Art. 73. (Assegnazione di fondi) 1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 , come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorita' della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all' articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 .
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all' articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 24) che "Il limite d'impegno di cui all' articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente."
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all' articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 24) che "Il limite d'impegno di cui all' articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente."