Ordinanza cautelare 16 marzo 2021
Ordinanza collegiale 28 giugno 2021
Ordinanza collegiale 14 luglio 2021
Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00255/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 EL 2021, proposto da NA Lo UR, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di UI EN e RI AR CO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- ELla ELiberazione EL commissario straordinario n. 41 EL 14.01.2021 ELl'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto ELibera 1269 EL 17/12/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente…” Provvedimenti consequenziali.>>;
- ELla ELiberazione 1269 EL 17/12/2020 ELl'ASP di Palermo contenente la graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente…”;
- ELla ELiberazione EL commissario straordinario n. 709 EL 11.12.2020 ELl'ASP di Agrigento, avente ad oggetto: <<Presa atto ELibera 1023 EL 23/10/2020 avente ad oggetto: “Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Presa atto verifica graduatoria generale e per ente…” Provvedimenti consequenziali.>;
- ELla ELiberazione n.1023 EL 23/10/2020 ELl'ASP di Palermo;
- ELla nota ELl'ASP di Agrigento, con la quale è stata disposta la cessazione ELl'incarico alla data EL 31.01.2021;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ELl’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
Vista la memoria di costituzione in giudizio ELl’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n. 180 EL 16 marzo 2021, di accoglimento nei limiti EL riesame ELla domanda incidentale cautelare, e di autorizzazione all’integrazione EL contraddittorio per pubblici proclami;
Viste le ordinanze collegiali n. 2033 e n. 2212 EL 2021;
Viste le memorie difensive e la documentazione depositate dalle Amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive e le note di udienza depositate da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nella pubblica udienza EL giorno 2 dicembre 2021, il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il giorno 11 febbraio 2021 e depositato il giorno 16 seguente, parte ricorrente ha impugnato la ELiberazione n. 41 EL 14.1.2021 EL Commissario straordinario ELl’ASP di Agrigento di presa d’atto ELla ELiberazione n. 1269 EL 17/12/2020 ELl’ASP di Palermo con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nonché le precedenti ELiberazioni EL Commissario straordinario ELl’ASP di Agrigento, n. 709 EL 11.12.2020 di presa d’atto ELla ELiberazione ELl’Asp di Palermo n. 1023 EL 23 ottobre 2020, e ELla nota ELl'ASP di Agrigento, con la quale è stata disposta la cessazione ELl'incarico conferitole con effetto dal 1.2.2021; premette, in fatto, che:
- con l’Avviso pubblico straordinario EL 13.03.2020, l’ASP di Palermo, al fine di garantire l’erogazione ELle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione ELle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione EL COVID -19 e per far fonte alle emergenze sanitarie esistenti, ha indetto una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato per Operatore Socio Sanitario Ctg B.;
- per la formazione ELla graduatoria, il bando prevedeva tra i requisiti specifici di ammissione il possesso EL “Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento ELlo obbligo scolastico” e la valutabilità di una serie di titoli di servizio stabilendo che la dichiarazione dei servizi prestati dovesse necessariamente, tra gli altri, indicare “l’esatta denominazione ELl'Ente, specificando se Ente EL S.S.N. ovvero altro Ente ELla P.A.”;
- ha presentato domanda compilando l’apposito modulo e indicando i titoli di servizio prestati, a tempo pieno, presso “strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale” tra i quali anche il servizio svolto dal 17.03.2018 al 15.03.2020 (24 mesi) presso la Casa di Riposo Santa RE EL MB SÙ (IPAB) in qualità di OSS.
Inoltre, ha dichiarato il possesso EL diploma di ragioniere conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso Istituto Tecnico Galileo Galilei di Canicattì, anche se erroneamente tale titolo è stato inserito nella casella relativa al possesso ELla licenza media quale titolo di accesso per la selezione;
- si è collocata in posizione n. 451 ELla graduatoria provvisoria relativa per l’ASP di Agrigento, con un punteggio pari a 0,6344, utile al conferimento ELl’incarico di operatore sanitario con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2020;
- nelle more EL procedimento di verificazione ELla predetta graduatoria e di presa d’atto di quella definitiva, l’ASP di Agrigento ha disposto la proroga EL contratto fino al 31.1.2021;
- con la ELiberazione EL Commissario straordinario n. 41 EL 14.01.2021, l’ASP di Agrigento ha preso atto ELla graduatoria definitiva adottata dall’ASP di Palermo con la Delibera n. 1269 EL 17/12/2020, con la quale le è stato riconosciuto il punteggio di 0,4992 anziché quello di 0,6344, con retrocessione alla posizione n.782 ELla graduatoria relativa all’ASP di Agrigento, non utile per ottenere la proroga ELl’incarico fino al giugno 2021;
- con successiva nota, l'ASP di Agrigento, ha comunicato la cessazione ELl'incarico conferitole con effetto dal 1.2.2021;
Deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 11, 97 e 117 ELla costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 ELla l. 241/90; violazione e falsa applicazione EL bando di concorso e EL regolamento approvato con ELibera n. 390 ELl’ASP di Palermo EL 29.03.2019; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione, violazione EL principio di ragionevolezza, EL favor partecipationis, ingiustizia manifesta; violazione dei principi EL soccorso istruttorio e di leale collaborazione; violazione EL principio ELl’affidamento ”.
L’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente valutato il servizio di O.S.S prestato presso l’IPAB Santa RE EL MB SÙ (24 mesi) con soli punti 0,4992 per avere ritenuto l’IPAB predetta come ente convenzionato con il SSN e quindi attribuendo il punteggio dimezzato) anziché il punteggio intero pari a 0,9984 spettante come ente pubblico; inoltre non ha riconosciuto il punteggio di 0,50 spettante per il titolo di diploma di scuola secondaria, effettivamente posseduto e allegato alla domanda, seppure erroneamente dichiarato nella casella relativa all’indicazione requisito di accesso (licenza media).
In ogni caso, in ossequio al principio EL favor partecipationis e EL soccorso istruttorio, l’Amministrazione sanitaria aveva l’obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli anziché ritenerli non valutabili e ciò anche in ossequio al canone di buona fede e il principio di proporzionalità.
Ha chiesto, infine, l’autorizzazione alla notificazione EL ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale internet ELl’Amministrazione sanitaria.
L’ASP di Agrigento si è formalmente costituita in giudizio il 1 marzo 2021; con successiva memoria EL giorno 8 marzo 2021 ha rilevato la non integrità EL contraddittorio, necessitando la notifica a tutti i reali ed effettivi controinteressati, ossia i nuovi incaricati.
Con memoria di costituzione EL giorno 8 marzo 2021, l’Asp di Palermo ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità EL ricorso a causa ELl’omessa tempestiva impugnazione, sia ELl’avviso di selezione nella parte in cui prevede : “ In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria E' altresì motivo di decadenza dalla graduatoria l'alterazione EL punteggio derivante dalla autovalutazione di titoli non coerente con le indicazioni EL succitato Regolamento o non documentati su richiesta ELl'Amministrazione ” quale clausola di natura immediatamente escludente; sia ELla ELibera n. 1023 al 2020 che avrebbe per prima determinato la lesione verso la ricorrente (retrocessione in zona non utile ELle graduatoria) e stante che la ELibera n.1269/2020 sarebbe meramente ricognitiva ELle revisioni ELla graduatoria generale e ELle graduatorie ELle Aziende.
Nel merito, ha controdedotto che la errata indicazione EL Servizio prestato come OSS in struttura privata invece che in struttura convenzionata con il SSN, sarebbe imputabile alla ricorrente e non era emendabile ex post dall’Amministrazione.
In ogni caso, ogni eventuale contestazione sul mancato rinnovo dei contratti esulerebbe dalla giurisdizione amministrativa.
Eccepisce anche il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla discrezionalità esercitata dall’Asp di Agrigento nel disporre la cessazione dall’incarico alla data EL 31.1.2021.
A sostegno ELle proprie tesi difensive ha depositato la relazione prot. n. 1013 EL 5 marzo 2021 EL Dipartimento risorse umane sviluppo organizzativo e affari generali ELl’ASP di Palermo.
Con ordinanza collegiale n. 180 EL 16 marzo 2021, la domanda cautelare è stata accolta nei limiti EL riesame dei provvedimenti impugnati a cura ELl’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ed è stata altresì autorizzata l’integrazione EL contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
Con ordinanza collegiale n. 2033 EL 28 giugno 2021, per economia processuale, è stato disposto il rinvio ELla trattazione ELl’incidente di esecuzione ex art. 59 c.p.a. , in vista ELl’adempimento in itinere ELl’ordine cautelare così come dichiarato, seppure tardivamente, da parte ELl’A.S.P. di Palermo obbligata.
Con ordinanza collegiale n. 2212 EL 14 luglio 2021 è stata accolta l’istanza di esecuzione all’ordinanza cautelare n. 180/2021.
Con memoria EL 28 ottobre 2021, parte ricorrente ha evidenziato di avere ottemperato all’integrazione EL contraddittorio; ha rappresentato altresì che, con ELibera n. 840 EL 22 luglio 2021, l’A.S.P. di Palermo ha modificato la graduatoria impugnata e ha riconosciuto il punteggio 1,4984 con collocazione nella posizione n. 133, insistendo per l’accoglimento EL ricorso con riconoscimento definitivo dei punteggi attribuiti.
Con memoria EL 29 ottobre 2021, l’ASP di Agrigento ha rappresentato di avere recepito tale ELiberazione, e ferma restando ogni valutazione circa la sopravvenuta cessazione ELla materia EL contendere, ha evidenziato la propria sostanziale estraneità al contenzioso, chiedendo in ogni caso la compensazione ELle spese di giudizio.
Nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica EL 2 dicembre 2021, la causa è stata posta in decisione.
2. In limine litis , si dà atto ELl’avvenuta integrazione EL contraddittorio per pubblici proclami da parte ELla ricorrente come da documenti depositati in atti.
2.1. Ancora in via preliminare, vanno vagliate le eccezioni in rito sollevate dalle AA.SS.PP. resistenti.
Va, in primo luogo, confermata la giurisdizione di questo Giudice, posta in dubbio dall’ ASP di Palermo secondo la quale sussisterebbe la giurisdizione EL giudice ordinario in quanto la selezione è volta al conferimento di incarichi a tempo determinato, o meglio alla mera proroga di un contratto temporaneo, mentre l'art. 63, comma 4, EL D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 devolverebbe al giudice amministrativo le sole cause con oggetto l'assunzione dei dipendenti ELle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato.
Il Collegio, invece, accoglie l'interpretazione più ampia EL concetto di "assunzione di dipendenti pubblici" , come elaborata dalla giurisprudenza EL Consiglio di Stato (in particolare da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1176 EL 15.3.2017).
Infatti, nella nozione di "assunzione dei dipendenti ELle pubbliche amministrazioni" presente nella norma richiamata, debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all'assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente a oggetto il conferimento di incarichi da ricoprire mediante contratti di lavoro parasubordinato o autonomo, di natura occasionale, o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati ELla pubblica Amministrazione.
Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito EL pubblico impiego cosiddetto privatizzato, quando la pubblica Amministrazione, nei limiti ELle proprie prerogative costituzionali, eserciti un potere pubblico, a esso di norma corrisponde una situazione di interesse legittimo; viceversa, se il potere è quello EL datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto contrattuale lavorativo o di una fase precontrattuale EL rapporto di lavoro nella quale sono già maturati diritti soggettivi, la posizione corrispettiva è qualificata come diritto soggettivo e, in quanto tale, essa rientra nella cognizione EL giudice ordinario.
Pertanto, la giurisdizione amministrativa va affermata ogni qualvolta la controversia riguardi una procedura concorsuale o selettiva indetta da un'Amministrazione pubblica per la scelta e il reclutamento di qualificati collaboratori, quale che sia la tipologia ELl'instaurando rapporto lavorativo, a condizione che si svolga una procedura comparativa e sia redatta infine una graduatoria di merito.
Il requisito ELla concorsualità sussiste in forza ELla natura comparativa ELla selezione. Ciò anche in considerazione EL fatto che la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione di punteggi ai concorrenti - come nel caso di specie - avvengono sulla base di un apprezzamento discrezionale ELl’amministrazione procedente, apprezzamento che consente di qualificare la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela non come diritto ma come interesse legittimo (cfr. T.a.r. Friuli Venezia Giulia, 13.9.2018, n. 287).
