Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 11518
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Sentenza 21 gennaio 2005

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In tema di misure cautelari personali, la semplice omissione di un riferimento testuale al tempo trascorso dalla commissione del reato non determina la nullità dell'ordinanza cautelare allorchè risulti l'incidenza complessiva degli elementi di giudizio a carico dell'indagato, atteso che l'inciso relativo al decorso del tempo, introdotto nel testo dell'art. 292, comma secondo lett. c), cod. proc. pen. dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1995 n. 332, non ha valenza semantica autonoma ed indipendente dalla disposizione nella quale è inserito, ma ne specifica il contenuto con riferimento alla dimensione indiziaria degli elementi acquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari, ed è integrabile dal giudice del riesame che può esplicitarne i contenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 11518
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11518
    Data del deposito : 21 gennaio 2005

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