Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'omissione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), cod. proc. pen. dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
3634 /10 REPUBBLICA ITALIANA
M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZNE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/12/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-Presidente - SEVERO CHIEFFI Dott.
- Consigliere - N. 3441/0s SENTENZA
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Consigliere - Dott. MARCELLO ROMBOLA' REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 35176/2009 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) LO CO RO EZ N. IL 23/04/1977
avverso l'ordinanza n. 1237/2009 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 16/07/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Autoris fiderella, de he BONITO;
chiests it rigetto del ricors
Udit if difenson Avv.; Roselle Cicchetti, sostitut processude sell sov.
9. Autoci
1. Giudicando sulla istanza proposta da Lo CO RO ZI peril riesame dell'ordinanza con la quale, in data 18.06.2009, il
G.I.P. del Tribunale di Catania aveva applicato in suo danno la misura della custodia cautelare in carcere, perchè gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74, 73 ed 80 DPR n. 309/1990, per essersi associato con altri (partitamente indicati nel capo di imputazione) al fine di commettere delitti di acquisto, trasporto, commercio, vendita, cessione e detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo cocaina e per aver consumato, sempre in concorso, una serie di reati fine, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 16 luglio 2009, rigettava il gravame confermando l'ordinanza cautelare impugnata.
1.2 A sostegno della decisione il giudice territoriale, preliminarmente, rigettava l'eccezione difensiva relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite su utenze straniere, sul rilievo che non sarebbe necessaria alcuna rogatoria internazionale in costanza della procedura c.d. di "istradamento”, che consente l'effettuazione in Italia di ogni fase della intercettazione, e, nel merito, richiamava, dapprima, l'arresto in flagranza di reato del Lo CO, avvenuto il 21.1.2007, perché trovato in possesso, unitamente a RA MI, di Kg. 26 di cocaina, e valorizzava, poi, le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite al processo, intercettazioni corroborate da sequestri di sostanza stupefacente (quello appena innanzi menzionato e quello a carico di AN IN trovato in possesso di kg. 6 di cocaina) nonchè da operazioni di controllo diretto operate dalle forze dell'ordine.
Dal complesso dei citati dati indiziari e probatori il Tribunale traeva, quindi, la conclusione di ritenere legittimamente acclarato, ancorché nei limiti proprii della fase processuale in corso, che l'indagato, unitamente ad altri coimputati, tra i quali di maggior spicco ON AN e RA MI, aveva consumato le condotte contestate con i capi di imputazione. Quanto alle esigenze cautelari evocava il Tribunale l'importanza del ruolo rivestito dall'indagato nei fatti di causa, la pericolosità sociale da essi desumibile e la presunzione di pericolosità di cui all'art. 273 co. 3 c.p.p. applicabile al caso di specie in seguito alla novella del
2009.
e 2. Ricorre a questa istanza di legittimità per l'annullamento dell'impugnata ordinanza Lo CO RO ZI, assistito dai suoi avvocati di fiducia, denunciandone la illegittimità attraverso la illustrazione di cinque motivi di ricorso.
2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente con il primo motivo di ricorso la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche registrate su utenze straniere, partitamente indicate, ancorché autorizzate esse da regolari decreti dell'autorità giudiziaria. Deduce sul punto la difesa ricorrente la fallacia dell'argomento utilizzato dal giudice del riesame e cioè che l'esperita procedura di "istradamento", in quanto idonea ad assicurare lo svolgimento di ogni fase della intercettazione nel nostro Paese, anche se estera, nel caso di specie olandese, l'utenza intercettata, non necessita del ricorso a procedure di collaborazione giudiziaria internazionale ed in particolare al procedimento di rogatoria internazionale di cui agli artt. 727 e segg. c.p.p..
Ad avviso degli impugnanti, infatti, non risultava agli atti di causa, né dai decreti autorizzativi delle intercettazioni, né dai relativi verbali, che il procedimento utilizzato sia stato quello per istradamento, assertivamente indicato dal giudice territoriale, in presenza di specifica contestazione al riguardo da parte della difesa dell'indagato, ma per nulla deducibile dagli atti di causa Su tale premessa rinnovava la difesa impugnante l'eccezione processuale di inutilizzabilità delle intercettazioni in parola perché assunte in violazione degli artt. 727 e segg. c.p.p..
