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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 04/12/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3589/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Leone, fraz. Rocca, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Valentino Pizzino, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Rocca di C.F._2
Capri Leone (ME), via XXIV Maggio n.2, (fax n. 0941/902194; PEC:
, giusta procura in atti, Email_1
Ricorrente
CONTRO con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar, 14 , Cod. fisc./ P. Iva , nella p in persona di, del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Sicilia, Dott. giusta procura speciale, Controparte_2 autenticata per atto Notaio – Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Paolo Lauretta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX
Settembre n.45/G, (Pec: , giusta procura in Email_2
atti,
c.f. con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti (cod. fisc.
[...]
E ; ; fax 090 5724777) C.F._3 Email_3 dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875, racc. 7313 del 22/03/2024, ed Persona_2 elettivamente domiciliato in Messina, via Armenia, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto,
Resistenti
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 23/11/2023, adiva questo Tribunale Parte_1
e chiedeva una pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520239007782460/000 (nonché di ogni atto presupposto/prodromico ad essa), notificata in data 10/11/2023, dell'importo di euro 2.650,76, fondata sull'avviso di addebito n. 59520210000092813000, emesso dall' relativamente ai contributi IVS CP_3 fissi/percentuali entro il minimale), relativi all'annualità 2015.
Parte ricorrente rilevava anzitutto la nullità dell'atto impugnato, eccependo la decadenza prevista dall'art. 25 del D.lgs 46/1999 (con conseguente estinzione dell'obbligazione).
In secondo luogo, rilevava che l'ente previdenziale non avrebbe notificato l'avviso di accertamento presupposto, così come previsto dalla normativa di settore, che impone per la validità dell'intimazione di pagamento la previa notificazione del propedeutico avviso di addebito o della cartella di pagamento.
Infine, eccepiva l'estinzione dei crediti reclamati, rilevando che sarebbe maturata la prevista prescrizione quinquennale.
Chiedeva pertanto l'annullamento, dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 29/09/2024, rilevando la regolare CP_3 notificazione dell'atto impugnato e dei relativi atti presupposti, a suo dire validamente perfezionata tramite invio di posta raccomandata ai sensi dell'art. 30 D.L. 78/2010. Si opponeva altresì all'eccezione di prescrizione dell'importo contestato in quanto a dire dell'Ente previdenziale parte ricorrente non aveva considerato la sospensione dei termini prescrizionale operata con il D.L. n. 18/2020, conv. in L. 27/2020 (così come integrato dal successivo D.L. 183/2020).
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 8 L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
09/09/2024 rilevando l'illegittimità delle domande di parte ricorrente tali pretese andavano avanzate solo nei confronti dell'ente impositore e non nei riguardi dell'ente concessionario per la riscossione del credito. Domandava, pertanto, di accertare la carenza di legittimità passiva nel presente procedimento giudiziario, con vittoria di spese e compensi.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Oggetto della domanda di è l'annullamento dell'intimazione Parte_1
di pagamento n. 29520239007782460/000, notificata in data 10/11/2023, per il complessivo importo di € 2.650,76 (fondata sull'avviso di addebito n.
59520210000092813000), riguardanti i contributi previdenziali della tipologia IVS fissi/percentuale entro il minimale e relativi all'annualità 2015.
Prioritariamente, l'odierno decidente chiarisce che secondo il recente orientamento della
Cassazione a Sezioni Unite “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”, ossia l' che precisa che “se l'azione del contribuente è svolta CP_3
direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa” (Cassazione,
Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
E ciò in quanto “il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112… disponeva, nel testo originario, che contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Poichè la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente
Pag. 3 di 8 impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo
l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art.
24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
In applicazione di tale norma, la Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n.
476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che,
“nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio
l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. L'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente
Pag. 4 di 8 al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”. (Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
A tal riguardo, la Corte ha consolidato il proprio orientamento ritenendo che “nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n.
14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012”. (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Tanto premesso, tenuto conto che nel caso in esame con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, ne consegue la sussistenza della legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
Pertanto, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall' Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, risulta infondato il motivo del ricorso relativo alla dedotta violazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 25 del D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46.
Ed infatti, l'avviso di addebito presupposto dall'intimazione di pagamento oggi opposta, risulta ritualmente notificato con spedizione raccomandata A/R ricevuta in data
11.10.2021 presso il domicilio del ricorrente.
A tal proposito, va rilevato che non colgono nel segno i rilievi formulati da parte ricorrente sulla ritualità di tale notifica.
In particolare, non risponde al vero il fatto che la cartolina di ricevimento sul quale risulta apposta la firma non sarebbe riconducibile all'atto che è stato notificato , atteso che nell'avviso di addebito prodotto dall' risulta riportato lo stesso Controparte_4
numero di spedizione raccomandata che risulta poi riportato nella stampigliatura della cartolina utilizzata per la notifica. Conseguentemente, la corrispondenza di tali numeri
Pag. 5 di 8 rivela che l'atto effettivamente inviato con il plico consegnato A mezzo della spedizione raccomandata provata dalla cartolina di ricevimento in atti era proprio l'avviso di CP_ addebito inviato dall'
Sotto altro profilo non coglie nel segno nemmeno il rilievo circa la mancata indicazione della qualifica del soggetto che ha ricevuto il plico presso il domicilio del ricorrente, indicato come . Persona_3
Sul punto, vale la pena di richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata,
a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.” (Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01); conforme anche Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021 (Rv. 660960 - 01)).
Dunque, tenuto conto che non vi è dubbio sul fatto che il plico sia stato consegnato al domicilio del ricorrente, in mancanza di elementi di prova contraria, nonché tenuto conto dell'attestazione dell'ufficiale postale, non vi sono elementi per ritenere che il plico sia stato consegnato a soggetto Presente nel domicilio e abilitato a ricevere la corrispondenza.
Conseguentemente, essendo stato ritualmente notificato l'avviso di addebito e non tempestivamente impugnato, deve considerarsi preclusa ogni questione riguardante vizi propri di quell'atto ho concernenti il merito della pretesa creditoria che avrebbero potuto e dovuto dedursi con l'impugnazione non proposta.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve ritenersi ormai pacifico che il termine da tenere in considerazione sia quello quinquennale, come peraltro stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Detto ciò, resta da valutare il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale poiché “l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla
Pag. 6 di 8 decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso” (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 31343del 24-10-2022; Cass. civ., sez. IV, sent. 7 novembre
2022, n. 32682).
Con riferimento ai contributi IVS fissi /percentuale entro il miniamele, relativamente all'anno 2015, la scadenza del pagamento deve essere considerato quanto previsto dalla circolare n. 26 del 04/02/2015, la quale prevede “Artigiani ed esercenti attività CP_3 commerciali: contribuzione per l'anno 2015… i contributi devono essere versati … alle scadenze che seguono: 1) 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
2) entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015”.
Pertanto, il termine iniziale per la decorrenza del termine prescrizionale coincide con la data di scadenza del pagamento della quarta ed ultima rata dell'anno 2015, fissata per il
16/02/2016, sicché, al momento della notifica, eseguita in data 11.10.21, non poteva ritenersi maturata la prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione per complessivi 311 giorni, disposta per l'emergenza sanitaria da Covid 19.
In particolare, una prima sospensione pari a 129 giorni è stata introdotta dall'art. 37 del
D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha disposto, al comma 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Una seconda sospensione di ulteriori 182 giorni è stata disposta dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Pag. 7 di 8 Così interrotto il termine di prescrizione quinquennale, nessuna prescrizione deve ritenersi maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520239007782460/000 oggi impugnata, notificata il 10/11/2023.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione della materia, del valore della controversia e della complessità delle questioni, si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna il ricorrente a pagare all' e all' CP_3 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna delle
[...] predette parti in € 886,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
Patti, 8/1/2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 04/12/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3589/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Leone, fraz. Rocca, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Valentino Pizzino, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Rocca di C.F._2
Capri Leone (ME), via XXIV Maggio n.2, (fax n. 0941/902194; PEC:
, giusta procura in atti, Email_1
Ricorrente
CONTRO con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar, 14 , Cod. fisc./ P. Iva , nella p in persona di, del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Sicilia, Dott. giusta procura speciale, Controparte_2 autenticata per atto Notaio – Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1
Paolo Lauretta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX
Settembre n.45/G, (Pec: , giusta procura in Email_2
atti,
c.f. con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti (cod. fisc.
[...]
E ; ; fax 090 5724777) C.F._3 Email_3 dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37875, racc. 7313 del 22/03/2024, ed Persona_2 elettivamente domiciliato in Messina, via Armenia, 1, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto,
Resistenti
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato il 23/11/2023, adiva questo Tribunale Parte_1
e chiedeva una pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520239007782460/000 (nonché di ogni atto presupposto/prodromico ad essa), notificata in data 10/11/2023, dell'importo di euro 2.650,76, fondata sull'avviso di addebito n. 59520210000092813000, emesso dall' relativamente ai contributi IVS CP_3 fissi/percentuali entro il minimale), relativi all'annualità 2015.
Parte ricorrente rilevava anzitutto la nullità dell'atto impugnato, eccependo la decadenza prevista dall'art. 25 del D.lgs 46/1999 (con conseguente estinzione dell'obbligazione).
In secondo luogo, rilevava che l'ente previdenziale non avrebbe notificato l'avviso di accertamento presupposto, così come previsto dalla normativa di settore, che impone per la validità dell'intimazione di pagamento la previa notificazione del propedeutico avviso di addebito o della cartella di pagamento.
Infine, eccepiva l'estinzione dei crediti reclamati, rilevando che sarebbe maturata la prevista prescrizione quinquennale.
Chiedeva pertanto l'annullamento, dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio con memoria del 29/09/2024, rilevando la regolare CP_3 notificazione dell'atto impugnato e dei relativi atti presupposti, a suo dire validamente perfezionata tramite invio di posta raccomandata ai sensi dell'art. 30 D.L. 78/2010. Si opponeva altresì all'eccezione di prescrizione dell'importo contestato in quanto a dire dell'Ente previdenziale parte ricorrente non aveva considerato la sospensione dei termini prescrizionale operata con il D.L. n. 18/2020, conv. in L. 27/2020 (così come integrato dal successivo D.L. 183/2020).
Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 8 L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
09/09/2024 rilevando l'illegittimità delle domande di parte ricorrente tali pretese andavano avanzate solo nei confronti dell'ente impositore e non nei riguardi dell'ente concessionario per la riscossione del credito. Domandava, pertanto, di accertare la carenza di legittimità passiva nel presente procedimento giudiziario, con vittoria di spese e compensi.
Indi, ritenuta la natura documentale della controversia, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
Oggetto della domanda di è l'annullamento dell'intimazione Parte_1
di pagamento n. 29520239007782460/000, notificata in data 10/11/2023, per il complessivo importo di € 2.650,76 (fondata sull'avviso di addebito n.
59520210000092813000), riguardanti i contributi previdenziali della tipologia IVS fissi/percentuale entro il minimale e relativi all'annualità 2015.
Prioritariamente, l'odierno decidente chiarisce che secondo il recente orientamento della
Cassazione a Sezioni Unite “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”, ossia l' che precisa che “se l'azione del contribuente è svolta CP_3
direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa” (Cassazione,
Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
E ciò in quanto “il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112… disponeva, nel testo originario, che contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Poichè la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente
Pag. 3 di 8 impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo
l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art.
24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
In applicazione di tale norma, la Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n.
476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che,
“nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio
l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. L'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente
Pag. 4 di 8 al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”. (Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
A tal riguardo, la Corte ha consolidato il proprio orientamento ritenendo che “nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n.
14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012”. (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Tanto premesso, tenuto conto che nel caso in esame con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, ne consegue la sussistenza della legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
Pertanto, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall' Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, risulta infondato il motivo del ricorso relativo alla dedotta violazione del termine decadenziale previsto dall'articolo 25 del D. Lgs 26 febbraio 1999, n. 46.