Alla luce di tali principi, va riconosciuta la giurisdizione EL giudice amministrativo, dato che l'attinenza ELl'incarico alle esigenze proprie ELle Aziende resistenti e la procedimentalizzazione ELla fase di individuazione EL soggetto incaricato, mediante l'espletamento di una procedura selettiva di tipo comparativo, costituiscono chiari indici ELla manifestazione EL potere organizzatorio ELl'Amministrazione e EL corrispondente insorgere ELla giurisdizione amministrativa.
Priva di pregio è, altresì, l’eccezione di tardività EL ricorso in ordine alla mancata tempestiva impugnazione ELl’Avviso pubblico e ELla ELiberazione ELl’ASP di Palermo n. 1023 EL 23 ottobre 2020 a valere quale atto presupposto ELla ELibera di presa d’atto ELl’ASP di Agrigento n. 709 ELl’11 dicembre 2020.
In realtà, la ricorrente non era tenuta all’impugnazione ELl’avviso di selezione in quanto non si rinvengono al suo interno clausole escludenti che ne imponevano l’impugnazione immediata.
Erra l’ASP di Palermo a ritenere tale la clausola EL bando con cui si prevede che è “motivo di decadenza dalla graduatoria l'alterazione EL punteggio derivante dalla autovalutazione di titoli non coerente con le indicazioni EL succitato Regolamento o non documentati su richiesta ELl'Amministrazione” : infatti, questa non assume carattere escludente, tanto è vero che l’amministrazione non solo ha permesso la partecipazione ELla ricorrente alla procedura ma ha, quantomeno in un primo momento, anche conferito l’incarico di cui si discute.
Inoltre, la condizione posta dalla clausola suddetta (alterazione EL punteggio) può dirsi avverata solo in esito a una verifica circa la bontà ELle dichiarazioni rese dal candidato, che sono proprio l’oggetto EL presente giudizio. Ancora, tale clausola commina la sanzione ELla decadenza dalla graduatoria nel caso di non veridicità ELle dichiarazioni, e non certo la sola sottrazione EL punteggio, come poi effettivamente avvenuto.
Pertanto, a prescindere dalle considerazioni già svolte, sarebbe stato EL tutto ultroneo richiedere l'impugnazione di una norma di gara che non riguarda la sanzione poi materialmente comminata dalla P.A..
Del pari infondata è l’eccepita mancata tempestiva impugnazione ELla ELiberazione ASP di Palermo n. 1023 EL 23 ottobre 2020 in quanto l’atto che materialmente lede gli interessi ELla ricorrente non può che essere quello emesso dall’ASP di Agrigento, ente presso cui prestava servizio la ricorrente, e che aveva proceduto prima al conferimento ELl’incarico e poi alla sua risoluzione. Pertanto, anche se la ELibera ELl’ASP di Palermo con cui vengono modificati i punteggi dei candidati assume anch’essa una sua lesività, questa è sicuramente indiretta rispetto alla successiva ELiberazione n. 709 ELl’11 dicembre 2020, regolarmente impugnata, con la quale nei confronti ELla ricorrente è stato concretamente intrapreso l'iter volto all’esclusione dalla procedura di gara.
Appare, pertanto, tempestivo il ricorso introduttivo avendo la ricorrente impugnato nei termini di cui all’art. 29 c.p.a. gli atti a valle ELla procedura effettivamente lesivi, in uno con gli atti presupposti a lesività indiretta o comunque mediata; e ciò consente altresì di ritenere la sussistenza ELla legittimazione passiva di entrambe le ASP resistenti.
Nemmeno può essere accolta la richiesta ELl’ASP di Agrigento di declaratoria ELla sopravvenuta carenza d’interesse ELla ricorrente allo scrutinio EL ricorso in quanto da alcun atto ELl’amministrazione si evince con chiarezza che il riesame ordinato da questo Collegio, a cui è seguita la corresponsione EL punteggio richiesto dalla ricorrente, è stato effettivamente il frutto di una nuova istruttoria ELl’ASP di Palermo. Anzi, dalla lettura EL provvedimento n. 840 EL 22 luglio 2021 ELl’ASP di Palermo di rettifica ELla graduatoria sembra potersi dedurre che la restituzione EL punteggio sia avvenuta solo in ossequio all’ordine di questo Giudicante a cui l’amministrazione si è supinamente adeguata. Appare, quindi, opportuno definire il presente giudizio nel merito non potendosi ritenere ancora con certezza realizzato l’interesse ELla ricorrente, posto anche che la graduatoria ha una validità triennale decorrente dalla data di approvazione EL relativo atto ELiberativo.
