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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Cecilia De Santis Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6859/2019 degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 3. 1. 2025 mediante procedimento a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c. p. c. e vertente tra in persona del suo legale rappresentante p. t. Parte_1 geom. (C.f. e PI ), rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Davide Tagliaferri, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Calabria n. 56 (CF , con dichiarazione C.F._1 di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax:
[...]
, o domicilio digitale: , P.IVA_2 Email_1 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
E
n persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore
- appellato contumace-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1067/2019 del 9. 9. 2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cassino (noleggio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
r.g. n. 1 Con atto di citazione notificato ritualmente l'odierna appellante ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe per vedere accolte le analitiche conclusioni in esso contenute. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12. 11. 2024, disposta la trattazione della causa in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c. p. c., nessuno presentava istanze scritte e la causa veniva rinviata alla nuova udienza del 10. 12. 2024, dove nessuno depositava nuovamente istanze scritte. Per tale motivo, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, va pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza. Al riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame in quanto iscritto nel 2021), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 12.11.2024 trattata in forma scritta, né alla nuova udienza cartolare del 10. 12. 2024, del cui rinvio è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (già ordinata la cancellazione della causa dal ruolo).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1067/2019 del 9. 9. 2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cassino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7. 1. 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 2