Sentenza 19 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2018, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2018 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20833-2016 proposto da: BL DO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALLE ANGELICO
92, presso lo studio dell'avvocato LUCA GIUSTI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SULMONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
1, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CAMERINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 686/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Luca Giusti e Francesco Camerini.
Fatti di causa
1. ND DO chiedeva al Tribunale del lavoro di UL il riconoscimento del proprio diritto all'attribuzione della qualifica dirigenziale come avvocato responsabile dell'Ufficio legale dell'ente Comune di UL con le correlate statuizioni in ordine alle differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda;
la Corte di appello di L'Aquila, su appello del Comune di UL, con la sentenza impugnata in questa sede dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione. Per la Corte territoriale, alla luce anche delle espresse conclusioni del ricorso introduttivo riportate in sentenza, il ND richiedeva il riconoscimento della natura dirigenziale dell'attività svolta in conseguenza della qualifica di avvocato responsabile di un servizio legale comunale e non sulla base dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte: pertanto si impugnava l'atto di macro- organizzazione adottato dal Comune nel 1988 che aveva inserito il servizio legale nell'ambito di un'area amministrativa cui era preposto un dirigente, il che rientrava nei poteri dell'Amministrazione Ric. 2016 n. 20833 sez. SU - ud. 07-11-2017 -2- come disposto dal T.U. sul pubblico impiego. La competenza a sindacare tali atti di macro-organizzazione spetta ex art. 63 d.lgs. n. 165/2001 al Giudice amministrativo: pertanto, in accoglimento dell'appello, dichiarava, come detto, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al T.A.R. competente.
2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il ND con due motivi;
resiste il Comune con controricorso. Le parti hanno presentato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 409 e ss. cod. civ. proc.; degli artt. 63 e 60 d. Igs. n. 165/2001, nonché la violazione dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 11 della Costituzione. La domanda proposta in primo grado era diretta all'accertamento in concreto dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale su cui - anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente pubblico —la competenza giurisdizionale è riservata al Giudice ordinario, salvo i casi diversamente regolati per legge, per i rapporti iniziati dopo il 30.6.1998 come nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo si allega la violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. civ. proc. Il Comune nulla aveva dedotto in ordine alle circostanze di fatto descritte nel ricorso.
3. Il primo, complesso, motivo appare fondato e pertanto va accolto. La sentenza impugnata parte, sulla base della trascrizione del ricorso di primo grado, dall'assunto per cui " la tesi attorea recepita dal Tribunale non si fonda sul raffronto tra le mansioni svolte e le previsioni contrattuali collettive in materia di inquadramento dei lavoratori ma sul presupposto logico- argomentativo secondo cui l'attività professionale di avvocate per le intrinseche caratteristiche, Ric. 2016 n. 20833 sez. SU - ud. 07-11-2017 -3- non può che essere svolta in posizione di apicalità organizzativa .. ed obbligherete così ipso iure l'Ente a locale a strutturare la propria organizzazione attribuendo qualifica dirigenziale all'avvocato responsabile del settore legale" ( pag. 3 della sentenza impugnata). Rileva ancora la Corte territoriale che " la domanda così come formulata non mira tanto all'accertamento del contenuto professionale della specifica prestazione lavorativa offerta dall'avv.to ND, tendendo piuttosto al generale riconoscimento della qualifica dirigenziale alla categoria degli avvocati responsabili dei servizi legali negli enti locali... Se così è l'accoglimento della domanda della domanda presuppone non tanto l'accertamento delle concrete mansioni espletate e della loro riconducibilità ad un inquadramento categoriale di livello dirigenziale, ma coinvolge necessariamente l'atto di macro- organizzazione che sta a monte e cioè la delibera n. 611/98 del Comune di UL .." ( pag. 3 della sentenza impugnata). Ora una simile interpretazione della domanda avanzata in primo grado, che viene contestata sotto svariati profili nel primo (complesso) motivo, non appare fondata e sembra essere stata seguita sulla base della mera lettura delle conclusioni del ricorso e non già alla stregua di una lettura organica delle stesse alla luce delle prospettazioni fattuali e giuridiche dell'atto introduttivo. Nel ricorso si insiste a più riprese sull'attività in concreto svolta, da quella di patrocinio legale del Comune sino all'interpello sistematico ed il pieno coinvolgimento da parte dell'Ente nelle determinazioni di maggior rilievo ( pag. 17 del ricorso); ed ancora all'esame di problematiche giuridiche fra le più eterogenee. Nel ricorso originario si mette in rilievo "l'elevatissimo grado di responsabilità" gravante non in via generale sui responsabili degli uffici legali ma concretamente sul ND le cui determinazioni erano essenziali per scelte di cruciale interesse per il Comune e la comunità intera di UL ( pag. 18). L'attività legale svolta dal ND veniva, peraltro, circostanziata dal riferimento di una serie di Ric. 2016 n. 20833 sez. SU - ud. 07-11-2017 -4- controversie di notevolissimo valore economico sia al Tar che al Consiglio di Stato: è in realtà sulla base di queste premesse fattuali che nel ricorso si chiede l'inquadramento dirigenziale ai sensi del CCNL applicabile e la condanna al pagamento delle dovute differenze retributive e preliminarmente l'ammissione della prova per testi sullo svolgimento in concreto, con il grado di autonomia, professionalità e responsabilità richiesto, delle mansioni di natura dirigenziale legittimanti il chiesto inquadramento ( cfr. capitoli di prova nn. 2, 3, 4,5,6, 7 8 e 9). Vi è quindi una stretta correlazione nel ricorso introduttivo tra l'allegazione di avere svolto specifiche funzioni per il Comune di UL, le prove richieste, l'accertamento della natura dirigenziale del rapporto alla luce del CCNL applicabile e la condanna del Comune alle dovute differenze retributive. La sentenza impugnata ha pertanto mal interpretato il ricorso introduttivo che non era incentrato su una sorta di automatismo tra il conferimento dell'incarico di responsabile di un ufficio legale di un Comune (anche se certamente si sviluppano alcune argomentazioni di natura generale che valorizzano questa circostanza) e l'attribuzione della rivendicata qualifica che invece è- come detto- correlata all'effettivo svolgimento di mansioni di tipo dirigenziale su cui è stata richiesta una specifica ed articolata prova (cfr. i citati capitoli articolati a pagg. 32-35 del ricorso introduttivo). Va, quindi, alla luce di una interpretazione corretta della domanda applicato l'orientamento di questa Corte secondo il quale "in tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive, spettanti per il dedotto espletamento di mansioni proprie di una posizione dirigenziale superiore a quella attribuita, ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo perfetto, la cui fonte consiste in un atto di gestione del rapporto di lavoro dirigenziale, sicché appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi Ric. 2016 n. 20833 sez. SU - ud. 07-11-2017 -5- presupposti illegittimi (nella specie, la norma regolamentare dell'INPS che classificava di livello dirigenziale non generale la funzioni di direttore regionale), incidenti sulle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo" (Cass. 7 luglio 2014, Sez. Un., n.1524; cfr. anche Cass. 3 novembre 2011, Sez. Un., n. 22733) che si condivide e cui si intende dare continuità.
4. Pertanto va accolto il primo (complesso) motivo e dichiarato assorbito il secondo (concernente la non contestazione da parte del Comune di UL delle circostanze fattuali dedotte in ricorso): va conseguentemente cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di l'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l'altro, cassa la sentenza impugnata in relazione al motive accolto e rinvia alla Corte di appello di l'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le