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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 06/03/2024, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1964 Affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza del 28.2.2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LOMBARDO GIUSEPPE
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta morte del ricorrente”.
Parte resistente non compariva all'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Concahali, Cile, il 4.3.2002 (trascritto Pt_1 Parte_2
nei registri atti di matrimonio del Comune di Busto Arsizio al n. 47, P. II, s. C, a. 2002).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 26.4.2023 il ricorrente adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di separazione, avendo la resistente già abbandonato la casa familiare.
La resistente si costituiva, aderiva alla domanda di separazione e chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Il ricorrente decedeva in data 21.11.2023 ed il suo difensore chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta morte del ricorrente.
Detta domanda deve essere accolta, considerato che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie (Cass. n. 4092/2018; Cass.
08/11/2017, n.26489; Cass., 26/07/2013, n.18130).
Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della natura della controversia e delle ragioni che portavano alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'1.3.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1964 Affari contenziosi dell'anno 2023 passata in decisione all'udienza del 28.2.2024 e promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSSI CHIARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LOMBARDO GIUSEPPE
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta morte del ricorrente”.
Parte resistente non compariva all'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Concahali, Cile, il 4.3.2002 (trascritto Pt_1 Parte_2
nei registri atti di matrimonio del Comune di Busto Arsizio al n. 47, P. II, s. C, a. 2002).
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato in data 26.4.2023 il ricorrente adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di separazione, avendo la resistente già abbandonato la casa familiare.
La resistente si costituiva, aderiva alla domanda di separazione e chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Il ricorrente decedeva in data 21.11.2023 ed il suo difensore chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta morte del ricorrente.
Detta domanda deve essere accolta, considerato che la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie (Cass. n. 4092/2018; Cass.
08/11/2017, n.26489; Cass., 26/07/2013, n.18130).
Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della natura della controversia e delle ragioni che portavano alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'1.3.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 2 di 2