3. Nel merito, va confermato quanto già statuito in fase cautelare: il ricorso è quindi fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 In primo luogo, è fondata la censura con la quale si contesta l'operato ELl’ASP di Palermo che non ha valutato il servizio di “operatore socio sanitario” prestato presso l’IPAB Santa RE EL MB SÙ (24 mesi) non ritenendo tale IPAB un’amministrazione pubblica e dunque attribuendo un punteggio dimezzato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 EL 27/06/2012 ebbe modo di chiarire incidentalmente, svolgendo un discorso sulle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), che queste sono accumunabili alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), “per la natura di ente pubblico ma che se ne differenziano per il carattere imprenditoriale ELl'attività esercitata, improntata a criteri di economicità anche se non rivolta a fini di lucro”. Ancora, “le stesse ragioni sistematiche che inducono a ricomprendere la gestione ELle Ipab nel complesso ELla finanza pubblica allargata e a sottoporle a coordinamento riguardano anche le Asp, per le quali si accentua l'integrazione nella programmazione e nella gestione dei servizi sociali su base locale nonché l'esigenza che detta integrazione si ispiri a criteri di efficienza ed economicità”.
L’inserimento ELle IPAB tra gli enti pubblici non economici rinviene la sua ragione anche da un’analisi ELla loro attività in concreto svolta qualora svolgano direttamente attività assistenziale e questa sia sottoposta al controllo pubblico, circostanze verificate nel caso che ci occupa. Infatti, non vi è dubbio che le IPAB citate, sia per l’attività di cura alla persona svolta, sia per il controllo regionale a cui sono sottoposte (si veda l’art. 68 L.R. n. 10 EL 27 aprile 1999), sia per il regime pubblicistico con cui sono gestite le procedure di gara ed il rispetto dovuto alla normativa in tema di trasparenza e di prevenzione e repressione ELla corruzione e ELl'illegalità nella pubblica amministrazione, debbano rientrare nella categoria “Altri enti ELla P.A.” prevista dal bando di selezione.
In proposito, si rammenta che il regolamento di concorso, approvato con la ELibera n. 390/2019 ELl’ASP di Palermo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli di carriera valutabili per l’area di comparto stabiliva che: - per ciascun mese di servizio nella categoria e profilo professionale a concorso prestato presso: “Altri enti ELla P.A.” 0,0416 punti; “struttura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 0,0208 punti; - per ciascun mese di servizio nella categoria immediatamente inferiore al profilo professionale a concorso prestato presso: “Altri enti ELla P.A.” 0,0208 punti; “struttura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 0,0104 punti.
Pertanto, i servizi dichiarati dall’odierna ricorrente in sede di domanda andavano valutati con il coefficiente previsto per la voce “Altri enti ELla P.A.”, così come EL resto è stato (contraddittoriamente) riconosciuto dall’amministrazione resistente per quello prestato presso la stessa IPAB Casa di Riposo Santa RE EL MB SÙ da altri candidati e ricorrenti nei giudizi analoghi nrg. 320/2021 e 304/2021.
3.2 Parimenti fondato è il profilo di censura relativo all’omessa attribuzione EL punteggio per il diploma di scuola secondaria superiore seppure posseduto al momento ELla presentazione ELla domanda.
La confutazione di tale doglianza è contenuta nella relazione prot. n. 1013 EL 5 marzo 2021 ELl’ASP di Palermo che imputa alla responsabilità ELla ricorrente l’inesatta indicazione EL titolo nella domanda, asserendo che ai fini ELl'attribuzione EL punteggio i titoli dovevano essere indicati nell'apposito spazio contenuto nel modulo di domanda, trattandosi di dichiarazione resa dal candidato ai sensi degli arti. 45 e 46 EL DPR 28/12/2000, n. 445.
