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23 agosto 1995
23 agosto 1995
Art. 1. 1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale , la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 104 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 104 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice.".
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- 1. Diritto di difesa effettiva richiede contatto con difensore (Corte Cost. 216/96)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2021 · 5.13476
[…] Espone il giudice remittente che l'imputato, dopo aver chiesto il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, veniva raggiunto da un ulteriore analogo provvedimento restrittivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, e accompagnato dal divieto "di comunicare con i difensori per giorni sette", disposto a norma dell'art. 104, comma 3, cod. proc. pen. (nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332). […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 25/06/1996, n. 216Provvedimento: […] Espone il giudice remittente che l'imputato, dopo aver chiesto il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, veniva raggiunto da un ulteriore analogo provvedimento restrittivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, e accompagnato dal divieto "di comunicare con i difensori per giorni sette", disposto a norma dell'art. 104, terzo comma, cod. proc. pen. (nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332).Leggi di più...
- sent. 216/96. processo penale·
- infondatezza nei sensi di cui in motivazione.·
- richiesta di riesame·
- misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere)·
- pretesa lesione del diritto di difesa