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la violazione dell'art. 74 DPR 309/1990, nonché il difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che non risulterebbe provata, nel caso in esame, la necessaria ripetitività degli apporti associativi dell'indagato protratti nel tempo e che, in relazione ai "ripetuti apporti ed alla permanenza temporale della condotta, il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia motivazione, nonostante la denuncia difensiva della inidoneità dei due viaggi effettuati dall'indagato per il trasporto di stupefacente in Sicilia (solo di questi, annota il difensore, parla la motivazione del GIP a pag. 6 O.C.C.) a supportare addirittura la prova del rapporto associativo, da escludersi, ad avviso della difesa istante, anche in considerazione della circostanza che il rapporto tra l'indagato e gli altri coindagati si svolse tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2007, tempo, questo, troppo limitato per ritenere concretizzato il requisito necessario per riferire la condotta all'ipotesi associativa.
е Più corretta contestazione sarebbe stata, secondo avviso difensivo, quella riferita alla duplice duplice violazione (perché due i viaggi accertati) dell'art. 73 DPR 309/1990.
2.3 Col terzo motivo di ricorso censura la difesa ricorrente la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 sotto il profilo dell'ingente quantità, sul rilievo che i giudici di merito al riguardo non avrebbero detto alcunché sia per interpretare la formula normativa secondo lezione giurisprudenziale di questa
Corte, sia per riferire la nozione astratta alla fattispecie delibata.
2.4 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente l'inosservanza dell'art. 292 co. 2 lett. C) c.p.p. e degli artt. 294 co. 4 c.p.p. e 309 co. 5 e 10 c.p.p., sul rilievo che il GIP avrebbe omesso del tutto di considerare l'attualità delle ritenute esigenze cautelari, dappoichè ignorata ogni valutazione in ordine al decorso del tempo tra condotte contestate e misura adottata, valutazione pur imposta dall'art. 292 c.p.p..
Dalla nullità come innanzi determinatasi la difesa ricorrente deduce, altresì, la paralizzazione di ogni potere di integrazione motivazionale sul punto dell'ordinanza cautelare da parte del giudice del riesame.
2.5 Col quinto motivo di ricorso, infine, lamenta la difesa ricorrente la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in considerazione della preterizione da parte del giudice del riesame di dati di particolare significatività ad esso sottoposti, quali, l'arresto dell'indagato risalente al gennaio 2007, l'ampia confessione in detta circostanza offerta agli inquirenti anche in ordine a fatti ad essi fino ad allora ignoti, l'intervenuta cessazione di ogni rapporto dell'indagato con il sodalizio malavitoso dedotto in giudizio.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, osserva la Corte, preliminarmente, che le intercettazioni in Italia coinvolgenti utenze estere allorché vengano eseguite con il c.d. procedimento di "istradamento", non devono necessariamente essere oggetto di rogatoria internazionale, dappoichè ogni fase relativa alla esecuzione della intercettazione, al suo controllo ed alla sua acquisizione procedimentale avviene nel nostro Paese (giurisprudenza costante ed unanime: Cass., Sez. IV, 28/02/2008,
n. 13206; Cass., Sez. VI, 03/12/2007, n. 10051).
Ciò posto le censure mosse dalla difesa ricorrente non possono essere condivise per più ragioni.
e Integra onere probatorio di chi eccepisce la dimostrazione che, le intercettazioni in parola, siano state eseguite in modi diversi da quelli assunti nel provvedimento impugnato, posto che non v'è prescrizione alcuna che faccia obbligo di menzione della procedura di istradamento nel decreto autorizzatorio delle intercettazioni e nei relativi verbali.
Sotto tale profilo la censura in esame appare violare altresì il principio di autosufficienza del ricorso. E' noto infatti che deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 16706; Cass.,
Sez. I, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. I, 29/11/2007, n. 47499;
Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. I (Ord.),
18/05/2006, n. 20344).
Va infine rilevata la genericità della doglianza sotto il profilo della mancata dimostrazione della decisività della eccezione e cioè della decisiva incidenza delle intercettazioni, pure elencate dalla difesa ricorrente, sul quadro probatorio assunto nella motivazione a sostegno della decisione, posto che in essa (motivazione) le intercettazioni ritenute decisive vengono puntualmente indicate e richiamate nei contenuti indizianti.