Come già ritenuto nella fase cautelare, nell’ambito ELle procedure comparative e di massa, laddove il candidato abbia allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, l’attivazione EL c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 ELla legge n. 241 EL 1990 è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione ELl’amministrazione, così come avvenuto nel caso di specie ove non sono contestati il possesso, nel termine previsto nel bando, e la mancata allegazione, EL titolo di studio, ma soltanto la sua materiale indicazione in una casella diversa dall’apposito spazio predisposto nel modulo ELla domanda telematica.
E’ noto al Collegio che il cd. soccorso istruttorio non costituisca, secondo un insegnamento giurisprudenziale, un obbligo assoluto e incondizionato per l’Amministrazione, ove lo stesso contrasti, soprattutto nelle procedure selettive pubbliche, con altri principi, tra cui quello ELla par condicio che esclude l’utilizzazione di forme di integrazione ELle istanze in caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi adeguatamente rappresentati nella lex specialis (v., ex multis , Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n. 6248),
Sul punto, l’Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 EL 25.2.2014, ha affermato che il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), ELla l. 241/1990, nell’ambito EL procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non possa essere invocato, quale parametro di legittimità ELl’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale ELla buona fede, ELla solidarietà e ELl’autoresponsabilità, che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr., ex plurimis , Cons. St., Ad. Plen., 3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772 nonchè Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291).
Tuttavia, nella controversia de qua , l’applicazione di tale principio giurisprudenziale, ELla cui valenza generale non può dubitarsi, non appare sostenibile: l’originaria valutazione positiva EL requisito cui è seguito il raggiungimento ELla posizione utile in graduatoria e l’attribuzione ELl’incarico e, soprattutto il fatto che non è stata contestata dall’Amministrazione resistente la circostanza che il titolo di studio indicato nella domanda entro il termine previsto dal bando dalla ricorrente era da questa posseduto, dimostrano, per un verso, che non vi è stato alcun intento elusivo da parte ELla ricorrente e, dall’altro, che trattavasi di informazioni e dichiarazioni facilmente suscettibili di integrazione/correzione, tanto da far ritenere che l’Amministrazione sanitaria era tenuta a un contegno collaborativo ispirato a buona fede e correttezza attivando il c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6, lett. b), ELla L. n. 241/1990, al fine di consentire la correzione ELl'omissione materiale rinvenuta nella domanda.
In tale maniera, l'Amministrazione, non avrebbe violato il principio ELla parità di trattamento tra concorrenti, in quanto non vi sarebbe stata alcuna inammissibile integrazione di un nuovo elemento valutativo non dichiarato dalla concorrente, né avrebbe rimediato ad un inadempimento alle regole prescritte dalla lex specialis in ordine alle modalità di compilazione ELla domanda di partecipazione o ad una condotta negligente produttiva di conseguenze negative ascrivibili in capo alla concorrente alla stregua EL principio di autoresponsabilità, bensì soltanto avrebbe consentito un (dovuto) chiarimento sulla valenza di un elemento valutativo tempestivamente e ritualmente dichiarato dalla candidata.
Il soccorso istruttorio, invero, deve essere logicamente consentito allorquando, come nella specie, si tratta di rettificare, regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non EL tutto mancante, rappresentando l'errore EL partecipante il presupposto per l'applicazione EL dovere di soccorso istruttorio (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 25/06/2021, n. 4413).
Secondo recente giurisprudenza, condivisa dal collegio riguardo al caso di specie, infatti, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio ELl'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413).
E, ancora, è stato chiarito che nell’ambito ELle procedure comparative e di massa, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza ELle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 ELla L. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15/03/2021, n. 2226).
E' stato anche precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni EL codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi addirittura all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923).
Per le ragioni esposte il ricorso in quanto fondato va accolto.
4. Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo e sono poste a carico ELla sola ASP di Palermo in quanto unico ente a cui può essere imputata l’erronea valutazione dei punteggi di cui in ricorso; vanno dichiarate irripetibili nei confronti dei soggetti privati intimati e non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’ASP di Palermo al pagamento ELle spese di lite in favore ELla ricorrente, liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti e rifusione EL contributo unificato, se corrisposto.
Spese compensate nei confronti ELl’ASP di Agrigento.
Spese irripetibili nei confronti di UI EN e RI AR CO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio EL giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO