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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 837 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- C.F. - nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via Stancati n. 32, e sig.ra - C.F. - nata a [...] Parte_2 C.F._2
Terme (CZ), in data 01/04/1983, residente in [...] A, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Flaviana MURONE - C.F. – presso il cui studio sono C.F._3 elettivamente domiciliati, come da procura in calce ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 5 novembre 2024”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25 ottobre 2024 - che i ricorrenti, in data 31.07.2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Roma, successivamente iscritto nei registri del Comune di Lamezia Terme (CZ), atto n.
223, parte II, serie A, uff. A, anno 2010, comune di Lamezia Terme;
- che, dal matrimonio era nata una figlia,
in Catanzaro ed in data 1° giugno 2012, allo stato – dunque – ancora minorenne;
- che la Persona_1 separazione era stata omologata dal Tribunale di Lamezia Terme con decreto n. 6192/2021 del 28.06.2021, nella procedura di separazione personale di cui al n. RG 197/2021; - che nel suddetto decreto veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati e la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre;
2. in considerazione del fatto che la collocazione della minore verrà stabilita prevalentemente presso la madre, i coniugi convengono sul riconoscimento del diritto/dovere del padre: a) di tenere con sé la minore, con dimora e pernottamento presso la propria abitazione, a weekend alterni: pertanto, nel week-end di spettanza del padre, questi prenderà la minore dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola o intorno alle
16.30 se per qualche ragione la bimba non dovesse recarsi a scuola e la terrà con sé sino al lunedì mattina successivo, allorquando riaccompagnerà a scuola o dalla madre in caso di mancanza di giornata Per_1 scolastica;
b) di tenere con sé la minore infrasettimanalmente, prendendola all'uscita di scuola, facendola dormire con sé e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo: in tal caso, il padre dovrà dare un preavviso di almeno 48 ore;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia o la
Vigilia ovvero il giorno di Natale;
d) identica cosa per il fine d'Anno: in tal caso, ad anni alterni, il padre potrà tenere la bambina il 31 dicembre ovvero il giorno di Capodanno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà tenere la figlia la giornata di Pasqua ovvero il giorno di Lunedì dell'Angelo; f) in occasione delle altre festività ufficiali (per esempio: 8 dicembre, 1° Maggio, 25 Aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, etc. etc.) la figlia - ad anni alterni ed a festività alterne – starà con il padre o con la madre;
g) la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico, ad anni alterni, con ciascun genitore, di modo tale che, l'anno in cui trascorrerà il giorno del compleanno con la madre, trascorrerà quello dell'onomastico con il padre e viceversa, ferma restando la possibilità. - ove i rapporti lo consentano e vi sia accordo tra i genitori - che detti festeggiamenti si svolgano con entrambi i genitori (quest'ultima ipotesi è quella che entrami i genitori auspicano maggiormente); h) nel periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di giugno, luglio ed agosto: il tutto dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima di ciascuno dei suddetti periodi;
i) in ogni caso, il padre -previo accordo che dovrà avvenire telefonicamente o a mezzo sms quantomeno il giorno precedente- potrà fare visita alla figlia in ogni tempo tenendola con sé, sempre con il consenso della madre, anche per periodi più lunghi rispetto ad un solo pernottamento;
3. i coniugi concordano che per il mantenimento della figlia minore il padre verserà alla sig.ra un assegno mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) tramite bonifico bancario, al Parte_2 seguente codice IBAN [...], a riguardo prevedendosi, a parziale deroga di quanto testé concordato, che il predetto importo dell'assegno mensile, sino a quando perdurerà l'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e – pertanto - solamente finché ella non troverà un'occupazione, sarà Pt_2 temporaneamente pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00);
4. il padre si obbliga a partecipare, in misura pari al 50%, alle ulteriori spese che si presenteranno (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese sanitarie, scolastiche, ludiche, farmaci, frequentazione di corsi di ginnastica, lezioni di musica, gite scolastiche, ecc.) e che dovranno essere previamente concordate e puntualmente documentate tra i genitori;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, con la precisazione che, in occasione di ogni espatrio di uno dei due genitori assieme alla minore, dovrà previamente essere concordato tra i coniugi il relativo periodo e comunicato, con precisione, il luogo ove la minore dimorerà, oltre a fornire i recapiti ed i relativi contatti”; - che, erano trascorsi più di tre anni dal decreto di omologa senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione, essendo allora venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- i ricorrenti chiedevano – dunque - la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma in toto del precedente accordo omologato.
