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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2921 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BASILE VINCENZO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Assegno - pensione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
, con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha Parte_1
contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per
Pagina 1 di 3 a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé dell'invalidità al 100% ex art. 12 l. 118/1971 e la condanna dell' a pagargli la prestazione. CP_1
L' ha eccepito l'inammissibilità delle domande relative al diritto ed CP_1
ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
Le domande relative al diritto sono inammissibili perché anche la presente fase del procedimento, secondo la giurisprudenza di legittimità
(C. 17787/2020) ha ad oggetto esclusivamente il presupposto sanitario della prestazione assistenziale.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “1.
di anni 24, è in atto affetto da: “Cardiomiopatia Parte_1
ipocinetico dilatativa idiopatica, in buon compenso emodinamico, clinicamente stabile, in paziente con BBSn portatore di ICD bicamerale;
obesità moderata;
disturbo ossessivo-compulsivo in psicoterapia”. 2.
Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, l'attore invalido all'82% (art. 2 e 13 L. 118/71, art. 9 DL 509/88 e DM 5/2/92) - autosufficiente, essendo lo stesso in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, anche se con difficoltà e disagio.
3. Vista la peculiarità di tutte le patologie croniche che incidono sui vari organi ed apparati e le condizioni generali attuali, nonché la documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, riteniamo che il suddetto giudizio (invalido all'82%) debba decorrere, ininterrottamente, dalla data della revisione
: 16/02/2023.”. CP_1
Le parti non hanno contestato tali conclusioni, le quali vanno quindi in questa sede recepite, apparendo esenti da vizi logici, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese sono irripetibili alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso. Le spese di c.t.u. restano dunque a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara le spese irripetibili, ponendo quelle di c.t.u. a carico dell' . CP_1
14/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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