Sentenza 20 settembre 2011
Massime • 1
L'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608 (che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti), nel prevedere - con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, comporta che il giudice dinanzi al quale sia posta in esecuzione una sentenza non passata in giudicato relativa alla condanna alle somme di cui sopra (nella specie, la condanna dell'INPS all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità) ha l'obbligo di dichiarare, anche di ufficio, l'estinzione della procedura esecutiva, essendo venuto meno il titolo esecutivo sulla cui scorta si era agito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/09/2011, n. 19143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19143 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2011 |
Testo completo
AULA 'A' 19 143 . 1 1 20 SEC 2017 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 10718/2007 Cron. 9143 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Ud. 09/06/2011Presidente Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere PU- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10718-2007 proposto da: ZZ OV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato OV, che lo rappresenta e difende,MARCANGELI giusta delega in atti;
ricorrente contro 2011 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 1992 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. (già Istituto Bancario Sanpaolo IMI) i
- intimati -
avverso la sentenza n. 692/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2006 R.G.N. 8127/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito 1'Avvocato ZZ OV per delega MARCANGELI OV;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIETRO GAETA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. r.g.n. 10718/07 udienza del 9.6.2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. IO AN, quale procuratore antistatario di RL GA, ha posto in esecuzione la sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto della sua assistita all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, con distrazione delle spese processuali. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura in applicazione del disposto della legge n. 608/96. Tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Roma, che ha respinto l'impugnazione proposta dall'AN avverso il suddetto provvedimento osservando che la legge finanziaria del 1996 (1. n. 662/96, art. 1, comma 181 e ss.) aveva disposto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, e l'art. 73, comma 4, della legge n. 448/98, che aveva interpretato l'art. 1, comma 6, della legge n. 608/96, aveva stabilito che tra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientrava anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché non notificati, che si estendeva fino all'entrata in vigore della legge n. 662/96. L'AN ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo a sostegno dell'impugnazione che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato dopo il decorso del termine annuale e che all'interno del processo esecutivo non erano applicabili le previsioni di cui all'art. 1 del d.l. n. 166/96 e dei successivi decreti, né quelle della legge n. 662/96, trattandosi di disposizioni che si riferivano ai soli processi di cognizione ordinaria e non alle procedure esecutive. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata, osservando che, alla data in cui il giudice dell'esecuzione aveva adottato il provvedimento di estinzione, la sentenza costituente il titolo esecutivo, sulla base del quale aveva agito l'appellante, non era ancora passata in giudicato, sicché, nella vigenza della legge n. 662/96, il provvedimento giudiziale costituente titolo dell'esecuzione era divenuto inefficace;
e di tanto aveva preso atto il giudice dell'esecuzione. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione IO AN affidandosi a due motivi di ricorso. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326, 327 c.p.c. con riferimento all'art. 1, commi 181 e ss.
1. n. 662/96, all'art. 1, comma 6, della 1. n. 608/96 e all'art. 73, comma 4, della 1. n. 448/98, chiedendo a questa Corte di stabilire, in primo luogo, se “rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione dichiarare officiosamente estinte le procedure esecutive e ritenere же inefficaci le sentenze che sono passate in giudicato, per omessa impugnazione, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 183, della 1. n. 662/1996” e, in secondo luogo, se "l'art. 1, comma 181 e seguenti, della 1. n. 662/96 è idoneo o meno ad incidere sulla comune disciplina processuale prevista per l'impugnazione dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.". 2.- Con il secondo motivo si lamenta l'esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d'appello avrebbe attribuito rilievo al mancato passaggio in giudicato della sentenza nel termine breve e non avrebbe dato alcuna motivazione sulla eccepita inammissibilità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva pronunciata, secondo l'assunto, da un organo incompetente, al quale era demandato il più limitato compito di verificare l'efficacia del titolo esecutivo solo nel caso in cui fosse stato ritualmente instaurato un procedimento di opposizione all'esecuzione. 3.- Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati. Deve osservarsi anzitutto che l'impugnata sentenza fonda il suo decisum (di rigetto dell'appello) sul rilievo della correttezza della statuizione con la quale il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, sulla base del quale aveva agito il creditore appellante, a seguito del mutamento del quadro normativo concernente i procedimenti aventi ad oggetto le questioni sorte a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94. Ha osservato al riguardo la Corte territoriale che la decisione risultava pienamente conforme al disposto dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 510/96, conv. con modificazioni in l. n. 608/96, come interpretato autenticamente dall'art. 73, comma 4, della legge n. 448/98, secondo cui "l'art. 1, comma 6, della legge 23 novembre 1996, n. 608 va interpretato nel senso che tra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché non notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, rilevando altresì che quest'ultima legge, all'art. 1, comma 183, aveva a sua volta previsto l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle citate sentenza della Corte costituzionale e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, con la conseguenza che la sentenza sulla quale si fondava la pretesa dell'attore, depositata in data 29.1.1996 e non ancora passata in giudicato nella vigenza dei citati decreti legge (e della successiva norma di sanatoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 608/96), doveva ritenersi divenuta inefficace e dunque inidonea a costituire valido titolo esecutivo. La decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nell'esecuzione forzata l'obbligo del debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo presuppone non solo che detto titolo esista al momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche che la validità e l'efficacia del titolo permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, dal momento dell'intimazione del precetto a quella del compimento e dell'esaurimento della procedura esecutiva, così che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo comporta l'illegittimità ке 2 dell'esecuzione dal momento in cui la circostanza si è verificata (Cass. n. 210/2002, Cass. n. 3728/2000, Cass. n. 5374/98, Cass. n. 7285/95). E' stato altresì precisato che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (cfr. oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 12944/2003, nonché, più recentemente, Cass. n. 11021/2011). Sotto altro profilo, del resto, questa Corte aveva già affermato che nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, sia pure con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo (Cass. n. 5510/2003), e, per altro verso, che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe determinano - l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. n. 22430/2004, Cass. 9293/2001). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi, atteso che l'affermazione della estinzione della procedura esecutiva è conseguita all'accertamento che la sentenza, in base alla quale aveva agito il creditore appellante, non era ancora passata in giudicato alla data in cui il giudice dell'esecuzione aveva adottato il provvedimento di estinzione (20.1.1997), sicché il titolo esecutivo, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 6, d.l. n. 510/96, conv. con modificazioni in 1. n. 608/96, come interpretato autenticamente dall'art. 73, comma 4, della legge n. 448/98, e 1, comma 183, della legge n. 662/96, era rimasto privo di efficacia, e così non più idoneo a costituire titolo per l'esecuzione. Va rilevato poi che le considerazioni da ultimo espresse valgono anche ad escludere l'esistenza di qualsiasi possibile contrasto tra la soluzione qui accolta ed il principio più volte affermato da questa Corte e richiamato dal ricorrente - secondo cui le disposizioni in esame non avrebbero inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, posto che, per quanto si è detto, nel caso in esame la sentenza che costituiva il titolo esecutivo non era ancora passata in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608/96 (come interpretato dall'art. 73, comma 4, 1. n. 448/98 cit.) e che anche il provvedimento con il quale si è dato atto della inefficacia del titolo esecutivo è intervenuto sempre quando la stessa sentenza non era ancora passata in cosa giudicata (diversamente da quanto invece verificatosi nei casi presi in esame dalle sentenze con le quali è stato affermato il suddetto principio: cfr. ex plurimis Cass. n. 4069/2004, Cass. n. 1184/2000, Cass. n. 12792/98).
4. Per concludere, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Thi 3 Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite, in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate. 5.- Considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 giugno 2011. PresidenteFabrizi. Miami was Il Consigliere est. MoudFile fine t Cancalle le 2.0 SEC 2011 Openpure the 4