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: ad avviso dell'Amministrazione non risultava contestato in giudizio che l'immobile avesse «caratteristiche riconducibili al tipo A2 classe 6 definito in sede di quadro di qualificazione e classificazione ex art. 9>> (D.P.R. n. 1142/1949), sicché non poteva essere contestato il classamento operato dall'Ufficio con argomenti che in realtà ponevano in discussione non il classamento, ma l'inclusione nel tipo A2 cl. 6 di alloggi con quelle caratteristiche»; inoltre la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'immobile andasse classato nel tipo A3 sulla base «della sola circostanza, del tutto generica ed estrinseca, che era stato costruito dall'Istituto per l'edilizia economica e popolare», senza tener conto che a norma degli artt. 6, 7, 9 e 61, D.P.R. n. 1142/1949 «le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento debbono compiersi avendo riguardo alle caratteristiche intrinseche degli immobili e alle condizioni generali influenti sulla loro redditività»; infine, nonostante la dettagliata esposizione delle ragioni e dei fatti che avevano giustificato il classamento impugnato, la sentenza impugnata aveva motivato la propria decisione sulla base di asserzioni generiche ed apodittiche che potevano riguardare qualsiasi fattispecie e davano per dimostrato quanto invece avrebbe dovuto esser dimostrato. Il motivo non è fondato. La censura relativa alla dedotta violazione di legge oltre a risultare poco comprensibile, non essendo chiarita la rilevanza delle norme richiamate ai fini della decisione della controversia, si palesa in realtà estranea alla ratio decidendi, costituita chiaramente da un accertamento di fatto, alla cui incensurabilità in questa sede, l'Amministrazione ricorrente cerca di opporre il rilievo del vizio di motivazione, che, tuttavia, non risulta condivisibile. Se indubbiamente la motivazione della sentenza impugnata appare concisa, non si tratta di una concisione che possa definirsi "estrema”, tale, cioè, da rendere impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno alla base del dispositivo (cfr. Cass. n. 1944/2001; n. 3282/1999): risultano, invero, chiaramente delineati i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, quella dell'Ufficio a difesa del proprio operato in ragione della ritenuta congruenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile con la categoria catastale attribuita, e quella del contribuente a contestazione della rispondenza alla realtà delle caratteristiche riportate nella scheda di classamento. Risultano altresì indicate le ragioni che sorreggono la decisione e cioè: esistenza di caratteristiche, intrinseche ed estrinseche dell'immobile, che non giustificano la categoria e la classe attribuita dall'Ufficio»; infondatezza delle affermazioni dell'Ufficio «circa l'appartenenza dell'immobile a cooperative con caratteristiche superiori a quelle normalmente insite in fabbricati INA, GESCAL, DEMANIALI ecc.»>; inesistenza, sufficientemente dimostrata dal contribuente, delle caratteristiche prese a fondamento dall'Ufficio per l'attribuzione della classe, categoria e rendita». Questa concisa esposizione delle ragioni a fondamento la decisione, che peraltro si integrano l'una con l'altra, deve essere ritenuta sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., poiché il giudice di merito non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti (cfr. Cass. n. 13762/2002; n. 10569/2001; n. 3282/1999; n. 1390/1998) ed è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, «essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso» (Cass. n. 10484/2001; n. 14472/2000). Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. In ragione della mancata costituzione del contribuente non occorre provvedere sulle spese. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
P.Q.M.
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA Rigetta il ricorso. MATERIA Ge redet Così deciso in Roma il 21.2.03 He CopplereWN. ملل -6 AGD 2003 Anne Calous QUERECT Amed GinsGe