Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 3634
CASS
Sentenza 17 dicembre 2009

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In tema di misure cautelari personali, l'omissione del riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che il riferimento al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), cod. proc. pen. dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 3634
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3634
    Data del deposito : 17 dicembre 2009

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