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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/10/2024, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 373 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Guido Ciccarelli, con cui elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec
Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione e delibera del D.G. n. 217/2023, dall'avv. Maria
Concetta Tedesco e con la stessa elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale sito in via dell'Angelo 1, Benevento,
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Vincenza Marina Marinelli ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede di Benevento, in via Foschini 28. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.02.2023 la ricorrente, premesso di essere attualmente dipendente di ruolo dell' , quale medico nefrologo, e di avere precedentemente lavorato presso la CP_3 medesima struttura, senza soluzione di continuità, dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2020, in virtù di una successione ininterrotta di contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs.
165/2001, ha esposto che, nel corso del suddetto periodo, il rapporto di fatto intercorso fra le parti aveva assunto i connotati della subordinazione, in quanto: i contratti non erano stati utilizzati secondo la loro causa tipica, ma per soddisfare esigenze connesse con il fabbisogno ordinario dell'ente ospedaliero;
la sua attività era eterodiretta, nel senso che non aveva alcuna autonomia sulle modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, che si svolgeva sulla base di precise direttive del datore di lavoro;
era anche soggetta al potere disciplinare;
era stata inserita in turni di servizio che, come quelli degli altri dirigenti medici, erano di 6 ore per giorno;
aveva in molti casi svolto turni in
1 solitaria;
il periodo di ferie era sottoposto ad autorizzazione, e doveva giustificare le assenze;
era autorizzata a prescrivere farmaci per conto dell' CP_3
Ha quindi convenuto in giudizio l' e l' al fine di sentirla condannare – Controparte_1 CP_2 previo accertamento della nullità dei contratti di lavoro autonomo, in quanto sottendevano un rapporto di lavoro subordinato – al pagamento di € 279.963,15 a titolo di differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere ove fosse stata inquadrata come lavoratrice subordinata, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, con ordine di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera, nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_2 dovuti, nella misura di € 69.288,49, o nella misura maggiore o inferiore stabilita dal Tribunale;
con vittoria delle spese, con attribuzione.
Si è ritualmente costituita l' , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e la CP_3 parziale prescrizione del credito;
nel merito, ha contestato con varie argomentazioni la fondatezza delle domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
Si è altresì costituito l' , chiedendo, per il caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato CP_2 con le modalità di cui al ricorso, la condanna della resistente al versamento in suo favore della contribuzione e dei relativi accessori, nei limiti della prescrizione.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, dell'escussione dei tre testi indicati dalla ricorrente e di CTU contabile, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per giurisprudenza assolutamente consolidata della S.C., “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (v. per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011).
Anche successivamente la giurisprudenza ha ribadito il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, e si è talvolta anche precisato che “non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n. 10154,
Cass. 9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)” (così Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.
3143).
2 Nel caso di specie, il ricorso delinea in maniera chiara tanto l'oggetto della domanda, quanto le ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, ponendo la parte resistente pienamente in condizioni di approntare una compiuta difesa, come – del resto – dimostra l'articolata memoria di costituzione.
Peraltro, un'eventuale carenza di allegazione e prova di alcuni dei fatti costitutivi della domanda, che non sia tale da precludere la sua corretta identificazione, può determinarne il rigetto nel merito, ma non certo l'inammissibilità.
Venendo al merito, emerge dalla documentazione versata in atti, ed è comunque incontestato, che la ricorrente abbia prestato la propria attività, quale medico specialista in nefrologia, presso l'U.O. di Nefrologia dell'azienda ospedaliera resistente, dal 16.04.2013 al 15.09.2020, in virtù di un susseguirsi ininterrotto di incarichi di collaborazione libero-professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs.
165/2001 e relative proroghe;
a decorrere dal 16.09.2020 è stata immessa in ruolo a tempo indeterminato, quale vincitrice di concorso.
L'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, per quanto qui interessa, prevede che: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata [dal 1° gennaio 2013 l'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha aggiunto la specificazione che «non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario
è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico»];
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. Parte ricorrente deduce che, a dispetto del nomen iuris, il rapporto si sarebbe svolto fin dall'inizio con i caratteri della subordinazione;
infatti, avrebbe espletato in via continuativa mansioni identiche a quelle dei dirigenti dipendenti, con inserimento stabile nella turnazione e rispetto dei medesimi orari, imposti dalla datrice di lavoro, assoggettamento a un obbligo di presenza e al potere disciplinare;
inoltre, nei rapporti di lavoro non sarebbero riscontrabili i requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, in quanto non ricorrevano obiettivi specifici e limitati nel tempo, ma l'esigenza di integrare il personale dipendente per poter assicurare i LEA.
In ordine alla distinzione tra rapporti di lavoro subordinato e autonomo, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante,
3 non è determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (v. Cass., 23.7.2004, n. 13872; Cass, 25.10.2004, n. 20669 e Cass., 15.6.2009, n.
13858).
Pur dovendosi ravvisare l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, va sottolineato che detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n. 9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass., 14.12.1996 n.
11178).
Gli elementi sintomatici in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252).
Pertanto, mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare
(v. Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass.,18.12.1996, n. 11329).
Con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero- organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa (così Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 23520 del 20/09/2019). Si vedano, al riguardo, la sentenza n. 10043 del 25/05/2004, che ha ritenuto
4 esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività,
l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie, e la sentenza n. 14573 del 20/08/2012, che ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emerge una serie di circostanze che inducono a riportare l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., concretando esse indizi gravi, precisi e concordanti della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio.
Tali elementi sono, in particolare, rappresentati:
a) dalla natura continuativa, sistematica e non occasionale dell'attività lavorativa prestata nell'ambito dell'azienda ospedaliera per assicurare il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con stabile inserimento nell'organizzazione datoriale e in assenza di assegnazione di obiettivi/progetti suscettibili di gestione autonoma in vista del risultato da conseguire;
b) dalla prestazione di tale attività secondo parametri temporali e quantitativi la cui determinazione rispondeva a scelte organizzative dell'azienda, con inserimento nell'ambito della medesima turnazione svolta dai dirigenti medici strutturati;
c) dalla conformazione di tale attività secondo le mutevoli esigenze dell'organizzazione in cui era stabilmente inserita.
I tre testimoni escussi hanno reso dichiarazioni sostanzialmente univoche, da cui emergono pianamente i summenzionati indici della natura subordinata del rapporto.
La teste dirigente medico presso il reparto di nefrologia e dialisi dell' esistente, Testimone_1 CP_3 ha riferito: “confermo che la ricorrente è stata impiegata nelle medesime attività svolte da noi dirigenti medici dipendenti … non aveva autonomia nella determinazione dei propri giorni e orari di lavoro;
aveva un turno di lavoro come tutti noi, era inserita nei medesimi turni … era inserita nei turni settimanali, compresi notturni e festivi, perché noi siamo reperibili;
i turni erano gli stessi in cui eravamo inseriti anche noi dipendenti … ha svolto anche turni da sola … so che la ricorrente doveva essere autorizzata per le ferie e giustificare le assenze, e tanto posso dire perché prima il modulo per la richiesta di ferie era cartaceo e ci siamo trovate a farlo insieme, per cui posso dire che si trattava dello stesso modulo … il modulo era identico, e mi sembra che fosse intestato richiesta di ferie, poi non so dire se la ricorrente lo compilasse come lo compilavo io … la ricorrente era autorizzata a prescrivere farmaci;
posso dire che era autorizzata, in quanto la prescrizione dei farmaci avviene tramite la piattaforma Saniarp, alla quale possiamo accedere soltanto con
l'autorizzazione della direzione sanitaria dell'azienda … ogni medico ha proprie credenziali per accedere;
anche la ricorrente utilizzava le proprie … aveva lo stesso badge che avevamo noi, e timbrava in entrata e in uscita … inizialmente il reparto era sottoorganico, e ciò fino a un paio di anni fa, quando poi è stato fatto il concorso nell'ambito del quale la ricorrente è stata effettivamente assunta”. Il teste , anch'egli dirigente medico presso il reparto di nefrologia e dialisi, ha Testimone_2 dichiarato: “la ricorrente è stata impiegata nelle stesse attività amministrative e assistenziali dei
5 dirigenti medici dipendenti … non aveva autonomia nella scelta di giorni e orari di lavoro, lavorava secondo i turni normali … era inserita negli stessi nostri turni, compresi notturni e festivi in regime di reperibilità … ha svolto anche turni da sola … credo che la ricorrente facesse la domanda di ferie, però non ne sono sicuro;
per quanto riguarda le assenze, sicuramente doveva giustificarle, in quanto era inserita nei turni … essendo in sottoorganico, dovevamo necessariamente avere tutti i turni coperti, per cui tutti i cambi turno dovevano essere avallati dal primario … la ricorrente era autorizzata a prescrivere farmaci … aveva il badge aziendale, come noi, e timbrava in entrata e in uscita … normalmente, se abbiamo qualche esigenza particolare anche noi strutturati le rappresentiamo ai fini della predisposizione dei turni”.
Infine, il teste , infermiere presso il reparto di nefrologia e dialisi, ha Testimone_3 riferito: “la ricorrente svolgeva le medesime attività dei dirigenti medici dipendenti … non credo che la ricorrente avesse autonomia nella scelta di giorni e orari di lavoro, io la vedevo timbrare il cartellino;
rispettava la stessa articolazione degli orari di lavoro dei medici dipendenti, e posso dire che era inserita nei medesimi turni perché la ricordo anche nei turni di reperibilità, sia notturni che festivi, che un tempo si facevano, perché ora c'è solo la reperibilità festiva. Mi è capitato di svolgere turni di reperibilità insieme a lei, lei come medico e io come infermiere … ha sicuramente svolto anche turni da sola, perché la reperibilità era svolta da un unico nefrologo e da un unico infermiere reperibili … confermo che la ricorrente aveva il badge aziendale e timbrava in entrata e in uscita”. Dalle deposizioni emerge in maniera chiara e univoca l'adibizione della ricorrente alle medesime attività e ai medesimi compiti dei dirigenti medici ospedalieri dipendenti, con semplice messa a disposizione delle sue energie lavorative per l'espletamento dei compiti ordinari propri della struttura di assegnazione.
La circostanza trova conferma nelle convenzioni versate in atti, da cui si desume che oggetto dell'incarico era la mera prestazione di attività professionale presso l'U.O. di nefrologia e dialisi, in collaborazione con il personale in servizio e nell'ambito del programma operativo di detta struttura, secondo modalità coordinate con le attività della struttura stessa.
Dalle testimonianze emergono inoltre, sempre in maniera univoca, l'inserimento della dott.ssa Pt_1 nei turni settimanali, l'assenza di autonomia nella determinazione degli orari e delle attività da svolgere (essendo per contro pacifica, ma del tutto irrilevante ai fini di causa, la piena autonomia, garantita alla parte ricorrente così come ai colleghi strutturati, nelle scelte terapeutiche), la necessità, in caso di assenza programmata, di comunicarla preventivamente (con modulo cartaceo analogo, se non identico, a quello dei dirigenti strutturati), nonché l'assoggettamento al potere di coordinamento del responsabile dell'U.O. (in caso di cambio turno, era necessario per tutti i medici l'avallo del primario).
Tutti i testi hanno in definitiva confermato che la prestazione della ricorrente non si discostava, per contenuti e modalità, da quella dei medici dipendenti. Del resto, dalle due convenzioni versate in atti dalla ricorrente risulta che avrebbe dovuto garantire un impegno di 36 ore settimanali.