3.2 Del pari infondato si appalesa il secondo motivo di doglianza. Al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Cass., Sez. I, 18/02/2009, n. 10758)
Orbene, pare alla Corte che non possa ragionevolmente dubitarsi circa la ricorrenza per l'indagato di tutti i requisiti testè richiamati soprattutto ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, per la cui legittimità, come è noto, devono ricorrere semplicemente
е gravi indizi di colpevolezza», la cui nozione giuridica, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., si riferisce a tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando, nel frattempo, una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. VI, 06/07/2004, n.35671; Cass., Sez. I,
27.01.2009, n. 8475).
Ciò posto, sia il rilievo temporale che quello oggettivo dei "ripetuti apporti", decisamente enfatizzati da una diligente difesa, vanno inquadrati e delibati con riferimento alla fase processuale in cui la vicenda viene giudicata.
Ed è solo per completezza motivazionale che si richiama l'insegnamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Cass., Sez. IV, 11/11/2008, n. 45128; Cass., pen., Sez. VI, 14/01/2008, n. 6867) purchè possa escludersi la mera episodicità della condotta, mentre nel caso in esame l'indagato ha eseguito almeno due viaggi per trasportare ingenti quantitativi (si tornerà sul concetto) di cocaina dal nord europa fino a Catania. Si stanno, pertanto, valutando non soltanto due viaggi già di per sé decisivi per la valutazione giudiziaria in atto attesa la loro enorme rilevanza criminale e la loro significatività associativa, ma le complesse e ripetute condotte preparatorie (telefonate fatte e ricevute, accordi organizzativi, predisposizione di mezzi economici e strumentali) di guisa che piuttosto limitativamente può nello specifico discettarsi di due "soli" episodi.
Quanto al dato temporale non è rilevabile illogicità alcuna a considerare quello denunciato in atti più che sufficiente per la operatività e per la individuazione di una condotta associativa, tenuto altresì conto che le condotte assunte come riferimento temporale presuppongono necessariamente azioni strumentali preparatorie idonee a dilatare il dies a quo individuato dalla difesa e che il processo in corso può arricchire i dati sin qui acquisiti.
e 3.3 Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso.
Ed invero, a fronte dei quantitativi trattati dall'indagato (Kg. 26 di cocaina) la sussistenza dell'aggravate può essere considerata esistente in considerazione dell'in sé del dato oggettivo rappresentato dal fatto, di guisa che una motivazione sarebbe stata necessaria se volta a negare la ricorrenza nella fattispecie concreta dell'aggravante in parola e non già la sua sussistenza.
3.4 Infondato è, ancora, il quarto motivo di ricorso. In tema di misure cautelari personali, la semplice omissione di un riferimento testuale al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza cautelare allorché risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che, l'inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292 c.p.p., comma secondo, lett. c), dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale
è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal Giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti (Cass., Sez. I, 21/01/2005, n. 11518).
Di più, in presenza di ipotesi riferibile, come nel caso in esame, a quelle per le quali l'ordinamento ha posto una presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co. 3 c.p.p.) il dato temporale può concorrere al superamento della presunzione legale, ma il suo riferimento necessario nella motivazione che le dispone diventa, logicamente, ultroneo.
3.5 Manifestamente infondato si appalesa, infine, il quinto motivo di censura.
Ed invero in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, co. 3, c.p.p., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che "ictu oculi" lascino ritenere superata tale presunzione, salva la possibilità da parte dell'imputato di fornire la prova della recisione di ogni suo legame con i contestati vincoli associativi (Cass., Sez. VI, 22/01/2008, n. 10318).
Nel caso di specie, pertanto, nessun rilievo processuale può assegnarsi alla omessa considerazione delle circostanze difensivamente dedotte all'attenzione del giudice del riesame, non soltanto perché, comunque, illustrata dal giudice territoriale una Trasmessa copia ex art. 23
1n. 1 ter L. 8-5-80 n. 332 28 GEN. 2010 motivazione adeguata o sostegno della ricorrenza delle esigenze cautelari anche oltre la presunzione di legge, ma anche perchè fondata essa su dati processualmente preminenti rispetto a quelli prospettati dalla parte indagata i quali, per questa implicita e logica subvalutazione, non andavano necessariamente esplicitati in motivazione.
4. Alla stregua delle esposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. Roma, addì 17 dicembre 2009
Il consigliere estensore Il Presidente
1 Chie Mi Monito
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
2 8 GEN. 2010
CANCELLI
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