Sentenza 4 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di applicazione di misure coercitive, le esigenze cautelari di particolare gravità devono sussistere anche nel caso in cui il giudice, ai sensi dell'art. 275, comma 4-ter, cod. proc. pen., accertato che l'imputato è affetto da una malattia particolarmente grave da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, ritenga possibile, senza pregiudizio per la sua salute e per quella degli altri detenuti, disporre la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2001, n. 42075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42075 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21709/01
Dott. Giuseppe COSENTINO Presidente
1. Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere
2. " Giuseppe D'ERRICO Consigliere
3. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere
4. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di PALMISANO Erminio, avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 27/2-2/3/2001, di conferma della ordinanza del Tribunale di Brindisi, in data 18 gennaio 2001, di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN Erminio, sottoposto a misura cautelare in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 74 D.P.R. n. 309 del 1990, 81 e 110 c.p. e 73-80 D.P.R. n. 309 del 1990, con istanza del 22 dicembre 2000, chiedeva al Tribunale di Brindisi, sez. II, la sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari, evidenziando, tra l'altro, le condizioni di salute particolarmente gravi e insuscettibili di essere tutelate in ambiente carcerario. Il Tribunale adito, con ordinanza in data 18 gennaio 2001, riconoscendo la gravità del quadro sanitario dell'imputato, ne disponeva l'inserimento in un Centro Diagnostico Terapeutico dell'Amministrazione Penitenziaria, attesa l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'esito positivo, per la salute del AN, di un precedente internamento in CDT. A seguito di appello dell'imputato, il Tribunale di Lecce confermava, con ordinanza del 27 febbraio-2 marzo 2001, il suddetto provvedimento, ritenendo che non risultassero i motivi in base ai quali ritenere fondatamente che l'inserimento del AN in un CDT potesse pregiudicarne le condizioni di salute, specie considerando l'esito positivo di un precedente ricovero;
ritenendo, altresì, che non sussistesse il vuoto motivazionale, lamentato dall'appellante, relativo alla eccezionalità delle esigenze cautelari, in quanto la valutazione della non ricorrenza di queste ultime sarebbe condizione per la concessione degli arresti domiciliari nel caso in cui la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non sia possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato, mentre nel caso in esame tale valutazione non sarebbe stata necessaria atteso l'inserimento del AN in un CDT.
Propone ricorso per cassazione il difensore del AN deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge.
Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia dato alcun conto della sussistenza, nel caso di specie, di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le quali soltanto potrebbero giustificare, ad avviso della difesa, l'adozione del provvedimento di ricovero in un centro clinico penitenziario.
Il ricorrente contesta poi l'interpretazione dell'ordinanza impugnata, secondo la quale, una volta accertato che il ricovero del AN presso il CDT non può pregiudicarne le condizioni di salute sarebbe superflua la verifica della esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il ricorrente sostiene, invece, che il ricovero in una struttura sanitaria penitenziaria di persona affetta da malattia particolarmente grave è possibile solo se sussistono esigenze cautelari eccezionali e se il ricovero non rechi pregiudizio alla salute dell'imputato.
La difesa, infine, rileva un'altra carenza motivazionale nel punto in cui l'ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione i rilievi difensivi, secondo i quali il ricovero nel CDT comunque si risolverebbe in un pregiudizio per il detenuto, in quanto non risolutivo della sua grave patologia: il malato di diabete mellito in trattamento insulinico dovrebbe essere sottoposto a cure e controlli continui e ciò non potrebbe avvenire presso una struttura carceraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio rileva preliminarmente che l'ordinanza del Tribunale di Brindisi, con la quale si disponeva il ricovero del AN presso un CDT, riconosceva espressamente che lo stesso era affetto da malattia particolarmente grave e che le sue condizioni di salute fossero tali "da non consentire concretamente cure adeguate in caso di detenzione in carcere".
Orbene, dalla lettura dei commi 4 bis e 4 ter dell'art. 275 c.p.p., aggiunti dall'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, si deduce che quando le condizioni di salute dell'imputato sono tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, "non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere";
l'art. 275, comma 4 ter, poi, prevede un'eccezione al suddetto divieto, con la possibilità di disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza, quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti.
Una corretta esegesi di tali norme conduce ad affermare che, una volta che siano ritenute sussistenti le condizioni per l'operatività del divieto di cui al comma 4 bis dell'art. 275 c.p.p., è possibile derogarvi solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, rimanendo, poi, nella discrezionalità del giudice valutare se disporre la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, ove ciò sia possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, oppure la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura di assistenza o di accoglienza.
In altri termini, ove il giudice accerti, nei confronti di colui che è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, una malattia particolarmente grave da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è il presupposto imprescindibile anche del provvedimento di custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie;
diversamente interpretando si perverrebbe alla assurda conclusione che le suddette esigenze cautelari sono necessarie per disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza e non, invece, per la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.
Accolto un motivo di ricorso, nel senso sopra esplicitato, gli altri motivi rimangono assorbiti.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per un nuovo esame che faccia applicazione dei principi di diritto come sopra formulati.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 ottobre 2001. Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2001