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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4839/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] l'[...], C.F: Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1
come da procura rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso dall'Avv. Lorenza Gnes
(C.F. , pec presso la quale è C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato in Trento, Via Grazioli n.7
e
, nata a [...] il [...], C.F: residente Controparte_1 C.F._3
in Trento, Via Marighetto 124, rappresentata e difesa dalle Avv.te Monica Carlin (C.F.
[...]
), pec e Cristina Postal (C.F. C.F._4 Email_2 [...]
), pec come da procura rilasciata su foglio C.F._5 Email_3
separato e allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, così come successivamente confermate all'udienza del 05 dicembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 ottobre 2024.
All'udienza del 05 dicembre 2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e vicendevole rispetto;
2) la casa coniugale, appartamento sito in Trento Via Marighetto 124 con relativo garage pertinenziale, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata in uso alla moglie, presso la quale risiederà la figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente, quando non sarà fuori casa per motivi di studio o lavoro;
3) il padre verserà direttamente alla figlia
, solo quando soggiornerà presso la madre e non avrà ancora trovato lavoro, la somma Per_1
di euro 300,00.- mensili;
i genitori, quando la figlia sarà all'estero o comunque fuori casa per motivi di studio, pagheranno a metà tutte le spese necessarie per il mantenimento della ragazza (ad esempio canone affitto, bollette, trasferimenti, tasse universitarie, alimentari, vestiario ed altro). 4) Il padre sosterrà per il 60%, e la madre per il 40% le spese straordinarie mediche necessarie per la figlia sino all'indipendenza economica della stessa.
Il padre e la madre sosterranno per il 50%, ciascuno le altre spese straordinarie scolastiche o sportive necessarie per la figlia sino all'indipendenza economica della stessa. In relazione alle suddette spese le parti convengono quanto segue: - obbligo di rimborso reciproco, sin dai primi anticipi e senza necessità di preventivo accordo, per le spese mediche (ad esempio ticket per esami e visite specialistiche prescritte dal medico curante, spese per occhiali da vista prescritti dal medico oculista, spese dentistiche presso strutture pubbliche, apparecchi e spese ortodontiche presso strutture pubbliche, spese per acquisto di farmaci e medicinali prescritti dal medico curante) e scolastiche fino ad un importo di 200,00 euro;
- obbligo di previamente concordare le ulteriori spese mediche (visite specialistiche ed esami diagnostici in regime libero-professionale, cicli di psicoterapia e logopedia) e sportive , nonché per corsi di lingua straniera, eventuali permanenze all'estero per l'apprendimento delle lingue straniere, di ammontare superiore a 100,00 euro fatta eccezione per le spese mediche urgenti.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Viene precisato, in relazione alle spese straordinarie da concordare, che la manifestazione del reciproco consenso e il rimborso al genitore anticipatario avverranno secondo le seguenti modalità: - a fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore (a mezzo sms, email….), l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto 10 giorni a decorrere dalla richiesta. 5) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di aver già tra loro ripartito i risparmi comuni e di non aver reciprocamente nulla più a pretendere ad eccezione di quanto convengono qui di seguito, relativamente allo scioglimento della comunione sui beni mobili e sugli immobili acquistati e/o ristrutturati in costanza di matrimonio, avendosi, quale causa del negozio traslativo che segue, la causa familiare diretta ad attuare un regolamento tra i coniugi delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali sorgenti in occasione della separazione e da loro conformemente ritenuti idonei a ripristinare al meglio l'integrità patrimoniale dei coniugi: la RA cederà al CP_1
marito, GN , la metà indivisa del secondo garage acquistato dai coniugi Parte_1
nell'anno 2017 contraddistinto dalla P.M. 30 della p.ed. 5368 in P.T. 5842 C.C. Trento;
il GN cederà alla moglie, RA , la metà indivisa della P.M. Parte_1 Controparte_1
6 della p.ed. 5368 in P.T. 5842 C. C. Trento casa coniugale sita in Trento, Via Marighetto
124, e del garage pertinenziale, sempre contraddistinto dalla P.M. 6 della predetta p.ed., al prezzo di euro 55 mila, operate le dovute compensazioni anche in considerazione della cessione del garage P.M. 30; Le parti si impegnano ad andare a rogito, dal professionista che verrà scelto dalla RA , entro 30 gg dall'emissione della sentenza di CP_1
separazione. Il GN si accollerà le spese notarili per l'acquisto della quota del Parte_1
50% del garage contraddistinto dalla P.M. 30 della p.ed. 5368, mentre la RA CP_1 si accollerà le spese per l'acquisto della metà dell'immobile e metà del garage contraddistinto dalla P.M.
6. Le spese per le opere edili necessarie per la divisione strutturale dei due garages che verranno eseguite nel termine di 30 giorni dalla data del rogito notarile, verranno assunte al 50% dai coniugi. Il GN preleverà dalla casa ex coniugale Parte_1 i seguenti beni personali e non: Bike per spinning, sacco da boxe, libri personali, abbigliamento personale in scatole, serie di fumetti in scatole tipo da risma di carta ( DY
Dog. AR ER, ecc.), barre porta tutto per Volvo V50, Box per tetto auto, CP_2
porta bici per auto, attrezzi vari (set di chiavi, trapano, ecc), piccolo tavolo da lavoro, scaffali presenti e installati all'interno del garage. 6) Spese legali compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 28.10.2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 23.03.1996 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 30 - P. I - Anno 1996).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 09 dicembre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi