TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO FRANCINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«➢ - 1) I divorzianti continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo riterranno più opportuno, ma con l'impegno reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni domiciliari, al solo fine del mantenimento dei contatti inerenti i reciproci doveri\responsabilità genitoriali nei riguardi delle figlie.
➢ - 2) I divorzianti si concedono – ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto – il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
➢ - 3) Allo stato attuale nella casa familiare continuerà ad abitare la madre con le figlie, salvo diversi e futuri accordi tra i coniugi;
1 ➢ - 4) Il Signor contribuirà alle esigenze di mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne, studentessa universitaria economicamente non autosufficiente e, pertanto, R_ corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_2 della figlia la somma mensile di € 300,00; detto importo verrà versato anticipatamente entro R_ il giorno 15 di ogni mese e sarà assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie, individuate come da vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca, saranno divise al 50% (cinquanta per cento) tra i coniugi, e dovranno essere preventivamente documentate e concordate tra essi.
➢ - 5) I coniugi si danno atto di godere entrambi di idoneità e capacità lavorative;
sono in grado, pertanto, di provvedere alle proprie necessità e rinunciano fin d'ora ad ogni e reciproca pretesa di mantenimento o di concorso al personale mantenimento». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 9/5/1999, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_2
9/7/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), maggiorenne R_ ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
n Massarosa (LU) in data 9/5/1999, debitamente trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 9, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1999;
2 b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRO FRANCINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via S. Michele Arcangelo n. 5, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«➢ - 1) I divorzianti continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo riterranno più opportuno, ma con l'impegno reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni domiciliari, al solo fine del mantenimento dei contatti inerenti i reciproci doveri\responsabilità genitoriali nei riguardi delle figlie.
➢ - 2) I divorzianti si concedono – ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto – il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
➢ - 3) Allo stato attuale nella casa familiare continuerà ad abitare la madre con le figlie, salvo diversi e futuri accordi tra i coniugi;
1 ➢ - 4) Il Signor contribuirà alle esigenze di mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne, studentessa universitaria economicamente non autosufficiente e, pertanto, R_ corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_2 della figlia la somma mensile di € 300,00; detto importo verrà versato anticipatamente entro R_ il giorno 15 di ogni mese e sarà assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie, individuate come da vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Lucca, saranno divise al 50% (cinquanta per cento) tra i coniugi, e dovranno essere preventivamente documentate e concordate tra essi.
➢ - 5) I coniugi si danno atto di godere entrambi di idoneità e capacità lavorative;
sono in grado, pertanto, di provvedere alle proprie necessità e rinunciano fin d'ora ad ogni e reciproca pretesa di mantenimento o di concorso al personale mantenimento». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 9/5/1999, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_2
9/7/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), maggiorenne R_ ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
n Massarosa (LU) in data 9/5/1999, debitamente trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 9, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1999;
2 b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3