Ancora, dalla lettura dei contratti si desume che la lavoratrice era retribuita mensilmente, previa presentazione di fattura, in relazione alle ore di lavoro svolte.
Il fatto che la ricorrente potesse rappresentare proprie esigenze nella predisposizione dei turni non è decisivo, se si considera che ciò valeva anche per i dipendenti (come riferito dal teste ) e Tes_2 che il rispetto della turnazione poi predisposta era imposto a tutti indifferentemente.
Ininfluente è, invece, il mancato esercizio del potere disciplinare, che anche nell'ambito di un rapporto subordinato è meramente eventuale.
6 La resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha, per parte sua, dimostrato la sussistenza nei contratti di collaborazione dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
Non ha, in particolare, dato alcuna prova della specificità degli obiettivi e della temporaneità della prestazione, che appaiono invece smentiti dall'esito della prova testimoniale e dal protrarsi ininterrotto del rapporto per sette anni.
L ha invece molto insistito sul fatto che gli elementi sussidiari indicati dalla ricorrente CP_3 rispondevano a mere esigenze di coordinamento con l'attività dell'U.O., e che, tenuto conto della natura della prestazione medica, non avrebbe potuto essere diversamente.
Al riguardo, si ribadisce che laddove la prestazione abbia carattere intellettuale e sia connotata, come nel caso in esame, da un elevato grado di complessità e specializzazione, e non sia pertanto agevole riscontrare direttamente l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e gerarchico del datore sulla base di direttive volte a conformare i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione stessa, occorre avere riguardo a criteri sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Nel caso concreto, la verifica sugli indici sussidiari conduce in maniera univoca a configurare il rapporto come subordinato, posto che il medico si è limitato, in assenza di qualsivoglia elemento di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa o di auto-organizzazione, a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda ospedaliera, per il compimento delle ordinarie attività di quest'ultima (a cui l' non riusciva a far fronte con il personale di cui disponeva), e che CP_3
l'azienda se ne è avvalsa con modalità in tutto e per tutto assimilabili a quanto faceva con il personale dipendente.
Ne discende, in considerazione dell'esito della prova, che nessun dubbio può sussistere circa lo svolgimento del rapporto con i caratteri della subordinazione fin dalla stipulazione del primo contratto di collaborazione libero-professionale, dal momento che la ricorrente ha sempre atteso alle attività ordinarie del reparto, secondo le esigenze della struttura ospedaliera convenuta, era inserita nella turnazione (che era tenuta ad osservare) e aveva l'obbligo di rispettare le direttive e l'organizzazione del lavoro imposti dal responsabile della struttura, al pari dei colleghi dipendenti con i quali si doveva coordinare.
È invece irrilevante che la ricorrente non fosse destinataria di specifici obiettivi e delle procedure di valutazione;
tale circostanza, del tutto pacifica, discende direttamente dalla formalizzazione del rapporto come autonomo, ma è ininfluente ai fini della qualificazione, che deve effettuarsi solo avendo riguardo al reale atteggiarsi del rapporto stesso.
Un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione.
Alla ricorrente spettano quindi le differenze retributive derivanti dalle prestazioni di fatto svolte in regime di subordinazione, in virtù di contratti nulli perché stipulati in violazione di norme imperative sulle modalità di reclutamento del personale.
Va, tuttavia, rilevata la fondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dall'azienda ospedaliera.
7 Come dianzi evidenziato, la domanda va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 2126 c.c., che fonda il diritto del lavoratore al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato, pur in presenza di contratti di lavoro nulli.
Ciò posto, deve darsi atto della giurisprudenza secondo la quale per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c. la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 23472 del 12/11/2007; Sez. Un., Sentenza n. 3098 del 22/05/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost. un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione. Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29981 del 13/10/2022; Sez.
L, Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 1717 del 23/01/2009).
Detti principi – come pure ha avuto modo di chiarire la S.C. (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 35676 del
19/11/2021) – sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati dal diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU nr. 3098/1985, con un soggetto pubblico). Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, in cui il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha anche affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo 3 Cost., che «la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici» (sent. Corte cost. nr. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto).
La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, d.lgs.
165/2001 e, all'attualità, art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'art. 36, d.lgs. 165/2001).
8 In definitiva, dunque, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966, che – come chiarito nella sentenza n. 143/1969 – riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato.
Per tali ragioni l'inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata affermata dalla S.C. nelle sentenze nn. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e
15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità, e nella sentenza n. 35676/2021, con riguardo all'ipotesi di rapporto di lavoro con la P.A. formalizzato con contratto di lavoro autonomo, di cui è stata in seguito accertata la natura subordinata, mancando anche in questo caso qualsiasi aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, con conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla interruzione del rapporto.
Da ultimo, le Sezioni Unite (sent. n. 36197 del 28/12/2023), ponendosi in linea di continuità con tale orientamento, hanno confermato il principio di diritto per cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, sono prescritte tutte le eventuali differenze retributive maturate oltre il quinquennio decorrente dal primo atto interruttivo documentato, che risulta essere la notifica del ricorso introduttivo, effettuata il 9.03.2023.
Per quel che riguarda la quantificazione, parte ricorrente ha genericamente chiesto il pagamento della differenza fra “quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se il suo rapporto fosse stato ricondotto … allo schema della subordinazione”.
In ordine al parametro a cui rapportare le differenze retributive riscontrate, la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione della retribuzione prevista per i dirigenti (ex) I livello, utilizzata nei conteggi ai fini della quantificazione delle differenze retributive.
