Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
J REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 54 83 / 02 LA CORTI Oggetto ENDITA - Contratto SEZIONE SECONDA CIVILE Preliminare - RISOLUZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18014/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 16521 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1238 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.06/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € ASS sul ricorso proposto da: 17 APR 2002 FOGLIA MANZILLO ANNALISA, ESPOSITO LUCIANO, 3,elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI presso lo studio dell'avvocato VALENTINA RUGGIERO, CANCELLERIA difesi dall'avvocato PASQUALE RUGGIERO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
GO OR, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di SCOTTI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ANTONIO GALLETTA 2001 SCOTTI giusta delega in atti;
1663 controricorrente -1- Marin 4 avverso la sentenza n. 1116/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. * -2- Mon SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 giugno 1997 il Tribunale di Napoli, nel provvedere anche su altri punti che non formano più oggetto della materia del contendere, respinse la domanda proposta dall'at- trice LO EN nei confronti dei convenuti LI FO MA e LU PO, di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare del 17 settembre 1993, con cui l'una si era obbligata a vendere e gli altri a comprare un appartamento dell'edificio ubicato in via Napoli n. 227 a Pozzuoli;
accolse la riconvenzio- nale, di annullamento del negozio per errore e dolo, ritenendo che fosse stata maliziosamente taciuta ai promittenti acquirenti la circostanza che l'immobile era ancora soggetto a un'ordinanza di "sgombero cautelare" emessa dal Sindaco il 20 ottobre 1983, in seguito al manifestarsi di fenomeni di bradisismo;
condannò la EN а restituire alla FO MA la caparra che aveva ricevuto da costei. Impugnata in via principale da LO EN e incidentalmente da LI FO MA e LU PO, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli, che con senten- 18014/1999 3 той za del 7 maggio 1999 ha respinto la domanda riconvenzionale di annullamento;
ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per inadem- pimento dei convenuti, stante il loro rifiuto di addivenire all'acquisto; ha dichiarato il diritto dell'attrice a ritenere la caparra. A queste pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto l'appartamento in questione eraosservando: agibile ed abitabile, nonostante il provvedimento del Sindaco che ne aveva disposto l'evacuazione, cui erano seguiti a distanza di pochi giorni accertamenti dell'amministrazione della protezio- ne civile, dai quali l'intero edificio era risul- tato «idoneo»>; in effetti l'alloggio, in seguito, era stato di nuovo occupato dall'inquilino, che inizialmente aveva dovuto allontanarsene, e poi dal nuovo proprietario, al quale era stato vendu- to dalla EN;
è ininfluente la mancata revoca dell'ordinanza sindacale, che aveva consumato i suoi effetti ed era rimasta superata, senza giuridica e concreta valenza;
l'errore in cui i promittenti acquirenti sostengono di essere incorsi, a causa dell'asserita reticenza dell'al- tra parte, non aveva pertanto carattere essenzia- le;
l'eventuale compimento, peraltro non provato, 18014/1999 4 # di riparazioni (di elementi comunque non struttu- rali) ad opera della proprietaria, mediante contributi concessi a tale scopo, avvalora semmai la conclusione dell'agibilità dell'immobile; ne consegue il rigetto del gravame incidentale, relativo all'affermata legittimità del recesso dei promittenti acquirenti e all'inadempimento dell'altra parte. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LI FO MA e LU PO, in base a cinque motivi. LO EN si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente, LI FO MA e Lucia- no PO lamentano che la Corte di appello ingiustificatamente ed erroneamente ha considera- to non più efficace l'ordinanza del Sindaco, di sgombero dell'edificio comprendente l'appartamen- to in questione, la quale invece non era stata revocata dallo stesso organo 0 da un'autorità gerarchicamente superiore, né annullata in sede giurisdizionale, né seguita da un diverso e incompatibile provvedimento, essendo ininfluenti 18014/1999 5 Mm i successivi accertamenti svolti da un'altra amministrazione, quella della protezione civile, in ordine alle condizioni statiche del fabbrica- to, che comunque erano state giudicate tali da consentire la concessione di un'indennizzo alla proprietaria. La doglianza non può essere accolta, poiché difetta del requisito della congruenza con l'ef- fettiva ratio decidendi posta a fondamento, sul punto, della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto affermano i ricorren- ti, infatti, il giudice di secondo grado non ha ritenuto (in difformità dai principi in materia di revoca degli atti amministrativi a forma vincolata: cfr. Cass. 7 luglio 1995 n. 7479) che l'ordinanza di cui si tratta possa essere stata privata di effetto in forma "tacita". L'ha invece intesa nel senso che fosse destinata ab initio, in quanto provvedimento contingibile e urgente adottato dal Sindaco quale ufficiale di governo, a rimanere operante per il tempo della effettiva persistenza della situazione di pericolo in vista della quale era stata emanata: situazione che le tecniche, svolte successivamente daiindagini competenti organi della protezione civile, aveva- 18014/1999 6 M no rivelato insussistente, essendosi constatato che lo stabile aveva subito un danno notevole>> alle pareti interne, ma «irrilevante» alla strut- tura portante, ai solai, alle tamponature esterne e alle scale, sicché era stato giudicato «idoneo>>> sotto il profilo strutturale, venendo poi di nuovo occupato dopo l'iniziale evacuazione. Si verte dunque nel campo dell'interpretazione di un amministrativo, che non è sindacabile inatto questa sede se non sotto il profilo della viola- zione delle regole di ermeneutica o dell'omissio- ne, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. 28 luglio 1999 n. 8186): vizi che per questo aspetto non sono stati dedot- ti dai ricorrenti, ma da cui la sentenza impugna- ta è comunque immune, dato che la Corte di appel- lo ha dato conto in maniera esauriente e logica- mente coerente delle ragioni per cui ha ritenuto che l'ordinanza del Sindaco, sebbene non revocata formalmente, aveva «raggiunto e consumato i suoi effetti» ed era divenuta ormai, per la sua natura provvedimento ad tempus e sub condicione,di priva di giuridica e concreta valenza», allorché era stato concluso, circa dieci anni dopo, il contratto preliminare in contestazione. 18014/1999 7 Mmm Quanto poi ai contributi che sarebbero stati percepiti da LO EN, è sufficiente rilevare che il giudice di secondo grado ha ritenuto la circostanza non provata, né in proposito i ricor- renti hanno formulato rilievi di sorta. Ne discende che va disatteso, stante il suo carattere meramente conseguenziale, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale LI LO MA e LU PO, presupponendo acclarata la attualità, la efficacia e la vigen- za dell'ordinanza sindacale>>, si dolgono del mancato accoglimento della loro domanda di annul- lamento per dolo ed errore. Con il quarto e il quinto motivo, infine, i ricorrenti sostengono che immotivatamente la Corte di appello ha omesso di provvedere sul gravame incidentale, con cui avevano fatto valere la palese mancanza>>, nell'immobile che si erano obbligati ad acquistare, di qualità promesse ed essenziali, chiedendo quindi che fosse dichiarata la legittimità del loro recesso o pronunciata la risoluzione del contratto preliminare per inadem- pimento dell'altra parte, con sua condanna alla restituzione del doppio della caparra. Neppure queste censure sono fondate. 18014/1999 8 Manx Il giudice di secondo grado non ha affatto mancato di decidere in proposito e ha altresì spiegato la ragione per cui ha ritenuto di dover rigettare» anche tali domande, rilevando che la tesi dell'inadempimento della promittente vendi- trice, «per non essere "commerciabile" l'apparta- mento, affetto da "vizi" che lo rendevano inido- neo alla destinazione contrattuale del bene», era supportata dalle stesse allegazioni in fatto L L sopra verificate inconsistenti». E 900 D Il ricorso pertanto va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 6 dicembre 2001 Яйон Витый In Pres.
1. Offi IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR 2002. IL CANCELLIERE CL 456T 30 99 . Francesco Catania TCT. 160 so 806 - 18,00 18014/1999