Art. 4.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per il settore artigiano rimane operante per il datore di lavoro, anche nei casi in cui vengano a cessare nel corso dell'anno i rapporti di lavoro con il personale dipendente, fino al termine dell'anno stesso.