Tutto ciò premesso, i detti coniugi chiedevano che il Presidente del Tribunale volesse designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimettesse la causa in decisione, affinché il Collegio - con sentenza – accogliesse le seguenti conclusioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- confermare l'accordo, omologato con decreto n. 6192/2021 (R.G. n. 197/2021) dal Tribunale di Lamezia Terme, che di seguito si riporta: i coniugi vivranno separati e la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. in considerazione del fatto che la collocazione della minore verrà stabilita prevalentemente presso la madre, i coniugi convengono sul riconoscimento del diritto/dovere del padre: a) di tenere con sé la minore, con dimora e pernottamento presso la propria abitazione, a weekend alterni: pertanto, nel week-end di spettanza del padre, questi prenderà la minore dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola o intorno alle 16.30 se per qualche ragione la bimba non dovesse recarsi a scuola e la terrà con sé sino al lunedì mattina successivo, allorquando riaccompagner Per_1
a scuola o dalla madre in caso di mancanza di giornata scolastica;
b) di tenere con sé la minore infrasettimanalmente, prendendola all'uscita di scuola, facendola dormire con sé e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo: in tal caso, il padre dovrà dare un preavviso di almeno 48 ore;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia o la Vigilia ovvero il giorno di Natale;
d) identica cosa per il fine d'Anno: in tal caso, ad anni alterni, il padre potrà tenere la bambina il 31 dicembre ovvero il giorno di Capodanno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà tenere la figlia la giornata di Pasqua ovvero il giorno di Lunedì dell'Angelo; f) in occasione delle altre festività ufficiali (per esempio: 8 dicembre, 1° Maggio, 25 Aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, etc. etc.) la figlia - ad anni alterni ed a festività alterne – starà con il padre o con la madre;
g) la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico, ad anni alterni, con ciascun genitore, di modo tale che, l'anno in cui trascorrerà il giorno del compleanno con la madre, trascorrerà quello dell'onomastico con il padre e viceversa, ferma restando la possibilità. - ove i rapporti lo consentano e vi sia accordo tra i genitori - che detti festeggiamenti si svolgano con entrambi i genitori (quest'ultima ipotesi è quella che entrami i genitori auspicano maggiormente); h) nel periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di giugno, luglio ed agosto: il tutto dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima di ciascuno dei suddetti periodi;
i) in ogni caso, il padre -previo accordo che dovrà avvenire telefonicamente o a mezzo sms quantomeno il giorno precedente- potrà fare visita alla figlia in ogni tempo tenendola con sé, sempre con il consenso della madre, anche per periodi più lunghi rispetto ad un solo pernottamento;
3. i coniugi concordano che per il mantenimento della figlia minore il padre verserà alla sig.ra un assegno mensile di € Parte_2
350,00 (Euro trecentocinquanta/00) tramite bonifico bancario, al seguente codice IBAN IT
03M0344214214239000055998648, a riguardo prevedendosi, a parziale deroga di quanto testé concordato, che il predetto importo dell'assegno mensile, sino a quando perdurerà l'attuale stato di disoccupazione della sig.r e, pertanto, solamente finché ella non troverà un'occupazione, sarà temporaneamente pari ad € Pt_2
500,00 (Euro cinquecento/00);
4. il padre si obbliga a partecipare, in misura pari al 50%, alle ulteriori spese che si presenteranno (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese sanitarie, scolastiche, ludiche, farmaci, frequentazione di corsi di ginnastica, lezioni di musica, gite scolastiche, ecc.) e che dovranno essere previamente concordate e puntualmente documentate tra i genitori;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, con la precisazione che, in occasione di ogni espatrio di uno dei due genitori assieme alla minore, dovrà previamente essere concordato tra i coniugi il relativo periodo e comunicato, con precisione, il luogo ove la minore dimorerà, oltre a fornire i recapiti ed i relativi contatti”;
- ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 12 novembre 2024, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 28 ottobre 2024 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 5 novembre 2024, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionate a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 4 novembre 2024, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Roma ed in data 31/07/2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme, al n. 223, p. 2, S. A, anno 2010, Uff. A, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale di Lamezia Terme in data 4.5.2021, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 6192/2021 RG e che, in data 23.06.2021, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale nella causa di separazione: 4 maggio 2021; data di deposito del presente ricorso;
25 ottobre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 12 novembre 2024 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro dichiaratamente del tutto identiche a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della figlia ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti). Per_1
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 4 novembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Spese compensate, in virtù della natura consensuale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 837 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - C.F. Parte_1
- nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 32, e sig.ra - C.F. - nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] A, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Flaviana
MURONE - C.F. – presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura C.F._3 in calce ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Roma ed in data 31/07/2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme, al n. 223, p. 2, S. A, anno 2010, Uff. A, alle seguenti e concordate condizioni: “1. i coniugi vivranno separati e la figlia minor verrà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. in considerazione del fatto che la collocazione della minore verrà stabilita prevalentemente presso la madre,
i coniugi convengono sul riconoscimento del diritto/dovere del padre:
a) di tenere con sé la minore, con dimora e pernottamento presso la propria abitazione, a weekend alterni: pertanto, nel weekend di spettanza del padre, questi prenderà la minore dal venerdì pomeriggio, all'uscita di scuola o intorno alle 16.30 se per qualche ragione la bimba non dovesse recarsi a scuola e la terrà con sé sino al lunedì mattina successivo, allorquando riaccompagnerà a scuola o dalla madre in caso di mancanza Per_1 di giornata scolastica;
b) di tenere con sé la minore infrasettimanalmente, prendendola all'uscita di scuola, facendola dormire con sé
e riaccompagnandola a scuola il giorno successivo: in tal caso, il padre dovrà dare un preavviso di almeno 48 ore;
c) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il padre potrà tenere con sé la figlia o la Vigilia ovvero il giorno di Natale;
d) identica cosa per il fine d'Anno: in tal caso, ad anni alterni, il padre potrà tenere la bambina il 31 dicembre ovvero il giorno di Capodanno;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il padre potrà tenere la figlia la giornata di Pasqua ovvero il giorno di Lunedì dell'Angelo;
f) in occasione delle altre festività ufficiali (per esempio: 8 dicembre, 1° Maggio, 25 Aprile, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre, etc. etc.) la figlia - ad anni alterni ed a festività alterne – starà con il padre o con la madre;
g) la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico, ad anni alterni, con ciascun genitore, di modo tale che, l'anno in cui trascorrerà il giorno del compleanno con la madre, trascorrerà quello dell'onomastico con il padre e viceversa, ferma restando la possibilità. - ove i rapporti lo consentano e vi sia accordo tra i genitori - che detti festeggiamenti si svolgano con entrambi i genitori (quest'ultima ipotesi è quella che entrami i genitori auspicano maggiormente);
h) nel periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana continuativa nei mesi di giugno, luglio ed agosto: il tutto dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima di ciascuno dei suddetti periodi;
i) in ogni caso, il padre -previo accordo che dovrà avvenire telefonicamente o a mezzo sms quantomeno il giorno precedente- potrà fare visita alla figlia in ogni tempo tenendola con sé, sempre con il consenso della madre, anche per periodi più lunghi rispetto ad un solo pernottamento;
3. i coniugi concordano che per il mantenimento della figlia minore il padre verserà alla sig.ra Parte_2 un assegno mensile di € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) tramite bonifico bancario, al seguente codice
IBAN [...], a riguardo prevedendosi - a parziale deroga di quanto testé concordato - che il predetto importo dell'assegno mensile, sino a quando perdurerà l'attuale stato di disoccupazione della sig.ra e – pertanto - solamente finché ella non troverà un'occupazione, sarà Pt_2 temporaneamente pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00);
4. il padre si obbliga a partecipare, in misura pari al 50%, alle ulteriori spese che si presenteranno (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese sanitarie, scolastiche, ludiche, farmaci, frequentazione di corsi di ginnastica, lezioni di musica, gite scolastiche, ecc.) e che dovranno essere previamente concordate e puntualmente documentate tra i genitori;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, con la precisazione che - in occasione di ogni espatrio di uno dei due genitori assieme alla minore - dovrà previamente essere concordato tra i coniugi il relativo periodo e comunicato, con precisione, il luogo ove la minore dimorerà, oltre a fornire i recapiti ed i relativi contatti”.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)