In considerazione del fatto che alla ricorrente non è stato formalmente attribuito alcun incarico, le differenze vanno rapportate al trattamento economico fondamentale spettante a un dirigente senza incarichi e con rapporto di lavoro non esclusivo, essendo pacifico che la ricorrente, assunta in virtù di contratti di collaborazione libero-professionale, non fosse tenuta al vincolo di esclusività del rapporto, comprensivo degli scatti di anzianità previsti dai CCNNLL della dirigenza medico- veterinaria del SSN vigenti nel periodo oggetto di causa.
Non è invece dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, mancando la prova del relativo fatto costitutivo, rappresentato dall'espletamento di attività lavorativa nei giorni dedicati alle ferie.
È noto che il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del
21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
9 Il principio è estensibile al caso in cui il rapporto di lavoro sia formalmente denunciato come di collaborazione autonoma, posto che le ferie sono destinate al ristoro delle energie psicofisiche e che pertanto la relativa indennità sostitutiva non è dovuta anche quando il lavoratore abbia comunque goduto di periodi di riposo, sebbene non formalmente a titolo di ferie.
Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata a chiedere l'indennità sostitutiva in relazione a tutti i giorni di ferie che avrebbe maturato in virtù del CCNL, senza dedurre (e dimostrare) di non aver fruito di alcun periodo di riposo nell'intero arco del rapporto.
Per quel che riguarda il TFR, in presenza di un rapporto tuttora in corso le relative quote possono essere quantificate, senza tuttavia farsi luogo a pronuncia di condanna al pagamento, in quanto il credito è attualmente inesigibile.
Ciò posto, è stato affidato a un CTU contabile l'incarico di quantificare le spettanze della ricorrente maturate nel periodo non prescritto (1.03.2018-15.09.2020).
Il CTU ha depositato relazione tecnica con la quale ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente nel complessivo importo lordo di € 50.517,26, di cui € 7.360,06 a titolo di differenza sul TFR.
Le conclusioni rassegnate dal consulente appaiono scevre da vizi e conformi al quesito, oltre ad essere state sostanzialmente condivise dai consulenti tecnici nominati dalle parti, e vengono pertanto integralmente fatte proprie dalla scrivente.
L va, conseguentemente, condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di CP_3 differenze retributive, dell'importo di € 43.157,20, al quale si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, co. 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, co. 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché all'accantonamento dell'importo di €
7.360,06 a titolo di TFR.
In presenza dell'ente previdenziale, correttamente evocato in giudizio dalla parte ricorrente affinché potesse essere emessa sentenza di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del
15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), va accolta anche la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale.
In merito alla prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità
(Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio
– che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso” (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, n. 31345). Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. 335/95, a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
10 Nel caso di specie, anche per quanto riguarda i versamenti contributivi il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso.
Pertanto, accertata l'omissione contributiva, l' va condannata a versare all' CP_3 CP_2
l'importo dei contributi obbligatori dovuti sulle retribuzioni imponibili dovute per il periodo
1.03.2018-15.09.2020, così come accertate dal consulente tecnico, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del periodo di lavoro svolto con contratti di collaborazione autonoma nulli, tenuto conto del fatto che, per un verso, l'attività espletata in forza di detti contratti produce esclusivamente i limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c., e che, per altro verso, non vi è piena assimilabilità fra la prestazione resa e quella di un dirigente medico dipendente, stante l'esenzione dalle procedure di verifica e valutazione previste per il personale subordinato.
Le spese di lite tra la ricorrente e l'azienda ospedaliera seguono la soccombenza dell' e CP_3 si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore, possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, svolgendo mansioni di dirigente medico di nefrologia, nel periodo dal 16.04.2013 al
15.09.2020;
2) per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore CP_3 della ricorrente, del complessivo importo lordo di € 43.157,20 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.03.2018-15.09.2020, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, co. 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, co. 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, nonché all'accantonamento di € 7.360,06 a titolo di TFR;
3) condanna l' al versamento in favore dell' della contribuzione dovuta sulle CP_3 CP_2 retribuzioni imponibili spettanti alla ricorrente per il periodo 1.03.2018-15.09.2020, così come quantificate nella perizia redatta dal CTU, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
4) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_3
€ 4.629,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 607,00, con distrazione;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_3
6) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 29 ottobre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 373 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Guido Ciccarelli, con cui elettivamente domicilia presso l'indirizzo pec
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RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione e delibera del D.G. n. 217/2023, dall'avv. Maria
Concetta Tedesco e con la stessa elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale sito in via dell'Angelo 1, Benevento,
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Vincenza Marina Marinelli ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura della sede di Benevento, in via Foschini 28. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.02.2023 la ricorrente, premesso di essere attualmente dipendente di ruolo dell' , quale medico nefrologo, e di avere precedentemente lavorato presso la CP_3 medesima struttura, senza soluzione di continuità, dal 1° aprile 2013 al 30 settembre 2020, in virtù di una successione ininterrotta di contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs.
165/2001, ha esposto che, nel corso del suddetto periodo, il rapporto di fatto intercorso fra le parti aveva assunto i connotati della subordinazione, in quanto: i contratti non erano stati utilizzati secondo la loro causa tipica, ma per soddisfare esigenze connesse con il fabbisogno ordinario dell'ente ospedaliero;
la sua attività era eterodiretta, nel senso che non aveva alcuna autonomia sulle modalità di organizzazione della propria attività lavorativa, che si svolgeva sulla base di precise direttive del datore di lavoro;
era anche soggetta al potere disciplinare;
era stata inserita in turni di servizio che, come quelli degli altri dirigenti medici, erano di 6 ore per giorno;
aveva in molti casi svolto turni in
1 solitaria;
il periodo di ferie era sottoposto ad autorizzazione, e doveva giustificare le assenze;
era autorizzata a prescrivere farmaci per conto dell' CP_3
Ha quindi convenuto in giudizio l' e l' al fine di sentirla condannare – Controparte_1 CP_2 previo accertamento della nullità dei contratti di lavoro autonomo, in quanto sottendevano un rapporto di lavoro subordinato – al pagamento di € 279.963,15 a titolo di differenza tra quanto ricevuto e quanto avrebbe dovuto ricevere ove fosse stata inquadrata come lavoratrice subordinata, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, con ordine di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera, nonché al versamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_2 dovuti, nella misura di € 69.288,49, o nella misura maggiore o inferiore stabilita dal Tribunale;
con vittoria delle spese, con attribuzione.
