Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/2011, n. 19143
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Sentenza 20 settembre 2011

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L'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608 (che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti), nel prevedere - con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, comporta che il giudice dinanzi al quale sia posta in esecuzione una sentenza non passata in giudicato relativa alla condanna alle somme di cui sopra (nella specie, la condanna dell'INPS all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità) ha l'obbligo di dichiarare, anche di ufficio, l'estinzione della procedura esecutiva, essendo venuto meno il titolo esecutivo sulla cui scorta si era agito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/2011, n. 19143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19143
    Data del deposito : 20 settembre 2011

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