Sentenza 21 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la semplice omissione di un riferimento testuale al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza cautelare allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che l'inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), cod. proc. pen. dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 11518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11518 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 21/01/2005
Dott. DE NARDO EP - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 283
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 037199/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU SC N. IL 08/02/1965;
avverso ORDINANZA del 22/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. CATANIA MILLUZZO Salvatore e ARICÒ OV, i quali hanno chiesto l'annullamento nell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 22 luglio 2004 il Tribunale di Caltanissetta respingeva la richiesta di riesame dell'ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede il 6 luglio 2004, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di TU CE per concorso nell'omicidio di IA CE e nei connessi reati di detenzione e porto illegale di armi. Lo IA era stato ucciso in territorio di Caltanissetta il 24 settembre 1990 mediante colpi esplosi con due pistole di diverso calibro.
Dopo un primo procedimento, nei confronti di LC ER e un secondo, nei confronti di NI EP e La UA CE, per i quali era stata disposta l'archiviazione, avevano iniziato a collaborare con la giustizia LC ER e VA CI: sulla base delle loro dichiarazioni era stata ordinata la riapertura delle indagini per entrambi i procedimenti, riuniti con un altro già pendente nei confronti di BI LE e PA OV. Richiamati i principi generali in tema di chiamata in reità o in correità, il Collegio osservava, quanto alla credibilità dei dichiaranti, che il VA era stato personaggio di spicco all'interno di "cosa nostra", vice rappresentante provinciale ed "alter ego" di NI EP;
la sua scelta di collaborazione era stata determinata dal progressivo deterioramento dei rapporti con il NI;
egli, inoltre, si era autoaccusato di numerosi delitti per i quali non era neanche indagato, come l'omicidio di Di TT EP.
Il LC, all'epoca dei fatti esponente della "famiglia" di Sommatino di "cosa nostra" e molto vicino al NI, anche se inizialmente aveva dato una collaborazione viziata dall'intento di depistare le indagini, aveva successivamente ammesso la non completa veridicità delle sue dichiarazioni, giustificata dal timore di ritorsioni in danno dei propri familiari e aveva mutato la propria condotta collaborativa, così da essere riconosciuto attendibile in numerosi provvedimenti giudiziari.
Il VA aveva indicato il movente del delitto nell'interesse di NI EP di eliminare lo IA sia perché lo sospettava di essere tra i responsabili dell'omicidio del padre, NI CE (come confermato dal collaborante Calderone Antonino) e sia perché lo considerava, per la forte personalità e l'ascendente esercitato sugli altri consociati, un ostacolo ai suoi propositi egemonici. Profittando di un periodo di carcerazione di IA, NI ne aveva depotenziato la posizione, ridimensionata al ruolo di consigliere provinciale, mentre quello di capo-mandamento di Sommatino era stato conferito a RO LE;
aveva, quindi,progettato di uccidere IA in maniera riservata, incaricando dell'esecuzione ES RD, ma aveva desistito, perché il progetto di un omicidio in violazione delle regole di "cosa nostra" era stato disapprovato dal rappresentante della "famiglia" di San Cataldo;
aveva, quindi, deciso di uniformarsi a quelle regole, promuovendo un primo incontro deliberativo (al quale non era stato presente il TU), che aveva portato a un primo tentativo di uccidere IA, rimasto senza esito per un contrattempo nell'esecuzione. Il giorno successivo il dichiarante era stato presente ad un'altra riunione, nel corso della quale era stato deciso un ulteriore agguato a IA, a cui aveva partecipato il TU, nella sua qualità di consigliere provinciale.
Nel prosieguo delle indagini il VA aveva riconosciuto la casa (sita nella campagne di Villarosa) in cui era avvenuto tale convegno e della quale aveva parlato, come di un covo utilizzato da NI EP, anche il LC.
Quest'ultimo aveva confermato che il TU, quale componente di spicco della "famiglia" di Caltanissetta e consigliere provinciale di "cosa nostra", aveva partecipato alla deliberazione di sopprimere IA, suggerendo al NI di uniformarsi alle regole del sodalizio mafioso nella programmazione ed esecuzione dell'omicidio. Secondo il Tribunale, tale propalazione riscontrava quella del VA e le discordanze tra le due dichiarazioni trovavano giustificazione nel fatto che il delitto era stato preceduto da più riunioni deliberative ed, inoltre, i due collaboranti erano venuti a conoscenza della partecipazione del TU in circostanze e da fonti diverse: il VA per avere partecipato alla riunione nel covo del NI e il LC grazie ai suoi assidui contatti con costui. Sussistevano anche, a giudizio del Collegio, le esigenze cautelari, sotto tutti i profili indicati nell'art. 274 c.p.p., tenuto conto della gravità del fatto, avvenuto nel contesto delle attività di un'associazione mafiosa, m nella quale l'indiziato era inserito, con un ruolo di elevata importanza.
Osservava conclusivamente il Tribunale che la mancata valutazione da parte del G.I.P. del tempo trascorso dal momento del fatto non era causa di nullità, ma comportava una lacuna suscettibile di essere colmata in sede di riesame.
Ricorre per Cassazione il difensore del TU, il quale con il primo motivo deduce violazione degli artt. 292 co. 2 lett. c) e 309 c.p.p., sull'assunto che il Tribunale, dinanzi al quale era stata denunciata la mancata valutazione del dato temporale da parte del G.I.P., non poteva sostituire una motivazione inesistente, ma doveva limitarsi ad annullare l'ordinanza coercitiva.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo aversi riguardo alla risalenza nel tempo dei fatti riferiti dai collaboratori, alle divergenze tra le rispettive dichiarazioni, alla inaffidabilità del LC, alla assenza di riscontri oggettivi.
Denuncia, infine, il ricorrente violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato che in epoca successiva all'omicidio di IA e fino al maggio 2002 il TU è stato ininterrottamente detenuto, dimostrando partecipazione all'opera di rieducazione, come attestato dai provvedimenti favorevoli della Magistratura di sorveglianza;
dopo la scarcerazione, non aveva dato luogo ad alcun rilievo da parte dell'autorità giudiziaria e degli organi di polizia e tale circostanza confermava il suo definitivo distacco da condotte antisociali.
Il ricorso è infondato.
L'inciso che fa riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, introdotto nel testo dell'art. 292 co. 2 lett. c) c.p.p. dall'art. 1 della legge 8-8-1995 n. 332, non ha una valenza semantica autonorma e concettualmente indipendente dalla disposizione in cui è inserito, ma ne specifica il contenuto, globalmente afferente alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti e alla configurazione delle esigenze cautelari, nel precetto normativo, cioè, il dato cronologico costituisce uno dei profili qualificanti della fattispecie, che deve essere valutato all'interno del quadro cautelare al fine di apprezzare l'attualità e la concretezza dei presupposti per l'adozione del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la sanzione di nullità dell'ordinanza cautelare non può connettersi alla mera omissione materiale di un riferimento testuale al decorso del tempo, allorché risulti evidente, dall'intero contesto motivazionale, l'incidenza assoluta ed esaustiva rispetto ad ogni altra emergenza riconosciuta a taluni elementi di giudizio a carico dell'indagato, come la gravità del fatto, le sue modalità e la causale, la personalità dell'accusato: in tal caso, la mancata menzione riflette la subvalenza e, dunque, la sostanziale insignificanza di quel dato.
Con l'ulteriore conseguenza che la mancata menzione testuale e nominale del denegato valore del tempo trascorso nell'ordinanza dispositiva della misura cautelare, che ha comunque preso in considerazione i profili fattuali essenziali assunti a giustificazione del provvedimento, è carenza legittimamente rimediabile dal giudice del riesame, il quale può integrare la motivazione, esplicitandone i contenuti.
Ritiene, dunque, la Corte di doversi discostare dall'indirizzo ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza puntualmente richiamata nei pregevoli atti defensionali ed escludere la configurabilità nella specie della denunciata causa di nullità.
Vanno disattesi anche gli altri motivi di gravame, in quanto il Tribunale ha dato conto con ampia motivazione della decisione, basata sull'esame dettagliato delle risultanze investigative, in armonia con i criteri che nel procedimento incidentale "de libertate" devono orientare la valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nel terzo comma dell'art. 192 c.p.p.. Rilevano, infatti, in questa sede la riconosciuta credibilità personale dei dichiaranti, l'attendibilità intrinseca delle loro narrazioni, la coincidenza sugli aspetti essenziali della vicenda, la marginalità e giustificabilità delle divergenze, l'esistenza di riscontri oggettivi come la materiale individuazione del luogo in cui ebbe a tenersi la riunione per deliberare il delitto. Ugualmente motivato in modo congruo è il giudizio circa le esigenze cautelari, ancorato alle modalità e circostanze del fatto e alla sua matrice mafiosa, la cui totalizzante efficienza negativa nella valutazione prognostica da compiersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 274 e 275 c.p.p. è comparativamente esuberante rispetto al decorso del tempo, in assenza di una prova tranquillante della avvenuta rescissione del legame tra la criminalità organizzata e l'inquisito.
Al rigetto dell'impugnazione consegue "ope legis" la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 n. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005