Si è ritualmente costituita l' , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e la CP_3 parziale prescrizione del credito;
nel merito, ha contestato con varie argomentazioni la fondatezza delle domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
Si è altresì costituito l' , chiedendo, per il caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato CP_2 con le modalità di cui al ricorso, la condanna della resistente al versamento in suo favore della contribuzione e dei relativi accessori, nei limiti della prescrizione.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, dell'escussione dei tre testi indicati dalla ricorrente e di CTU contabile, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per giurisprudenza assolutamente consolidata della S.C., “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa,
l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (v. per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3126 del 08/02/2011).
Anche successivamente la giurisprudenza ha ribadito il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, e si è talvolta anche precisato che “non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n. 10154,
Cass. 9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930)” (così Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.
3143).
2 Nel caso di specie, il ricorso delinea in maniera chiara tanto l'oggetto della domanda, quanto le ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, ponendo la parte resistente pienamente in condizioni di approntare una compiuta difesa, come – del resto – dimostra l'articolata memoria di costituzione.
Peraltro, un'eventuale carenza di allegazione e prova di alcuni dei fatti costitutivi della domanda, che non sia tale da precludere la sua corretta identificazione, può determinarne il rigetto nel merito, ma non certo l'inammissibilità.
Venendo al merito, emerge dalla documentazione versata in atti, ed è comunque incontestato, che la ricorrente abbia prestato la propria attività, quale medico specialista in nefrologia, presso l'U.O. di Nefrologia dell'azienda ospedaliera resistente, dal 16.04.2013 al 15.09.2020, in virtù di un susseguirsi ininterrotto di incarichi di collaborazione libero-professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs.
165/2001 e relative proroghe;
a decorrere dal 16.09.2020 è stata immessa in ruolo a tempo indeterminato, quale vincitrice di concorso.
L'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, per quanto qui interessa, prevede che: “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata [dal 1° gennaio 2013 l'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha aggiunto la specificazione che «non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario
è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico»];
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”. Parte ricorrente deduce che, a dispetto del nomen iuris, il rapporto si sarebbe svolto fin dall'inizio con i caratteri della subordinazione;
infatti, avrebbe espletato in via continuativa mansioni identiche a quelle dei dirigenti dipendenti, con inserimento stabile nella turnazione e rispetto dei medesimi orari, imposti dalla datrice di lavoro, assoggettamento a un obbligo di presenza e al potere disciplinare;
inoltre, nei rapporti di lavoro non sarebbero riscontrabili i requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, in quanto non ricorrevano obiettivi specifici e limitati nel tempo, ma l'esigenza di integrare il personale dipendente per poter assicurare i LEA.
In ordine alla distinzione tra rapporti di lavoro subordinato e autonomo, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro la formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante,
3 non è determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia, ovvero, pur esprimendo al momento della conclusione del contratto una volontà autentica, potrebbero, nel corso del rapporto, aver manifestato, con comportamenti concludenti, una diversa volontà, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (v. Cass., 23.7.2004, n. 13872; Cass, 25.10.2004, n. 20669 e Cass., 15.6.2009, n.
13858).
Pur dovendosi ravvisare l'elemento essenziale della subordinazione nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, va sottolineato che detto requisito concreta essenzialmente la nozione giuridica di subordinazione, a fronte della quale sono configurabili elementi sintomatici di tale situazione, quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico, sicché il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico, nel senso che, rilevati alcuni indici significativi, essi devono essere valutati nel loro assieme, in relazione alle peculiarità del caso concreto (v., tra le altre, Cass., 3.7.2011, n. 9019; Cass., 2.9.2000 n. 11502; Cass., 14.12.1996 n.
11178).
Gli elementi sintomatici in precedenza indicati, anche se individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v., tra le tante, Cass., 5.5.2005 n. 8569; Cass., 24.2.2006 n. 4171; Cass., 19.4.2010, n. 9252).
Pertanto, mentre l'esercizio del potere disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico del difetto di tale requisito solo se significativa di una esclusione del potere anzidetto in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare
(v. Cass., 2.6.1999, n. 5411; Cass.,18.12.1996, n. 11329).
Con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero- organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa (così Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 23520 del 20/09/2019). Si vedano, al riguardo, la sentenza n. 10043 del 25/05/2004, che ha ritenuto
4 esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività,
l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie, e la sentenza n. 14573 del 20/08/2012, che ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, dal materiale probatorio acquisito, complessivamente valutato, emerge una serie di circostanze che inducono a riportare l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., concretando esse indizi gravi, precisi e concordanti della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio.
Tali elementi sono, in particolare, rappresentati:
a) dalla natura continuativa, sistematica e non occasionale dell'attività lavorativa prestata nell'ambito dell'azienda ospedaliera per assicurare il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con stabile inserimento nell'organizzazione datoriale e in assenza di assegnazione di obiettivi/progetti suscettibili di gestione autonoma in vista del risultato da conseguire;
b) dalla prestazione di tale attività secondo parametri temporali e quantitativi la cui determinazione rispondeva a scelte organizzative dell'azienda, con inserimento nell'ambito della medesima turnazione svolta dai dirigenti medici strutturati;
c) dalla conformazione di tale attività secondo le mutevoli esigenze dell'organizzazione in cui era stabilmente inserita.