Ed infatti, l'avviso di addebito presupposto dall'intimazione di pagamento oggi opposta, risulta ritualmente notificato con spedizione raccomandata A/R ricevuta in data
11.10.2021 presso il domicilio del ricorrente.
A tal proposito, va rilevato che non colgono nel segno i rilievi formulati da parte ricorrente sulla ritualità di tale notifica.
In particolare, non risponde al vero il fatto che la cartolina di ricevimento sul quale risulta apposta la firma non sarebbe riconducibile all'atto che è stato notificato , atteso che nell'avviso di addebito prodotto dall' risulta riportato lo stesso Controparte_4
numero di spedizione raccomandata che risulta poi riportato nella stampigliatura della cartolina utilizzata per la notifica. Conseguentemente, la corrispondenza di tali numeri
Pag. 5 di 8 rivela che l'atto effettivamente inviato con il plico consegnato A mezzo della spedizione raccomandata provata dalla cartolina di ricevimento in atti era proprio l'avviso di CP_ addebito inviato dall'
Sotto altro profilo non coglie nel segno nemmeno il rilievo circa la mancata indicazione della qualifica del soggetto che ha ricevuto il plico presso il domicilio del ricorrente, indicato come . Persona_3
Sul punto, vale la pena di richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata,
a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma.” (Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01); conforme anche Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6910 del 11/03/2021 (Rv. 660960 - 01)).
Dunque, tenuto conto che non vi è dubbio sul fatto che il plico sia stato consegnato al domicilio del ricorrente, in mancanza di elementi di prova contraria, nonché tenuto conto dell'attestazione dell'ufficiale postale, non vi sono elementi per ritenere che il plico sia stato consegnato a soggetto Presente nel domicilio e abilitato a ricevere la corrispondenza.
Conseguentemente, essendo stato ritualmente notificato l'avviso di addebito e non tempestivamente impugnato, deve considerarsi preclusa ogni questione riguardante vizi propri di quell'atto ho concernenti il merito della pretesa creditoria che avrebbero potuto e dovuto dedursi con l'impugnazione non proposta.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve ritenersi ormai pacifico che il termine da tenere in considerazione sia quello quinquennale, come peraltro stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Detto ciò, resta da valutare il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale poiché “l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla
Pag. 6 di 8 decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso” (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 31343del 24-10-2022; Cass. civ., sez. IV, sent. 7 novembre
2022, n. 32682).
Con riferimento ai contributi IVS fissi /percentuale entro il miniamele, relativamente all'anno 2015, la scadenza del pagamento deve essere considerato quanto previsto dalla circolare n. 26 del 04/02/2015, la quale prevede “Artigiani ed esercenti attività CP_3 commerciali: contribuzione per l'anno 2015… i contributi devono essere versati … alle scadenze che seguono: 1) 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
2) entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015”.
Pertanto, il termine iniziale per la decorrenza del termine prescrizionale coincide con la data di scadenza del pagamento della quarta ed ultima rata dell'anno 2015, fissata per il
16/02/2016, sicché, al momento della notifica, eseguita in data 11.10.21, non poteva ritenersi maturata la prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione per complessivi 311 giorni, disposta per l'emergenza sanitaria da Covid 19.
In particolare, una prima sospensione pari a 129 giorni è stata introdotta dall'art. 37 del
D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha disposto, al comma 2, che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Una seconda sospensione di ulteriori 182 giorni è stata disposta dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n.
183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Pag. 7 di 8 Così interrotto il termine di prescrizione quinquennale, nessuna prescrizione deve ritenersi maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520239007782460/000 oggi impugnata, notificata il 10/11/2023.
Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione della materia, del valore della controversia e della complessità delle questioni, si liquidano, ex DM. n. 174/22, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna il ricorrente a pagare all' e all' CP_3 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna delle
[...] predette parti in € 886,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
Patti, 8/1/2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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