I tre testimoni escussi hanno reso dichiarazioni sostanzialmente univoche, da cui emergono pianamente i summenzionati indici della natura subordinata del rapporto.
La teste dirigente medico presso il reparto di nefrologia e dialisi dell' esistente, Testimone_1 CP_3 ha riferito: “confermo che la ricorrente è stata impiegata nelle medesime attività svolte da noi dirigenti medici dipendenti … non aveva autonomia nella determinazione dei propri giorni e orari di lavoro;
aveva un turno di lavoro come tutti noi, era inserita nei medesimi turni … era inserita nei turni settimanali, compresi notturni e festivi, perché noi siamo reperibili;
i turni erano gli stessi in cui eravamo inseriti anche noi dipendenti … ha svolto anche turni da sola … so che la ricorrente doveva essere autorizzata per le ferie e giustificare le assenze, e tanto posso dire perché prima il modulo per la richiesta di ferie era cartaceo e ci siamo trovate a farlo insieme, per cui posso dire che si trattava dello stesso modulo … il modulo era identico, e mi sembra che fosse intestato richiesta di ferie, poi non so dire se la ricorrente lo compilasse come lo compilavo io … la ricorrente era autorizzata a prescrivere farmaci;
posso dire che era autorizzata, in quanto la prescrizione dei farmaci avviene tramite la piattaforma Saniarp, alla quale possiamo accedere soltanto con
l'autorizzazione della direzione sanitaria dell'azienda … ogni medico ha proprie credenziali per accedere;
anche la ricorrente utilizzava le proprie … aveva lo stesso badge che avevamo noi, e timbrava in entrata e in uscita … inizialmente il reparto era sottoorganico, e ciò fino a un paio di anni fa, quando poi è stato fatto il concorso nell'ambito del quale la ricorrente è stata effettivamente assunta”. Il teste , anch'egli dirigente medico presso il reparto di nefrologia e dialisi, ha Testimone_2 dichiarato: “la ricorrente è stata impiegata nelle stesse attività amministrative e assistenziali dei
5 dirigenti medici dipendenti … non aveva autonomia nella scelta di giorni e orari di lavoro, lavorava secondo i turni normali … era inserita negli stessi nostri turni, compresi notturni e festivi in regime di reperibilità … ha svolto anche turni da sola … credo che la ricorrente facesse la domanda di ferie, però non ne sono sicuro;
per quanto riguarda le assenze, sicuramente doveva giustificarle, in quanto era inserita nei turni … essendo in sottoorganico, dovevamo necessariamente avere tutti i turni coperti, per cui tutti i cambi turno dovevano essere avallati dal primario … la ricorrente era autorizzata a prescrivere farmaci … aveva il badge aziendale, come noi, e timbrava in entrata e in uscita … normalmente, se abbiamo qualche esigenza particolare anche noi strutturati le rappresentiamo ai fini della predisposizione dei turni”.
Infine, il teste , infermiere presso il reparto di nefrologia e dialisi, ha Testimone_3 riferito: “la ricorrente svolgeva le medesime attività dei dirigenti medici dipendenti … non credo che la ricorrente avesse autonomia nella scelta di giorni e orari di lavoro, io la vedevo timbrare il cartellino;
rispettava la stessa articolazione degli orari di lavoro dei medici dipendenti, e posso dire che era inserita nei medesimi turni perché la ricordo anche nei turni di reperibilità, sia notturni che festivi, che un tempo si facevano, perché ora c'è solo la reperibilità festiva. Mi è capitato di svolgere turni di reperibilità insieme a lei, lei come medico e io come infermiere … ha sicuramente svolto anche turni da sola, perché la reperibilità era svolta da un unico nefrologo e da un unico infermiere reperibili … confermo che la ricorrente aveva il badge aziendale e timbrava in entrata e in uscita”. Dalle deposizioni emerge in maniera chiara e univoca l'adibizione della ricorrente alle medesime attività e ai medesimi compiti dei dirigenti medici ospedalieri dipendenti, con semplice messa a disposizione delle sue energie lavorative per l'espletamento dei compiti ordinari propri della struttura di assegnazione.
La circostanza trova conferma nelle convenzioni versate in atti, da cui si desume che oggetto dell'incarico era la mera prestazione di attività professionale presso l'U.O. di nefrologia e dialisi, in collaborazione con il personale in servizio e nell'ambito del programma operativo di detta struttura, secondo modalità coordinate con le attività della struttura stessa.
Dalle testimonianze emergono inoltre, sempre in maniera univoca, l'inserimento della dott.ssa Pt_1 nei turni settimanali, l'assenza di autonomia nella determinazione degli orari e delle attività da svolgere (essendo per contro pacifica, ma del tutto irrilevante ai fini di causa, la piena autonomia, garantita alla parte ricorrente così come ai colleghi strutturati, nelle scelte terapeutiche), la necessità, in caso di assenza programmata, di comunicarla preventivamente (con modulo cartaceo analogo, se non identico, a quello dei dirigenti strutturati), nonché l'assoggettamento al potere di coordinamento del responsabile dell'U.O. (in caso di cambio turno, era necessario per tutti i medici l'avallo del primario).
Tutti i testi hanno in definitiva confermato che la prestazione della ricorrente non si discostava, per contenuti e modalità, da quella dei medici dipendenti. Del resto, dalle due convenzioni versate in atti dalla ricorrente risulta che avrebbe dovuto garantire un impegno di 36 ore settimanali.
Ancora, dalla lettura dei contratti si desume che la lavoratrice era retribuita mensilmente, previa presentazione di fattura, in relazione alle ore di lavoro svolte.
Il fatto che la ricorrente potesse rappresentare proprie esigenze nella predisposizione dei turni non è decisivo, se si considera che ciò valeva anche per i dipendenti (come riferito dal teste ) e Tes_2 che il rispetto della turnazione poi predisposta era imposto a tutti indifferentemente.
Ininfluente è, invece, il mancato esercizio del potere disciplinare, che anche nell'ambito di un rapporto subordinato è meramente eventuale.
6 La resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha, per parte sua, dimostrato la sussistenza nei contratti di collaborazione dei requisiti di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
Non ha, in particolare, dato alcuna prova della specificità degli obiettivi e della temporaneità della prestazione, che appaiono invece smentiti dall'esito della prova testimoniale e dal protrarsi ininterrotto del rapporto per sette anni.
L ha invece molto insistito sul fatto che gli elementi sussidiari indicati dalla ricorrente CP_3 rispondevano a mere esigenze di coordinamento con l'attività dell'U.O., e che, tenuto conto della natura della prestazione medica, non avrebbe potuto essere diversamente.
Al riguardo, si ribadisce che laddove la prestazione abbia carattere intellettuale e sia connotata, come nel caso in esame, da un elevato grado di complessità e specializzazione, e non sia pertanto agevole riscontrare direttamente l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo e gerarchico del datore sulla base di direttive volte a conformare i contenuti e le modalità di esecuzione della prestazione stessa, occorre avere riguardo a criteri sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Nel caso concreto, la verifica sugli indici sussidiari conduce in maniera univoca a configurare il rapporto come subordinato, posto che il medico si è limitato, in assenza di qualsivoglia elemento di autonomia nella gestione della prestazione lavorativa o di auto-organizzazione, a mettere le proprie energie lavorative a disposizione dell'azienda ospedaliera, per il compimento delle ordinarie attività di quest'ultima (a cui l' non riusciva a far fronte con il personale di cui disponeva), e che CP_3
l'azienda se ne è avvalsa con modalità in tutto e per tutto assimilabili a quanto faceva con il personale dipendente.
Ne discende, in considerazione dell'esito della prova, che nessun dubbio può sussistere circa lo svolgimento del rapporto con i caratteri della subordinazione fin dalla stipulazione del primo contratto di collaborazione libero-professionale, dal momento che la ricorrente ha sempre atteso alle attività ordinarie del reparto, secondo le esigenze della struttura ospedaliera convenuta, era inserita nella turnazione (che era tenuta ad osservare) e aveva l'obbligo di rispettare le direttive e l'organizzazione del lavoro imposti dal responsabile della struttura, al pari dei colleghi dipendenti con i quali si doveva coordinare.
È invece irrilevante che la ricorrente non fosse destinataria di specifici obiettivi e delle procedure di valutazione;
tale circostanza, del tutto pacifica, discende direttamente dalla formalizzazione del rapporto come autonomo, ma è ininfluente ai fini della qualificazione, che deve effettuarsi solo avendo riguardo al reale atteggiarsi del rapporto stesso.
Un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione.
Alla ricorrente spettano quindi le differenze retributive derivanti dalle prestazioni di fatto svolte in regime di subordinazione, in virtù di contratti nulli perché stipulati in violazione di norme imperative sulle modalità di reclutamento del personale.
Va, tuttavia, rilevata la fondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione del credito sollevata dall'azienda ospedaliera.
7 Come dianzi evidenziato, la domanda va inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 2126 c.c., che fonda il diritto del lavoratore al trattamento retributivo dovuto per il lavoro in concreto prestato, pur in presenza di contratti di lavoro nulli.
Ciò posto, deve darsi atto della giurisprudenza secondo la quale per il rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla normativa di cui all'art. 2126 c.c. la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, siccome la situazione di stabilità è radicalmente esclusa dalla possibilità di determinare, in qualsiasi momento e senza manifestazioni negoziali, la cessazione dell'esecuzione
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 23472 del 12/11/2007; Sez. Un., Sentenza n. 3098 del 22/05/1985). Si è osservato che sarebbe formalistica e non conforme all'art. 36 Cost. un'interpretazione che differenziasse la situazione di metus del lavoratore di fronte al potere di recesso rispetto a quella derivante dalla prestazione di fatto con violazione di legge, incompatibile sì con il licenziamento, ma comportante la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione. Il medesimo principio è stato enunciato in riferimento al rapporto di lavoro qualificato formalmente come lavoro autonomo, di cui sia stata riconosciuta successivamente la natura subordinata con garanzia di stabilità reale, trattandosi di rapporto non immediatamente garantito, in quanto occorre il previo (eventuale) riconoscimento della sua natura subordinata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29981 del 13/10/2022; Sez.
L, Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 1717 del 23/01/2009).
Detti principi – come pure ha avuto modo di chiarire la S.C. (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 35676 del
19/11/2021) – sono stati tuttavia espressi per i rapporti di lavoro interamente regolati dal diritto privato (anche se intercorrenti, come nel caso esaminato da Cass. SU nr. 3098/1985, con un soggetto pubblico). Diverse indicazioni sono state fornite dalla Corte costituzionale per l'impiego pubblico, come risulta dalla sentenza del 20/11/1969, n. 143, in cui il giudice delle leggi ha evidenziato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. Per quanto in questa sede rileva, la Corte costituzionale ha anche affermato che, secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato. Si è dunque definitivamente chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo 3 Cost., che «la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici» (sent. Corte cost. nr. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto).
La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, d.lgs.
165/2001 e, all'attualità, art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'art. 36, d.lgs. 165/2001).
8 In definitiva, dunque, non può essere invocato il regime derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966, che – come chiarito nella sentenza n. 143/1969 – riguarda i rapporti di lavoro regolati (interamente) dal diritto privato.
Per tali ragioni l'inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata affermata dalla S.C. nelle sentenze nn. 10219 e 10220/2020, 11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e
15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità, e nella sentenza n. 35676/2021, con riguardo all'ipotesi di rapporto di lavoro con la P.A. formalizzato con contratto di lavoro autonomo, di cui è stata in seguito accertata la natura subordinata, mancando anche in questo caso qualsiasi aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, con conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla interruzione del rapporto.
Da ultimo, le Sezioni Unite (sent. n. 36197 del 28/12/2023), ponendosi in linea di continuità con tale orientamento, hanno confermato il principio di diritto per cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, sono prescritte tutte le eventuali differenze retributive maturate oltre il quinquennio decorrente dal primo atto interruttivo documentato, che risulta essere la notifica del ricorso introduttivo, effettuata il 9.03.2023.
Per quel che riguarda la quantificazione, parte ricorrente ha genericamente chiesto il pagamento della differenza fra “quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se il suo rapporto fosse stato ricondotto … allo schema della subordinazione”.
In ordine al parametro a cui rapportare le differenze retributive riscontrate, la ricorrente non ha dedotto alcunché in ordine alla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione della retribuzione prevista per i dirigenti (ex) I livello, utilizzata nei conteggi ai fini della quantificazione delle differenze retributive.
In considerazione del fatto che alla ricorrente non è stato formalmente attribuito alcun incarico, le differenze vanno rapportate al trattamento economico fondamentale spettante a un dirigente senza incarichi e con rapporto di lavoro non esclusivo, essendo pacifico che la ricorrente, assunta in virtù di contratti di collaborazione libero-professionale, non fosse tenuta al vincolo di esclusività del rapporto, comprensivo degli scatti di anzianità previsti dai CCNNLL della dirigenza medico- veterinaria del SSN vigenti nel periodo oggetto di causa.
Non è invece dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, mancando la prova del relativo fatto costitutivo, rappresentato dall'espletamento di attività lavorativa nei giorni dedicati alle ferie.
È noto che il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del
21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
9 Il principio è estensibile al caso in cui il rapporto di lavoro sia formalmente denunciato come di collaborazione autonoma, posto che le ferie sono destinate al ristoro delle energie psicofisiche e che pertanto la relativa indennità sostitutiva non è dovuta anche quando il lavoratore abbia comunque goduto di periodi di riposo, sebbene non formalmente a titolo di ferie.
Nel caso concreto, la ricorrente si è limitata a chiedere l'indennità sostitutiva in relazione a tutti i giorni di ferie che avrebbe maturato in virtù del CCNL, senza dedurre (e dimostrare) di non aver fruito di alcun periodo di riposo nell'intero arco del rapporto.
Per quel che riguarda il TFR, in presenza di un rapporto tuttora in corso le relative quote possono essere quantificate, senza tuttavia farsi luogo a pronuncia di condanna al pagamento, in quanto il credito è attualmente inesigibile.
Ciò posto, è stato affidato a un CTU contabile l'incarico di quantificare le spettanze della ricorrente maturate nel periodo non prescritto (1.03.2018-15.09.2020).
Il CTU ha depositato relazione tecnica con la quale ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente nel complessivo importo lordo di € 50.517,26, di cui € 7.360,06 a titolo di differenza sul TFR.
Le conclusioni rassegnate dal consulente appaiono scevre da vizi e conformi al quesito, oltre ad essere state sostanzialmente condivise dai consulenti tecnici nominati dalle parti, e vengono pertanto integralmente fatte proprie dalla scrivente.
L va, conseguentemente, condannata al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di CP_3 differenze retributive, dell'importo di € 43.157,20, al quale si aggiungono gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, co. 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, co. 36 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo, nonché all'accantonamento dell'importo di €
7.360,06 a titolo di TFR.
In presenza dell'ente previdenziale, correttamente evocato in giudizio dalla parte ricorrente affinché potesse essere emessa sentenza di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del
15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), va accolta anche la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale.
In merito alla prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità
(Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio
– che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso” (Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, n. 31345). Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. 335/95, a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
10 Nel caso di specie, anche per quanto riguarda i versamenti contributivi il primo atto interruttivo risulta essere la notifica del ricorso.
Pertanto, accertata l'omissione contributiva, l' va condannata a versare all' CP_3 CP_2
l'importo dei contributi obbligatori dovuti sulle retribuzioni imponibili dovute per il periodo
1.03.2018-15.09.2020, così come accertate dal consulente tecnico, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo.
Non può, infine, essere accolta la domanda di condanna al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del periodo di lavoro svolto con contratti di collaborazione autonoma nulli, tenuto conto del fatto che, per un verso, l'attività espletata in forza di detti contratti produce esclusivamente i limitati effetti previsti dall'art. 2126 c.c., e che, per altro verso, non vi è piena assimilabilità fra la prestazione resa e quella di un dirigente medico dipendente, stante l'esenzione dalle procedure di verifica e valutazione previste per il personale subordinato.
Le spese di lite tra la ricorrente e l'azienda ospedaliera seguono la soccombenza dell' e CP_3 si liquidano come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore, possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, svolgendo mansioni di dirigente medico di nefrologia, nel periodo dal 16.04.2013 al
15.09.2020;
2) per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore CP_3 della ricorrente, del complessivo importo lordo di € 43.157,20 a titolo di differenze retributive per il periodo 1.03.2018-15.09.2020, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, co. 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, co. 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, nonché all'accantonamento di € 7.360,06 a titolo di TFR;
3) condanna l' al versamento in favore dell' della contribuzione dovuta sulle CP_3 CP_2 retribuzioni imponibili spettanti alla ricorrente per il periodo 1.03.2018-15.09.2020, così come quantificate nella perizia redatta dal CTU, oltre interessi e sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
4) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_3
€ 4.629,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 607,00, con distrazione;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' ; CP_3
6) compensa le spese fra la ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 29 ottobre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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